CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 24 novembre 2022 la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Campobasso del 18 gennaio 2022 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato p. e p. dall'art. 73 comma V DPR 309/1990 per ipotesi di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo (eroina, cocaina, MDA). 2. Considerato che il primo motivo, inerente al mancato riconoscimento del 131 bis, è manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto logica, avendo la Corte territoriale giustificato la mancata applicazione in ragione dell'abitualità del comportamento delinquenziale tenuto dall'imputato, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità; 3. Ritenuto che il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato, considerato che la corte territoriale ha dato atto che l'omogeneità dei delitti commessi, della diversa tipologia delle sostanze trattate (tutte riconducibili a droga pesante) e della caratura criminale del prevenuto, escludono il riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificano il discostamento del trattamento sanzionatorio dal minimo edittale. 4. Atteso che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, non si confrontano con la sentenza impugnata la quale risulta sorretta da non illogica motivazione, tenuto conto che la corte territoriale aveva dato atto del fatto che l'imputato era ben inserito all'interno del mercato illegale, considerata la pluralità delle condotte illecite realizzate dal prevenuto e la varietà di sostanze detenute così da non consentire una mitigazione del trattamento sanzionatorio (fol. 12) 5. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro