Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1990

Cassazione n. 23802/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il 08/04/1990 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 17/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 01/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628, comma secondo, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la nullità assoluta nella citazione in grado di appello dell'imputato in quanto effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore sulla sola base del mancato rinvenimento dell'imputato nel domicilio dichiarato è manifestamente infondata sulla scorta del principio secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.. (Sez.

U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Tuppi, Rv. 271772 - 01; rilevato, pertanto, che sulla scorta di quanto dedotto dal medesimo ricorrente non risulta essersi verificata alcuna "nullità assoluta ed insanabile"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il 08/04/1990 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 17/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 01/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la nullità assoluta nella citazione in grado di appello dell'imputato in quanto effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore sulla sola base del mancato rinvenimento dell'imputato nel domicilio dichiarato è manifestamente infondata sulla scorta del principio secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.. (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Tuppi, Rv. 271772 - 01; rilevato, pertanto, che sulla scorta di quanto dedotto dal medesimo ricorrente non risulta essersi verificata alcuna "nullità assoluta ed insanabile"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/
Sentenza Cassazione n. 23802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris