CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22671/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdell’ABRUZZO n. 926/2024 depositata il 24/12/2024.Numero registro generale 13499/2025Numero sezionale 4241/2026Numero di raccolta generale 22671/2026Data pubblicazione 03/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio ha per oggetto il ricorso in cassazione proposto controla sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo(hinc: CGT2) n. 926/2024 depositata in data 24/12/2025, che ha cosìricostruito i fatti di causa in relazione all’atto di intimazione di pagamentoemesso il 25/02/2022 e notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: ilcontribuente) in data 06/04/2023, per debiti d’imposta risalenti agli anni1991, 1992 e 1993:− [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n. 817499relativo alla dichiarazione IVA dell’anno 1991 e il ricorso venivarespinto dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, con lasentenza n. 174 del 21/10/1996 passata in giudicato;− in data 23/02/2001 la cartella di pagamento n.03220000026598174000 è stata notificata al solo curatorefallimentare;− al contribuente venivano però in notificate otto intimazioni dipagamento il 27/10/2009, tra cui la n. 2009/0006340, connessa allacartella di pagamento 03220000026598174000, non impugnata dalcontribuente.2. Infine, veniva notificata, in data 06/04/2023, l’intimazione di pagamentoimpugnata nel giudizio definito dalla CGT2 con sentenza n. 926/2024 cit.,con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal contribuente. Il giudicedi seconde cure evidenziava, in sintesi, che sebbene non fosse statanotificata al contribuente la cartella (notificata al curatore nel 2001) eranostati, nondimeno, notificati nei suoi confronti gli atti di intimazione nel 2009,fra i quali l’intimazione di pagamento n. 2009/0006340. Tale intimazioneriguardava, in particolare, la cartella di pagamento n.03220000026598174000 (precedentemente impugnata al curatore) e nonNumero registro generale 13499/2025Numero sezionale 4241/2026Numero di raccolta generale 22671/2026Data pubblicazione 03/07/2026era stata impugnata dal contribuente. Quest’ultimo non poteva, quindi,prospettare, con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento notificatanel 2023 questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazionenel 2009 contro l’atto di intimazione relativo alla cartella precedentementenotificata al curatore.3. La CGT2 rileva, poi, che l’agente della riscossione ha intrapreso numeroseazioni esecutive volte ad interrompere i termini della prescrizione, comeindicate nell’atto di intervento volontario dell’agenzia delle entrate del primogrado di giudizio.3.1. Il giudice di seconde cure ha, poi, rilevato che risultano del tutto nuovele doglianze sollevate solo in sede di memorie illustrative nel giudizio disecondo grado dal contribuente, in relazione agli atti esecutivi e alleintimazioni di pagamento notificate gli in precedenza e, in particolare:− il verbale di pignoramento infruttuoso del 6/11/2009;− l’intimazione di pagamento n. 03220129007890085000 spedita il7/9/2012;− l’intimazione di pagamento n. 03220179000920555000 del31/3/2017;− l’intimazione di pagamento n. 0322018900219191000 del16/10/2018.3.2. La CGT2 ha, infine, rilevato che la sentenza di primo grado dovevaessere confermata anche in relazione all’asserito difetto di motivazionedell’intimazione ad adempiere, in quanto carente della allegazione dellasottostante cartella di pagamento.Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi alcontribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973,ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità almodello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché éNumero registro generale 13499/2025Numero sezionale 4241/2026Numero di raccolta generale 22671/2026Data pubblicazione 03/07/2026sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamentoin precedenza notificata (Cass., 19/4/2024, n. 10692).4. Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (hinc: ADER)hanno depositato controricorso.6. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione agli artt. 2934 e 2946 c.c.1.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui, pur dando atto che la cartella nel 2001 era stata notificatasolamente al curatore, ha rilevato che, in ogni caso, l’atto di intimazionenotificato nel 2009 e riferito alla cartella precedentemente notificatasolamente alla curatela non fosse stato impugnato. Tuttavia, il ricorrenterileva come dal 2009 al 2023 siano decorsi tredici anni e mezzo, con laconseguente maturazione del termine di prescrizione. Non hanno, poi,pregio i riferimenti agli eventi interruttivi richiamati dal giudice di secondecure, dal momento che, sin dal primo grado di giudizio, il contribuente avevacontestato le notifiche relative a tali atti. È pertanto macroscopico l’errorein cui è incorsa la CGT2 nel rilevare che il contribuente avrebbe contestatole notificazioni degli atti interruttivi tardivamente e solo con le memoriedavanti al giudice di seconde cure. Le censure contro gli atti interruttivi sonostate, infatti, prospettate con la memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992davanti al giudice di prime cure, delle quali la ricorrente, a pag. 6 ss. delricorso in cassazione, richiama i contenuti. Omettendo di valutare taliargomentazioni la CGT2 ha motivato erroneamente il rigetto del motivo.2. Passando all’esame del primo motivo di ricorso, occorre premettereche, secondo quanto emerge dagli atti di causa, la vicenda che ha condottoNumero registro generale 13499/2025Numero sezionale 4241/2026Numero di raccolta generale 22671/2026Data pubblicazione 03/07/2026all’emissione dell’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizioscaturisce da un avviso di accertamento emesso nei confronti delcontribuente in bonis, prima della dichiarazione di fallimento per debitirelativi agli anni 1991, 1992 e 1993. Risulta, poi, che la cartella dipagamento nel 2001 è stata notificata unicamente al curatore e non alcontribuente (all’epoca sottoposto alla procedura concorsuale).Successivamente alla chiusura della procedura, sono stati notificati nuoviriferito alla cartella precedentemente notificata al curatore nel 2001 e nonimpugnato dall’odierno ricorrente.2.1. Ciò premesso, il motivo – che riguarda il maturare della prescrizionedella pretesa impositiva nel periodo compreso tra il 2009 (quando è statanotificata l’intimazione riferita alla cartella di pagamento precedentementenotificata alla curatela) e il 2023 – è fondato.Sono, infatti, prive di pregio le eccezioni di inammissibilità sollevatedalla parte controricorrente sul difetto di autosufficienza (essendoampiamente ricostruibili le censure svolte dal ricorrente) e sul caratterevalutativo del primo motivo di ricorso, così come è inconferente l’eccezionerelativa alla cd. doppia conforme, trattandosi di una censura relativa allaviolazione di legge.Non è condivisibile neppure l’eccezione sollevata dall’agente dellariscossione nel controricorso (pag. 13-14), nella parte in cui rileva che, afronte della produzione da parte dell’amministrazione finanziaria didocumenti relativi all’interruzione della prescrizione, il contribuente nonavrebbe potuto limitarsi a sollevare eccezioni nelle deduzioni ex art. 32d.lgs. n. 546 del 1992, ma avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art.24 d.lgs. n. 546 del 1992. Questa Corte ha, infatti, precisato che lavalutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensidell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibilequestione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta alNumero registro generale 13499/2025Numero sezionale 4241/2026Numero di raccolta generale 22671/2026Data pubblicazione 03/07/2026giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia dirigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche inpresenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementiprobatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anched'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelleesposte negli atti difensivi della parte eccipiente (Cass., 01/04/2025, n.8514). Peraltro, l’interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione insenso lato, come tale rilevabile dal giudice (ex multis Cass., 13/04/2023, n.9810).2.2. Deve, quindi, ritenersi che in caso di impugnazione di un atto diintimazione, qualora il contribuente proponga, tra i motivi, di ricorso laquestione della prescrizione della pretesa impositiva, l’interruzione diquest’ultima appartiene alla questione dedotta in giudizio, con laconseguenza che il contribuente non è tenuto a proporre motivi aggiunti percontestare l’esistenza, la notifica o l’efficacia degli atti interruttivi dellaprescrizione prospettati dall’amministrazione finanziaria al momento dellacostituzione in giudizio, trattandosi di difese riconducibili alla questioneoriginariamente prospettata già con il ricorso introduttivo.3. Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel riteneretardivamente proposte davanti al giudice di seconde cure le eccezionisollevate dalla parte ricorrente, peraltro, introdotte (già) davanti al giudicedi prime cure, nella memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, come delresto riconosciuto dalla stessa parte controricorrente. È pertanto necessariauna nuova valutazione da parte del giudice del rinvio.4. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art. 7 legge n. 212 del 2000.4.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui non ha riscontrato la violazione degli artt. 6 e 7 legge n. 212del 2000, con riferimento all’omessa allegazione della cartella di pagamentoNumero registro generale 13499/2025Numero sezionale 4241/2026Numero di raccolta generale 22671/2026Data pubblicazione 03/07/2026all’atto di intimazione impugnato, contraddicendo l’affermazione secondocui la cartella impugnata sarebbe stata notificata unicamente al curatore nel2001, per poi essere richiamata nell’atto di intimazione notificato nel 2009e, infine, in quello impugnato nel presente giudizio nel 2023.4.2. Il ricorrente rileva, poi, come nel caso in esame il fallimento siaintervenuto ancor prima che fosse emessa la sentenza n. 174/1996 dellaCTP di Chieti (fallimento n. 971/1995 RG del Tribunale di Lanciano, chiusoil 13 gennaio 2006 per insufficienza di attivo), dalla quale è poi scaturita lacartella esattoriale n. 0322000002659817400, notificata il 23 febbraio 2001alla curatela. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere più attento escrupoloso il contegno dell’agente della riscossione nel provvedere allenotifiche successive al contribuente, una volta tornato in bonis. Invero, peroltre dieci anni (ossia per la durata della procedura concorsuale)quest’ultimo ha perso ogni possibilità di accedere personalmente allapropria posizione tributaria, ignorando dunque quale fosse la suaesposizione nei confronti dell’Erario.5. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata – i cui contenuti sonorichiamati (anche) a pag. 10 del ricorso in cassazione - ha, infatti,correttamente evidenziato che: «Va poi confermata la sentenza di primecure anche in relazione all’asserito difetto di motivazione dell’intimazionead adempiere, in quanto carente della allegazione della sottostante cartelladi pagamento. Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primecure, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, danotificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n.602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto inconformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia,sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella dipagamento in precedenza notificata (Cass., 19/4/2024, n. 10692).»5.1. Sul punto occorre rilevare, in primo luogo, che l’intimazione dipagamento presuppone l’emissione degli atti impositivi e, in secondo luogo,Numero registro generale 13499/2025Numero sezionale 4241/2026Numero di raccolta generale 22671/2026Data pubblicazione 03/07/2026che la circostanza che questi ultimi non siano stati notificati in precedenzaal contribuente non integra un vizio di motivazione dell’intimazione, madetermina, al più, la possibilità in capo al contribuente di contestare l’attopresupposto non impugnato. Peraltro, nel caso di specie la cartella dipagamento non risulta neppure impugnata al momento della notificazionedell’intimazione avvenuta nell’anno 2009.6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primomotivo di ricorso, mentre deve essere rigettato il secondo motivo.6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]