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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23721/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],20262924MAROCCHIO STEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAGOGABRIELE, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15844/2024nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 23721/2026AGS - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legaleData pubblicazione 21/07/2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 750/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 01/03/2024 R.G.N. 209/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diVenezia, confermando la pronuncia di primo grado, ha respintole domande proposte dai lavoratori nei confronti delle societàindicate in epigrafe per l'accertamento del diritto al passaggioalle dipendenze delle suddette società, diritto vantato ai sensi dispecifica disposizione del CCNL ossia della clausola sociale (art.26, parte generale, e G3 e H37, parte speciale, Allegati 1 e 2CCNL Assoaeroporti 8.7.2010) o in ragione della configurabilitàdi un trasferimento di ramo d’azienda dalla [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte - premesso che la clausola sociale del CCNL regola ilcosiddetto cambio appalto nel settore aeroportuale in regime dilibero mercato, consentendo il passaggio all’handler subentrantedella quota parte del personale della società uscentecorrispondente all'entità del traffico acquisito – ha sottolineatoche la suddetta clausola non era applicabile alla fattispecieconcreta, nella quale si è realizzata una complessiva dismissioneNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026del precedente gestore dei servizi di terra (Avio HaNnumdelrion dgi r)ac csoluta generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026tutto lo scalo, con collocazione in CIGS della totalità deidipendenti, evento risalente al settembre del 2012, rispetto alsubentro della società [OSCURATO:PERSONA]AGS avvenuto nelfebbraio 2013 (subentro gestito con le organizzazioni sindacalitramite Protocollo del 20.12.2012 e Verbale di accordo 6.2.2013che hanno previsto l’introduzione di un diverso modello operativobasato sulla figura dell’[OSCURATO:PERSONA] AeroportualePolifunzionale-OUA); mancava, dunque, un diretto collegamentocausale tra il trasferimento di attività ed il passaggio dei singolilavoratori a fronte sia della cessazione di fatto dell’intera attivitàda parte di [OSCURATO:PERSONA] sullo scalo veronese sia dellastipulazione di accordi specifici intercorsi tra le società e leorganizzazioni sindacali (accordi, anche in deroga, previsti dallaclausola sociale del CCNL); in sintesi, la clausola sociale èdettata per l’ipotesi di avvicendamento di un handler ad un altronella gestione di specifici servizi riferibili ad un settoreorganizzativo identificabile a priori a favore di un determinatovettore, mentre nel caso di specie si è assistito ad un complessivointegrale disimpegno di Avio su tutto lo scalo, con collocazione inCIGS della totalità dei dipendenti, risalente a diversi mesiprecedenti l’inizio delle attività da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; né, secondo la Corteterritoriale, ricorrevano i requisiti di cui all'art. 2112 c.c.,mancando il trasferimento di attività caratterizzabile dallapreesistenza di una organizzazione identificabile a priori.3.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso ilavoratori con due motivi.

Resistono le società con distinticontroricorsi.4.

La Procura generale ha fatto pervenire requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 primocomma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 26 parte generale, G3Numero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026ed H37 del CCNL Assohandlers dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’arNtu. m1er4o ddi r.alcgcoslta. generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/202618/99 avendo, la sentenza impugnata, erroneamente rigettato ledomande dei lavoratori sull’assunto che la clausola sociale exartt. 26 della parte generale, G3 parte specifica gestori e H37parte speciale del CCNL Assohandlers non troverebbeapplicazione in ipotesi di dismissione totale dei servizi dihandling.

Ed invero il tenore testuale della clausola sociale èchiaro nel prevedere che ogni trasferimento “di una o più [edunque anche tutte] categorie di servizi di handling comporta ilpassaggio di personale; inoltre, la previsione che il subentro siaprevisto “in ragione della quota di traffico acquisita” dimostra cheil subentro può avvenire pro quota in relazione a plurimi servizi.2.

Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. violazione dell’artt. 26 parte generale, G3 edH37 del CCNL Assohandlers, in relazione all’inidoneità delProtocollo d’intesa del 20.12.2012 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA] acostituire “diversa intesa tra cedente e cessionario”; ed invero laclausola sociale consente deroghe ove intervengano intese tracedente e cessionario, che nel caso di specie, non vi sono state(posto che il Protocollo 20.12.2012 è stato siglato tra l’aeroportoCatullo, Avio e le organizzazioni sindacali, dunque in assenzadelle società subentranti; mentre il Protocollo coevo è statostipulato tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e le organizzazioni sindacali,in assenza della società cedente Avio e dell’altra societàsubentrante AGS).3.

I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente per lastretta connessione, non sono fondati.4.

Va premesso che la direttiva 96/67/CE ha introdotto,nell’ambito del mercato interno, la progressiva liberalizzazionedei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione, inmodo da garantire l’accesso di più operatori (anche indipendentidal gestore e dai vettori) e, quindi, la concorrenza nel settoreNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026aeroportuale, al fine di ridurre i costi e migliorare la Nqumuearol idti àra cdcoeltai generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026servizi.5.

Con riguardo all’Italia, il decreto legislativo n. 18/1999, dimercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti,regolando le modalità di ingresso dei prestatori e l’eserciziodell’autoassistenza da parte dei vettori, nonché imponendorequisiti di idoneità e sistemi di vigilanza pubblica.

Esso, incoerenza con la direttiva, persegue l’obiettivo della gradualeliberalizzazione del settore in condizioni di concorrenza regolata,prevedendo limiti giustificati (in ragione di spazio o capacità), laseparazione delle attività e strumenti di tutela della sicurezza,dell’ambiente e degli interessi degli utenti aeroportuali.

Edinvero, prima dell’intervento della direttiva e del decretolegislativo di recepimento, i servizi di assistenza a terra eranogeneralmente svolti in regime di monopolio o di forte esclusiva,affidati al gestore aeroportuale o al vettore dominante, conaccesso precluso o fortemente limitato ad altri operatori.6.

In particolare, l’art. 14 (come modificato dall’art. 23 dellalegge n. 13/2007) del d.lgs. n. 18/1999 (la cui rubrica è“Protezione sociale”) prevede che: “Fatte salve le disposizioninormative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delleterra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumentiutili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo diliberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce ilcoinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportuneforme di concertazione".7.

Sempre in prospettiva dell’attuazione della direttivacomunitaria, è stato stipulato il Protocollo d'Intesa sullasalvaguardia occupazionale per il personale dipendente delleNumero registro generale 15844/2024aziende di gestione aeroportuale del 16.4.1999 che ha prevNiusmteoro sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 23721/2026che: “le Parti sociali, preso atto dell’evoluzione del quadroData pubblicazione 21/07/2026normativo relativo al processo di liberalizzazione delle categoriedi attività dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e, quindi,al passaggio da un regime di sostanziale monopolio al liberomercato, ed, in particolare, del d.lgs. n. 18/1999, concordanocon l’obiettivo della salvaguardia occupazionale, di definire, inoccasione dei passaggi di traffico e/o di attività, i criteri e lemodalità per l’individuazione del personale interessato altrasferimento del precedente gestore del servizio al soggettosubentrante, sia esso Vettore, terzo handler o gestoreaeroportuale, così come stabilito dall’art. 14 del d.lgs. n.18/1999”.8.

L’art. 26, Parte generale, del CCNL Assohandlers 2010,invocato dai lavoratori quale fonte normativa del dirittoall’assunzione presso le società controricorrenti, prevede che:“[OSCURATO:PERSONA] condividono che elemento di comune visione sia unacompleta e definita regolamentazione del settore che dia aglioperatori una chiave di lettura che coniughi le sempre crescentiistanze competitive e di liberalizzazione con una tranquillità direlazione e di rapporti che respinga gli eccessi di fluttuazioni nongovernate.

In tale scenario le Parti considerano non esaustiva lamodifica legislativa contenuta nel Codice della Navigazioneentrato in vigore il 21.10.2005, come successivamente integratada ultimo a cura dell’art. 23, L. n. 13 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nelle moredi un eventuale intervento, applicativo del rinvio operato dalC.d.N., le Parti, in virtù del dettato di cui all’art. 13 del D.Lgs.18/99, convengono sull’adozione della regolamentazionespecificata nelle singole parti speciali, sottolineandol’applicazione della stessa con la salvaguardia del principio direciprocità anche nel caso in cui il trasferimento di attivitàintervenga tra Aziende che applichino diverse parti specifiche delpresente CCNL.

In caso intervenga la futura, auspicataNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026regolamentazione del quadro normativo cui rinvia il nuNouvmeoro C dio radccicoleta generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026della Navigazione, le Parti nel condividere il recepimento di dettanormativa, si incontreranno per trovare il necessario raccordo trala nuova normativa e l’ultravigenza delle regolamentazionicontenute nelle rispettive parti specifich”.9.

L’art.

G3 (rubricato “Applicazione clausola sociale”) della Partespeciale del CCNL innanzi indicato prevede che: “In relazione aquanto previsto dall’Art. 26 ([OSCURATO:PERSONA]), Parte Generale enell’ottica di fornire il settore della gestione aeroportuale e deiservizi aeroportuali di assistenza a terra di strumenti atti adliberalizzazione, le Parti condividono di adottare il seguenteprotocollo.

Salva restando l’ipotesi di trasferimento diretto diramo d’azienda, ogni trasferimento di attività concernenti una opiù categorie di servizi di cui agli allegati A e B del D.Lgs. 18/99che si caratterizzino per la preesistenza di una organizzazioneidentificabile, che può anche risultare dall’esercizio del potereorganizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati intale attività, comporta, al termine della procedura sottospecificata e salvo diverse intese tra cedente e cessionario, ilpassaggio del personale, individuato dai soggetti interessatid’intesa con le OO.SS. stipulanti, dal precedente operatore delservizio stesso all’operatore subentrante in ragione della quotadi traffico acquisita da quest’ultimo, con applicazione deltrattamento economico e normativo e dell’inquadramentorinvenienti dal CCNL di settore.

L’ENAC, in ossequio allanormativa vigente, verrà coinvolta al fine di determinare lemodalità di applicazione del precedente comma.

Almeno 25 gg.prima della data del suddetto trasferimento, le Aziendeinteressate comunicheranno alla RSU ove costituita o alle RSAdelle OO.SS. stipulanti il CCNL di cui all’art. 13 D.Lgs. 18/99,nonché alle relative strutture Regionali/Territoriali, quantoprevisto relativamente alla tematica inerente il personale.

EntroNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026i successivi 7 gg. le citate strutture sindacali aziNeunmedroa dlii raceco/lota generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026regionali potranno richiedere un incontro con le Aziende perconoscere le ragioni che sottendono al trasferimento e leimplicazioni che riguardano il personale.

La procedura dovràconcludersi entro 20 gg. dalla richiesta di incontro di cui sopra.[OSCURATO:PERSONA] individueranno nominativamente il personale datrasferire secondo le modalità stabilite dal Protocollo del16.04.1999 allegato al presente CCNL e provvederanno acomunicare ai lavoratori interessati, almeno 3 gg. prima deltrasferimento di attività, le conseguenze nei loro confronti,provvedendo altresì a formalizzare i relativi adempimenti.

Sonofatte salve le diverse intese intervenute a livello aziendale” (conriguardo all’omissione formale del preventivo coinvolgimentodelle organizzazioni sindacali e all’esclusione di conseguenze intermini di nullità o inefficacia della procedura, cfr. Cass. n.31863/2018).10.

Ritiene il Collegio necessario premettere che gli articolatimezzi d’impugnazione devolvono, alla Corte, la denuncia diviolazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivinazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40,parificata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto;ciò comporta, in questa sede di legittimità, l’interpretazione dellerelative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativodiretto e non come canone esterno di commisurazionedell’esattezza e della congruità della motivazione, senza piùnecessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di unaspecifica indicazione delle norme asseritamente violate e deiprincipi in esse contenuti, né del discostamento, da parte delgiudice di merito, dai canoni legali assunti come violati o di unaloro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/202611.

Ebbene, secondo un primo approccio interpNreumtearot idvi roac codltai generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026carattere letterale, va rilevato che, sia nella Parte generale chenella Parte speciale, le parti sociali hanno fatto espressoriferimento alle nuove regole competitive e di liberalizzazione delmercato dei servizi di assistenza di terra (nonché, direttamente,richiamando il d.lgs. n. 18/1999); da un punto di vistasistematico, poi, va notato che le parti sociali sottolineanol’esigenza di attenuare l’impatto sociale collegato al suddettoprocesso di liberalizzazione che ha, progressivamente, visto (evede) il passaggio da un sistema di monopolio dello svolgimentodi attività concernenti una o più categorie di specifici servizi(essenzialmente carico e scarico di bagagli e rifornimento degliaeromobili) al trasferimento a più operatori, in concorrenza traloro; le attività oggetto di trasferimento sono caratterizzate dallapreesistenza di un’organizzazione identificabile, vengonocoinvolti i lavoratori “utilizzati in tale attività” e il parametroindividuato per gestire il trasferimento di una o più serviziconsiste nella “quota di traffico acquisita dal precedenteoperatore del servizio”.12.

Una interpretazione circolare delle clausole del CCNL,secondo i canoni esegetici dettati dagli artt. 1362 e ss., porta aritenere che la funzione tecnico-giuridica di questa disciplina siaquella di gestire “con una tranquillità di relazione e di rapportiche respinga gli eccessi di fluttuazioni non governate” itrasferimenti indotti da una eccessiva concentrazione(monopolistica) dei servizi aeroportuali (in un sistema di liberaconcorrenza imposto dalla normativa europea e nazionale) e diindicare un criterio oggettivo di selezione dei lavoratoriinteressati al passaggio enucleabile dalla individuazione, ex ante,dell’esercizio di un determinato, specifico servizio/attività.13.

Nel caso di specie, i giudici del merito hanno evidenziato cheè intervenuta una completa dismissione di tutti i servizi da partedi Avio handling sullo scalo veronese, dismissione che non si èNumero registro generale 15844/2024tradotta in un passaggio di un settore organizzativo specifiNcuom e–ro sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 23721/2026preesistente ed identificabile, reso a favore di un determinatoData pubblicazione 21/07/2026vettore – ad un nuovo unico gestore, ma in una ristrutturazionecomplessiva del mercato dei servizi e l’introduzione di un diversomodello operativo (basato sulla figura dell’Operatore unicoaeroportuale polifunzionale).

La Corte distrettuale hasottolineato che le società non sono subentrate in determinatisettori organizzativi di [OSCURATO:PERSONA], mancando “un direttocollegamento causale tra il trasferimento stesso ed il passaggiodei singoli lavoratori” (pag. 18 sentenza impugnata).14.

A fronte di tale ricostruzione di fatto (insindacabile in questasede di legittimità), non può ritenersi applicabile la clausolasociale di assorbimento della manodopera invocata dai lavoratorinon sussistendo gli elementi costitutivi della previsione negozialeossia la configurazione di un subentro in un’attività organizzata,con settore identificabile e addetti stabilmente utilizzati in quellaspecifica attività.15.

Alla luce delle considerazioni esposte, va enunciato ilseguente principio di diritto: «L’art. 14 del d.lgs. n. 18 del 1999e l'art. 26 della parte generale, nonché gli artt.

G3 e H37 delCCNL Assohandlers dell'8 luglio 2010, devono essere interpretatinel senso che gli strumenti di tutela occupazionale ivi previstioperano, al di fuori dell'ipotesi di trasferimento d'azienda o diramo d'azienda disciplinata dall'art. 2112 c.c., esclusivamentenei casi di trasferimento di attività di assistenza a terracaratterizzate dalla preesistenza di un'organizzazioneidentificabile e dal subentro di un operatore in uno o più specificisettori organizzativi o categorie di servizi cui siano stabilmenteadibiti determinati lavoratori; essi non trovano inveceapplicazione quando la cessazione dell'attività dell'operatoreuscente si risolva in una complessiva riorganizzazione delmercato dei servizi aeroportuali, senza il trasferimento diun'entità organizzata previamente individuabile e senza un nessoNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026diretto tra l'attività trasferita e il personale di cui siN urmicerho idei rdaceco ltial generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026passaggio».16.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.17.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.500,00per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi,rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge, a favore di ciascuna società controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],20262924MAROCCHIO STEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAGOGABRIELE, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15844/2024nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 23721/2026AGS - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legaleData pubblicazione 21/07/2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 750/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 01/03/2024 R.G.N. 209/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diVenezia, confermando la pronuncia di primo grado, ha respintole domande proposte dai lavoratori nei confronti delle societàindicate in epigrafe per l'accertamento del diritto al passaggioalle dipendenze delle suddette società, diritto vantato ai sensi dispecifica disposizione del CCNL ossia della clausola sociale (art.26, parte generale, e G3 e H37, parte speciale, Allegati 1 e 2CCNL Assoaeroporti 8.7.2010) o in ragione della configurabilitàdi un trasferimento di ramo d’azienda dalla [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte - premesso che la clausola sociale del CCNL regola ilcosiddetto cambio appalto nel settore aeroportuale in regime dilibero mercato, consentendo il passaggio all’handler subentrantedella quota parte del personale della società uscentecorrispondente all'entità del traffico acquisito – ha sottolineatoche la suddetta clausola non era applicabile alla fattispecieconcreta, nella quale si è realizzata una complessiva dismissioneNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026del precedente gestore dei servizi di terra (Avio HaNnumdelrion dgi r)ac csoluta generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026tutto lo scalo, con collocazione in CIGS della totalità deidipendenti, evento risalente al settembre del 2012, rispetto alsubentro della società [OSCURATO:PERSONA]AGS avvenuto nelfebbraio 2013 (subentro gestito con le organizzazioni sindacalitramite Protocollo del 20.12.2012 e Verbale di accordo 6.2.2013che hanno previsto l’introduzione di un diverso modello operativobasato sulla figura dell’[OSCURATO:PERSONA] AeroportualePolifunzionale-OUA); mancava, dunque, un diretto collegamentocausale tra il trasferimento di attività ed il passaggio dei singolilavoratori a fronte sia della cessazione di fatto dell’intera attivitàda parte di [OSCURATO:PERSONA] sullo scalo veronese sia dellastipulazione di accordi specifici intercorsi tra le società e leorganizzazioni sindacali (accordi, anche in deroga, previsti dallaclausola sociale del CCNL); in sintesi, la clausola sociale èdettata per l’ipotesi di avvicendamento di un handler ad un altronella gestione di specifici servizi riferibili ad un settoreorganizzativo identificabile a priori a favore di un determinatovettore, mentre nel caso di specie si è assistito ad un complessivointegrale disimpegno di Avio su tutto lo scalo, con collocazione inCIGS della totalità dei dipendenti, risalente a diversi mesiprecedenti l’inizio delle attività da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; né, secondo la Corteterritoriale, ricorrevano i requisiti di cui all'art. 2112 c.c.,mancando il trasferimento di attività caratterizzabile dallapreesistenza di una organizzazione identificabile a priori.3. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso ilavoratori con due motivi. Resistono le società con distinticontroricorsi.4. La Procura generale ha fatto pervenire requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 primocomma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 26 parte generale, G3Numero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026ed H37 del CCNL Assohandlers dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’arNtu. m1er4o ddi r.alcgcoslta. generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/202618/99 avendo, la sentenza impugnata, erroneamente rigettato ledomande dei lavoratori sull’assunto che la clausola sociale exartt. 26 della parte generale, G3 parte specifica gestori e H37parte speciale del CCNL Assohandlers non troverebbeapplicazione in ipotesi di dismissione totale dei servizi dihandling. Ed invero il tenore testuale della clausola sociale èchiaro nel prevedere che ogni trasferimento “di una o più [edunque anche tutte] categorie di servizi di handling comporta ilpassaggio di personale; inoltre, la previsione che il subentro siaprevisto “in ragione della quota di traffico acquisita” dimostra cheil subentro può avvenire pro quota in relazione a plurimi servizi.2. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. violazione dell’artt. 26 parte generale, G3 edH37 del CCNL Assohandlers, in relazione all’inidoneità delProtocollo d’intesa del 20.12.2012 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA] acostituire “diversa intesa tra cedente e cessionario”; ed invero laclausola sociale consente deroghe ove intervengano intese tracedente e cessionario, che nel caso di specie, non vi sono state(posto che il Protocollo 20.12.2012 è stato siglato tra l’aeroportoCatullo, Avio e le organizzazioni sindacali, dunque in assenzadelle società subentranti; mentre il Protocollo coevo è statostipulato tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e le organizzazioni sindacali,in assenza della società cedente Avio e dell’altra societàsubentrante AGS).3. I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente per lastretta connessione, non sono fondati.4. Va premesso che la direttiva 96/67/CE ha introdotto,nell’ambito del mercato interno, la progressiva liberalizzazionedei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione, inmodo da garantire l’accesso di più operatori (anche indipendentidal gestore e dai vettori) e, quindi, la concorrenza nel settoreNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026aeroportuale, al fine di ridurre i costi e migliorare la Nqumuearol idti àra cdcoeltai generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026servizi.5. Con riguardo all’Italia, il decreto legislativo n. 18/1999, dimercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti,regolando le modalità di ingresso dei prestatori e l’eserciziodell’autoassistenza da parte dei vettori, nonché imponendorequisiti di idoneità e sistemi di vigilanza pubblica. Esso, incoerenza con la direttiva, persegue l’obiettivo della gradualeliberalizzazione del settore in condizioni di concorrenza regolata,prevedendo limiti giustificati (in ragione di spazio o capacità), laseparazione delle attività e strumenti di tutela della sicurezza,dell’ambiente e degli interessi degli utenti aeroportuali. Edinvero, prima dell’intervento della direttiva e del decretolegislativo di recepimento, i servizi di assistenza a terra eranogeneralmente svolti in regime di monopolio o di forte esclusiva,affidati al gestore aeroportuale o al vettore dominante, conaccesso precluso o fortemente limitato ad altri operatori.6. In particolare, l’art. 14 (come modificato dall’art. 23 dellalegge n. 13/2007) del d.lgs. n. 18/1999 (la cui rubrica è“Protezione sociale”) prevede che: “Fatte salve le disposizioninormative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delleterra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumentiutili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo diliberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce ilcoinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportuneforme di concertazione".7. Sempre in prospettiva dell’attuazione della direttivacomunitaria, è stato stipulato il Protocollo d'Intesa sullasalvaguardia occupazionale per il personale dipendente delleNumero registro generale 15844/2024aziende di gestione aeroportuale del 16.4.1999 che ha prevNiusmteoro sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 23721/2026che: “le Parti sociali, preso atto dell’evoluzione del quadroData pubblicazione 21/07/2026normativo relativo al processo di liberalizzazione delle categoriedi attività dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e, quindi,al passaggio da un regime di sostanziale monopolio al liberomercato, ed, in particolare, del d.lgs. n. 18/1999, concordanocon l’obiettivo della salvaguardia occupazionale, di definire, inoccasione dei passaggi di traffico e/o di attività, i criteri e lemodalità per l’individuazione del personale interessato altrasferimento del precedente gestore del servizio al soggettosubentrante, sia esso Vettore, terzo handler o gestoreaeroportuale, così come stabilito dall’art. 14 del d.lgs. n.18/1999”.8. L’art. 26, Parte generale, del CCNL Assohandlers 2010,invocato dai lavoratori quale fonte normativa del dirittoall’assunzione presso le società controricorrenti, prevede che:“[OSCURATO:PERSONA] condividono che elemento di comune visione sia unacompleta e definita regolamentazione del settore che dia aglioperatori una chiave di lettura che coniughi le sempre crescentiistanze competitive e di liberalizzazione con una tranquillità direlazione e di rapporti che respinga gli eccessi di fluttuazioni nongovernate. In tale scenario le Parti considerano non esaustiva lamodifica legislativa contenuta nel Codice della Navigazioneentrato in vigore il 21.10.2005, come successivamente integratada ultimo a cura dell’art. 23, L. n. 13 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nelle moredi un eventuale intervento, applicativo del rinvio operato dalC.d.N., le Parti, in virtù del dettato di cui all’art. 13 del D.Lgs.18/99, convengono sull’adozione della regolamentazionespecificata nelle singole parti speciali, sottolineandol’applicazione della stessa con la salvaguardia del principio direciprocità anche nel caso in cui il trasferimento di attivitàintervenga tra Aziende che applichino diverse parti specifiche delpresente CCNL. In caso intervenga la futura, auspicataNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026regolamentazione del quadro normativo cui rinvia il nuNouvmeoro C dio radccicoleta generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026della Navigazione, le Parti nel condividere il recepimento di dettanormativa, si incontreranno per trovare il necessario raccordo trala nuova normativa e l’ultravigenza delle regolamentazionicontenute nelle rispettive parti specifich”.9. L’art. G3 (rubricato “Applicazione clausola sociale”) della Partespeciale del CCNL innanzi indicato prevede che: “In relazione aquanto previsto dall’Art. 26 ([OSCURATO:PERSONA]), Parte Generale enell’ottica di fornire il settore della gestione aeroportuale e deiservizi aeroportuali di assistenza a terra di strumenti atti adliberalizzazione, le Parti condividono di adottare il seguenteprotocollo. Salva restando l’ipotesi di trasferimento diretto diramo d’azienda, ogni trasferimento di attività concernenti una opiù categorie di servizi di cui agli allegati A e B del D.Lgs. 18/99che si caratterizzino per la preesistenza di una organizzazioneidentificabile, che può anche risultare dall’esercizio del potereorganizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati intale attività, comporta, al termine della procedura sottospecificata e salvo diverse intese tra cedente e cessionario, ilpassaggio del personale, individuato dai soggetti interessatid’intesa con le OO.SS. stipulanti, dal precedente operatore delservizio stesso all’operatore subentrante in ragione della quotadi traffico acquisita da quest’ultimo, con applicazione deltrattamento economico e normativo e dell’inquadramentorinvenienti dal CCNL di settore. L’ENAC, in ossequio allanormativa vigente, verrà coinvolta al fine di determinare lemodalità di applicazione del precedente comma. Almeno 25 gg.prima della data del suddetto trasferimento, le Aziendeinteressate comunicheranno alla RSU ove costituita o alle RSAdelle OO.SS. stipulanti il CCNL di cui all’art. 13 D.Lgs. 18/99,nonché alle relative strutture Regionali/Territoriali, quantoprevisto relativamente alla tematica inerente il personale. EntroNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026i successivi 7 gg. le citate strutture sindacali aziNeunmedroa dlii raceco/lota generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026regionali potranno richiedere un incontro con le Aziende perconoscere le ragioni che sottendono al trasferimento e leimplicazioni che riguardano il personale. La procedura dovràconcludersi entro 20 gg. dalla richiesta di incontro di cui sopra.[OSCURATO:PERSONA] individueranno nominativamente il personale datrasferire secondo le modalità stabilite dal Protocollo del16.04.1999 allegato al presente CCNL e provvederanno acomunicare ai lavoratori interessati, almeno 3 gg. prima deltrasferimento di attività, le conseguenze nei loro confronti,provvedendo altresì a formalizzare i relativi adempimenti. Sonofatte salve le diverse intese intervenute a livello aziendale” (conriguardo all’omissione formale del preventivo coinvolgimentodelle organizzazioni sindacali e all’esclusione di conseguenze intermini di nullità o inefficacia della procedura, cfr. Cass. n.31863/2018).10. Ritiene il Collegio necessario premettere che gli articolatimezzi d’impugnazione devolvono, alla Corte, la denuncia diviolazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivinazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40,parificata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto;ciò comporta, in questa sede di legittimità, l’interpretazione dellerelative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativodiretto e non come canone esterno di commisurazionedell’esattezza e della congruità della motivazione, senza piùnecessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di unaspecifica indicazione delle norme asseritamente violate e deiprincipi in esse contenuti, né del discostamento, da parte delgiudice di merito, dai canoni legali assunti come violati o di unaloro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/202611. Ebbene, secondo un primo approccio interpNreumtearot idvi roac codltai generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026carattere letterale, va rilevato che, sia nella Parte generale chenella Parte speciale, le parti sociali hanno fatto espressoriferimento alle nuove regole competitive e di liberalizzazione delmercato dei servizi di assistenza di terra (nonché, direttamente,richiamando il d.lgs. n. 18/1999); da un punto di vistasistematico, poi, va notato che le parti sociali sottolineanol’esigenza di attenuare l’impatto sociale collegato al suddettoprocesso di liberalizzazione che ha, progressivamente, visto (evede) il passaggio da un sistema di monopolio dello svolgimentodi attività concernenti una o più categorie di specifici servizi(essenzialmente carico e scarico di bagagli e rifornimento degliaeromobili) al trasferimento a più operatori, in concorrenza traloro; le attività oggetto di trasferimento sono caratterizzate dallapreesistenza di un’organizzazione identificabile, vengonocoinvolti i lavoratori “utilizzati in tale attività” e il parametroindividuato per gestire il trasferimento di una o più serviziconsiste nella “quota di traffico acquisita dal precedenteoperatore del servizio”.12. Una interpretazione circolare delle clausole del CCNL,secondo i canoni esegetici dettati dagli artt. 1362 e ss., porta aritenere che la funzione tecnico-giuridica di questa disciplina siaquella di gestire “con una tranquillità di relazione e di rapportiche respinga gli eccessi di fluttuazioni non governate” itrasferimenti indotti da una eccessiva concentrazione(monopolistica) dei servizi aeroportuali (in un sistema di liberaconcorrenza imposto dalla normativa europea e nazionale) e diindicare un criterio oggettivo di selezione dei lavoratoriinteressati al passaggio enucleabile dalla individuazione, ex ante,dell’esercizio di un determinato, specifico servizio/attività.13. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno evidenziato cheè intervenuta una completa dismissione di tutti i servizi da partedi Avio handling sullo scalo veronese, dismissione che non si èNumero registro generale 15844/2024tradotta in un passaggio di un settore organizzativo specifiNcuom e–ro sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 23721/2026preesistente ed identificabile, reso a favore di un determinatoData pubblicazione 21/07/2026vettore – ad un nuovo unico gestore, ma in una ristrutturazionecomplessiva del mercato dei servizi e l’introduzione di un diversomodello operativo (basato sulla figura dell’Operatore unicoaeroportuale polifunzionale). La Corte distrettuale hasottolineato che le società non sono subentrate in determinatisettori organizzativi di [OSCURATO:PERSONA], mancando “un direttocollegamento causale tra il trasferimento stesso ed il passaggiodei singoli lavoratori” (pag. 18 sentenza impugnata).14. A fronte di tale ricostruzione di fatto (insindacabile in questasede di legittimità), non può ritenersi applicabile la clausolasociale di assorbimento della manodopera invocata dai lavoratorinon sussistendo gli elementi costitutivi della previsione negozialeossia la configurazione di un subentro in un’attività organizzata,con settore identificabile e addetti stabilmente utilizzati in quellaspecifica attività.15. Alla luce delle considerazioni esposte, va enunciato ilseguente principio di diritto: «L’art. 14 del d.lgs. n. 18 del 1999e l'art. 26 della parte generale, nonché gli artt. G3 e H37 delCCNL Assohandlers dell'8 luglio 2010, devono essere interpretatinel senso che gli strumenti di tutela occupazionale ivi previstioperano, al di fuori dell'ipotesi di trasferimento d'azienda o diramo d'azienda disciplinata dall'art. 2112 c.c., esclusivamentenei casi di trasferimento di attività di assistenza a terracaratterizzate dalla preesistenza di un'organizzazioneidentificabile e dal subentro di un operatore in uno o più specificisettori organizzativi o categorie di servizi cui siano stabilmenteadibiti determinati lavoratori; essi non trovano inveceapplicazione quando la cessazione dell'attività dell'operatoreuscente si risolva in una complessiva riorganizzazione delmercato dei servizi aeroportuali, senza il trasferimento diun'entità organizzata previamente individuabile e senza un nessoNumero registro generale 15844/2024Numero sezionale 2924/2026diretto tra l'attività trasferita e il personale di cui siN urmicerho idei rdaceco ltial generale 23721/2026Data pubblicazione 21/07/2026passaggio».16. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.500,00per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi,rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge, a favore di ciascuna società controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris