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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:466
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Commissione (causa C-581/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza – Violazione dei diritti fondamentali e dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica libanese – Mancata adozione, da parte del Consiglio e della Commissione, di misure contro la Repubblica libanese – Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata e manifestamente irricevibile»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articoli 37, § 1, primo comma, e 38, § 3) (v. punto 36)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articoli 112, § 1, c), e 119] (v. punti 42-43, 54, 63, 72, 82)

3. Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Rispetto da parte di un paese terzo degli obblighi assunti – Controllo da parte della Commissione della corretta applicazione dell’Accordo (Art. 17, § 1, TUE) (v. punto 68)

4. Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Articolo 265 TFUE) (v. punto 75) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (T-292/09) che respinge, da un lato, un ricorso per carenza diretto a far dichiarare che il Consiglio e la Commissione si sono illegittimamente astenuti dal prendere posizione sulla domanda del ricorrente relativa all’adozione di misure contro il Libano a causa dell’asserita violazione da parte di quest’ultimo dei suoi diritti fondamentali e dell’Accordo d’associazione tra la Comunità e la Repubblica libanese, e respinge, dall’altro, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in seguito all’inerzia di tali istituzioni comunitarie.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Commissione (causa C-581/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza – Violazione dei diritti fondamentali e dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica libanese – Mancata adozione, da parte del Consiglio e della Commissione, di misure contro la Repubblica libanese – Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata e manifestamente irricevibile» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articoli 37, § 1, primo comma, e 38, § 3) (v. punto 36) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articoli 112, § 1, c), e 119] (v. punti 42-43, 54, 63, 72, 82) 3. Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Rispetto da parte di un paese terzo degli obblighi assunti – Controllo da parte della Commissione della corretta applicazione dell’Accordo (Art. 17, § 1, TUE) (v. punto 68) 4. Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Articolo 265 TFUE) (v. punto 75) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (T-292/09) che respinge, da un lato, un ricorso per carenza diretto a far dichiarare che il Consiglio e la Commissione si sono illegittimamente astenuti dal prendere posizione sulla domanda del ricorrente relativa all’adozione di misure contro il Libano a causa dell’asserita violazione da parte di quest’ultimo dei suoi diritti fondamentali e dell’Accordo d’associazione tra la Comunità e la Repubblica libanese, e respinge, dall’altro, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in seguito all’inerzia di tali istituzioni comunitarie. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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