CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 14071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2394 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: spedizioniere doganale – rapp. I ndiretta – diligenza – difetto di responsabilitàperdazi evasi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Ligurian. 721 / 0 1 / 2 0 d epositata in data 30 / 11 /2 02 0 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - i l CAD [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di rettifica notificati gli con iquali era rideterminata la pretesa doganale quanto ai dazi nei confrontidel ridetto soggetto spedizioniere doganale operante in regime di rappresentanza c.d. indiretta, come tale ritenuto responsabile solidalmente e x art. 201 reg. to n. 2913 del 1992 (c.d.CDC vigente ratione temporis ), e quindi soggetto in grado di valutare, in forza della preparazione professionale e della diligenzacon la quale è tenuta ad operare ex art. 1176 c. 2 c.c., laveridicità dei document i trasmessigli; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l' A genzia delle Dogane; - con la pronuncia gra vata la CTR della Liguria ha confermato la sentenza impugnata rigettando l’ appello dell' A mministrazione finanziaria; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a tre motivi; resiste la contribuente società con controricorso , illustratoda memoria ; Consideratoche: - il primo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art.201 par. 2 e 3 del deg. CEE n. 2913/92, e de ll’art. 1 c. 2 reg.1212/05 del Consiglio, dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR non correttamente applicato la normativa appena citata ritenendo di escludere che la responsabilità del contribuente discendadalla presentazione della citata dichiarazione dog anale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello affermato apoditticamente che essendo il CAD rappresen tante indiretto, gli atti impositivi siano illegittimi in assenza di autonoma responsabilità professionale, ove sia contestata la mera solidarietà con l'importatore, e senza considerare il fatto chel'onere di provare l'assenza di responsabilità grava in c apo al contribuente; - il terzo motivo denuncia la apparente motivazione della pronunciagravata, ex art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello da un lato ritenuto troppo complesse e non esigibili indagini tecn iche a un doganalista,dall’altro mancato di spiegare in cosa consista tale complessitàe deducendo dal fatto che quelle indagini erano state effettuatenel procedimento penale; - i motivi costituiscono frammentazione di una medesima censura epossono quindi esaminarsi congiuntamente; gli stessi risultano inammissibili; - invero essi non colgono la ratio decidendi posta a base della pronunciaimpugnata; - la CTR , infatti, indipendentemente dalle considerazioni in diritto espressein esordio della motivazione, è g iunta nel concreto ad escludere la responsabilità dello spedizioniere valutando, con accertamento di fatto non più suscettibile di contestazione in questasede di Legittimità , come concretamente sussistente nel casodi specie la diligenza ha questa richies ta; da ciò il giudice dell’appelloha fatto discendere il difetto di responsabilità per la societàcontribuente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - specificamente il giudice dell'appello ha ritenuto ”acclarato che i primi giudici hanno escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere in ordine a contestazioni dell'ufficio non autonomamente rilevabili, pur impiegando la massima diligenza”;inoltre ha altresì accertato come “l'ufficio non ha mai datoprova che il CAD fosse compartecipe della frode messa in atto dall'importatore, né che n on si fosse comportato come un operatore diligente d'accordo (art. 1176 comma 2 c.c.) limitandosi semplicemente a invocare la responsabilità solidale dellostesso in quanto rappresentante indiretto”; - ancora la CTR ha poi precisato “che lo spedizioniere, n on avrebbe potuto, impiegando la massima diligenza, a v vedersi di quanto contestatodall'ufficio. R isulta infatti pacifico che la responsabilità contestata non è occasionata dalla compilazione della dichiarazionedoganale o dal riscontro di atti e documenti inerenti il trasporto della merce o da altri elementi riscontrabili dallo spedizioniere; al contrario la stessa Agenzia delle dogane di [OSCURATO:PERSONA] potuto dare inizio al processo di revisione solo dopo essere stata informata dalle dogane di Livo rno di un procedimento penale pendente nei confronti della società importatrice [OSCURATO:SOCIETA].; procedimento penale basato su mesi dicomplesse indagini"; - orbene, come già ripetutamente affermato da questa Corte, è ormaipacifico in diritto, con riferiment o alla pretesa per i dazi doganali, che lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell’importatore risponde in solido con quest’ultimo dell’obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combin ato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEEprevede specificamente la responsabilità sia di chi, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazionein dogana a nome proprio, sia dell’importatore, per contodel quale la dichiarazione è fatta (cfr., fra molte, Cass. nn. 17496/019,5311/019, 7720/013); - nel caso di specie l'Ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria attività di accertamento sulle risultanze di un procedimento penale a carico del l egale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., società importatrice, per fatti di contrabbando e falsità nelle dichiarazioni di origine dei beni importati: con ciò l'Ufficio ha assolto all'onere probatorio sullo stessogravante (cfr. CGUE 16 marzo 2017 , cit., punto 47); - la sentenza impugnata, sotto questo profilo, dà atto con chiarezza in motivazione di come solo l’attività delle autorità di controlloe inquirenti, esperita con i noti poteri ad esse attribuite dalla legge abbiano consentito l’individuaz ione e la repressione dellafrode; - in tale evenienza spetta al CAD dimostrare che, per la durata delleoperazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza perassicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenzia le. Si tratta, in questo caso, di una diligenzaqualificata, da ragguagliare, giusta l'art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla «natura dell'attività esercitata»; in particolare, l'esercizio professionale dell'attività di rappresentante indiretto dell'imp ortatore da parte della società contribuentecomporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essarichiesto si estenda al controllo esigibile dell'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione (Cass.n. 5199 del 01/03 /2013; Cass. n. 6621 del 15/03/2013); - orbene, nel caso che ci occupa la CTR ha esaminato proprio tali profili,facendo corretta applicazione dei sopra indicati principi di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 diritto, puntualmente e con chiarezza motivando sul punto; all’esitodi tale esame h a ritenuto sussistente in fatto la diligenza quam suis , esercitata nella misura massima possibile, in capo allasocietà contribuente, - a fronte di ciò, i motivi di ricorso, nel concreto, tendono unicamente a sollecitare una revisione dei fatti di causa e risultanoquindi inammissibili; - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificatoa carico delle ricorrenti, in quanto le parti soccombenti sono difese dall’[OSCURATO:PERSONA]