CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36233/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti in diritto e privi di vizi altrimenti prospettabili in sede di legittimità, in particolare rimarcando, quanto al primo motivo di ricorso, che la ricostruzione in fatto sottesa alla doglianza, già prospettata in appello e ribadita in questa sede, risultava espressamente contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio al momento della convalida e del relativo giudizio direttissimo; quanto al secondo motivo, che la condotta non poteva ritenersi di particolare tenuità; quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la pena è stata irrogata attestandosi sul minimo edittale, con conseguente manifesta inconferenza delle doglianze all'uopo proposte. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] St no Mogini - P O A-ir7A-1 1-1`4