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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46044/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamentesi deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del reato di possesso ingiustificato di arnesi idonei allo scasso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'irrilevanza sia delle condizioni in cui si trovava la cesoia, dal momento che non erano tali da impedirne l'uso o da renderla non idonea allo scopo di aprire o forzare serrature, sia della circostanza che l'imputato non ricordasse di averla, non ritenendosi le sue affermazioni idonee a giustificare o escludere la disponibilità a suo carico); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamentesi deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del reato di possesso ingiustificato di arnesi idonei allo scasso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'irrilevanza sia delle condizioni in cui si trovava la cesoia, dal momento che non erano tali da impedirne l'uso o da renderla non idonea allo scopo di aprire o forzare serrature, sia della circostanza che l'imputato non ricordasse di averla, non ritenendosi le sue affermazioni idonee a giustificare o escludere la disponibilità a suo carico); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46044/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris