Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:466
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Commissione
(causa C-581/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza – Violazione dei diritti fondamentali e dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica libanese – Mancata adozione, da parte del Consiglio e della Commissione, di misure contro la Repubblica libanese – Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata e manifestamente irricevibile»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato
– Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma; regolamento di procedura
della Corte, articoli 37, § 1, primo comma, e 38, § 3) (v. punto 36)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
manifesta [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte,
articoli 112, § 1, c), e 119] (v. punti 42-43, 54, 63, 72, 82)
3.
Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Rispetto da parte di un paese terzo degli obblighi assunti – Controllo da parte
della Commissione della corretta applicazione dell’Accordo (Art. 17, § 1, TUE) (v. punto 68)
4.
Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Articolo
265 TFUE) (v. punto 75)
[OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (T-292/09)
che respinge, da un lato, un ricorso per carenza diretto a far dichiarare che il Consiglio e la Commissione si sono illegittimamente
astenuti dal prendere posizione sulla domanda del ricorrente relativa all’adozione di misure contro il Libano a causa dell’asserita
violazione da parte di quest’ultimo dei suoi diritti fondamentali e dell’Accordo d’associazione tra la Comunità e la Repubblica
libanese, e respinge, dall’altro, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente
in seguito all’inerzia di tali istituzioni comunitarie.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.