CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 09671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28344-2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, piazza dei Rododentri, 11, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro SICOS 89 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - _per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2407/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data eiZEEZZen, ,VO4/£02.4.. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere. Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, l'ente [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti al provvedimento di sequestro del 24/8/2008, e successiva confisca, per colpa grave del Comune di Roma. Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha esposto che, in data 24.8.2008, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto a sequestro il veicolo di sua proprietà, utilizzato per l'esercizio di attività commerciale in forma itinerante, per violazione degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 114/1998. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla confisca del mezzo già oggetto di sequestro. Avverso suddetti provvedimenti amministrativi, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione ex art. 22 e ss. legge n. 689/1981, all'esito della quale il Tribunale di Roma ha annullato le determinazioni dirigenziali gravate, accertando che il Bostaca disponeva di un valido ed efficace titolo per lo svolgimento Il ricorrente lamenta che da tale condotta antigiuridica sono derivati rilevanti danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in ragione dello stato di abbandono e di sopravvenuta inutilizzabilità in cui era stato rinvenuto il veicolo: ed in particolare per non aver potuto esercitare la propria attività commerciale per un rilevantissimo lasso di tempo. Nel giudizio di prime cure si è costituita [OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda. Ha chiesto ed ottenuto l' autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, Sicos 89 S.r.l., cui era stato affidato il deposito e la custodia del veicolo.Con la sentenza n. 17064/2015, il Tribunale di Roma ha rigettato tutte le -domande dell'attore, ed avverso tale provvedimento ha interposto appello l'odierno ricorrente. La Corte d'Appello di Roma, con la. sentenza 2407/2021, ha rigettato il gravame ed ha condannato il Bostaca al rimborso, in favore di ciascuna delle due controparti appellate costituite, delle spese di lite del presente grado di giudizio. La ratto della decisione impugnata è che, dall'accertata illegittimità della azione amministrativa, non discende automaticamente e di per sé, la responsabilità dell'ente pubblico, occorrendo invece che si accerti la colpa o il dolo. In tal senso, gli agenti accertatori non hanno colpevolmente ignorato la circostanza nota che il Bostaca avesse l'autorizzazione, ma hanno invece ritenuto che l'attività commerciale esercitata era completamente difforme da quella autorizzata. I giudici di merito, peraltro hanno rilevato, ex art. 28 Cost., un difetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'odierno ricorrente convenuto in giudizio, accanto all'ente comunale, anche i soggetti agenti, persone fisiche, che in concreto hanno tenuto le condotte contestate. Inoltre, in ordine al danneggiamento del veicolo per effetto della sua custodia all'aperto, l'attore non avrebbe dimostrato quali fossero lz condizioni del bene prima del suo ricovero presso il deposito. Avverso tale decisione ricorre per tassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi. V'è controricorso della Sicos 89 srl, società a suo tempo chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] che pure resiste, a sua \folla. con controricorso. Il ricorrente e Sicos '89 srl hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia su motivo di gravame ex art. 360, co. 1, n. 4 cpc circa la condotta della [OSCURATO:PERSONA].• In sostanza, secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe omesso di _pronunciarsi sul motivo di appello di cui all'atto di citazione in secondo grado (da p. 4 a p. 11), coli cui si era dedotto che << alla luce della sussistenza del titolo autorizzativo, il sequestro e la successiva confisca, non dovessero essere disposti per espresso dettato normativo e la gravità della colpa della PA è insita proprio in tale aspetto». Egli ritiene che quanto espresso dai giudici di merito su tale questione non costituisca <<1113 pronunciamento degno di tale nome». 1.1.- Con il secondo motivo, in sub.prdine al primo, si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5 cpc, in riferimento all'esistenza di una condotta gravemente colposa configurabile in capo agli operanti della [OSCURATO:PERSONA] ed ai funzionari di [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero proceduto al sequestro., con pedissequa successiva confisca del veicolo pur essendo a conoscenza della esistenza di una apposita autorizzazione in capo al ricorrente. 2.- Questi due motivi possono trattarsi insieme e sono inammissibili e comunque infondati. Il ricorrente non illustra comptarnente la questione su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia o omesso esame., limit_anclosi a riportarne in ricorso il solo «nucleo essenziale all'appello»; comunque, la stessa è stata considerata, e non omessa, dalla Corte di merito: premettono i giudici di appello che la questione loro sottoposta è.niente altro che la pedissequa ripetizione di quella già prospettata al giudice di primo grado, e da costui rigettata. Ad ogni modo, oltre a richiamare la motivazione fornita da quest'ultimo, ribadiscono il principio di diritto che ha costituito la ratio della decisione impugnata, ossia quello per cui la responsabilità. della pubblica amministrazione non è insita nella. illegittimità del provvedimento impugnato, occorrendo che siano dimostrati il dolo o la colpa, accertamento che, peraltro, secondo i giudici di merito, presupponeva la citazione in giudizio dei funzionari .Dunque, la questione è affrontata dalla Corte di merito mediante applicazione di ..un principio di diritto, che sottende evidentemente l'assenza di prova dell'elemento soggettivo. 3.- Con il terzo motivo si prospetta ia violazione degli artt. 2043 c.c. e 29, co. 1, D.lgs. n. 114/1998 ex art. 3607 co. 1. n. 3cpc, circa la sussistenza o meno la responsabilità ex art. 2043 c.c. della [OSCURATO:PERSONA], connotata dalla colpa, nel caso in cui, a fronte della acclarata esis'renza di una autorizzazione al commercio in forma itinerante., venga contestata la violazione di cui al comma primo dell'art. 29 D.Lgs. 11, 114/1998 anziché, in ipotesi., c'ella di cui al comma secondo del medesimo art. 29 D.Lgs. n. 114/1998 a fronte di una ("dotta ritenuta non conforme a quel titolo autorizzatorio. In sostanza il ricorrente contesta la conclusione cui è giunta la Corte di merito, sostenendo che la colpa era da prestunersi nella gravità della negligenza degli operanti, i quali non potevano applicare la sanzione della confisca in presenza comunque di una valida autorizzazione al? a vendita, e per via della mera difformità della attività rispetto a quanto autorizzato, in quanto in tal caso non era applicabile una sanzione così grave.. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha reso ragione di questa decisione, ossia del fatto che la colpa non era da presumersi dal tipo di violazione contestata: i giudici di secondo grado osservano (pA-) che l'errore dei vigili, nel procedere alla contestazione; è stato meramente interpretativo, ossia è consistito nell'avere riferito la fattispecie al primo anziché al secondo comma dell'articolo 29 1. 112 del 1998, tesi poi smentita dal Tribunale in sede di opposizione alla sanzione. In sostanza, i verbalizzanti avrebbe -o opinato erroneamente circa la qualificazione giuridica di una condotta, in in momento in cui quella qualificazione non era certa. Questa tesi è corretta, non 'potendo ritallersi colpevole, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., una interpretazione., poi corretta in sede giudiziaria, fatta dalla pubblica amministrazione ove non vi siano precedenti, oppure nel caso in cui vi sia incertezza sul corretto significato da attribuire alle disposizioni applicate. Per contro, va ribadito che la Corte di Appello ha fatto applicazione di un principio di diritto affermato più volte da questa Corte, secondo cui la responsabilità extracontrattuale della PA non è insita nella mera illegittimità del provvedimento, occorrendo che la condotta posta in essere con il provvedimento illegittimo sia colposa o dolosa (da ultimo Cass 2340/ 2022; C:ns. 27800/ 2017). 4.- Con il quarto motivo si prospetta la violazione dell'art. 28 Cost. ex art. 360, co. 1, n. 3 cpc, laddove la Corte ha rilevato un difetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'odierno ricorrente convenuto in giudizio, accanto al citato ente pubblico, anche i soggetti agenti, persone fisiche, che in concreto hanno assunto le condotte illegittime per cui è causa. Il motivo è inammissibile. Quella del difetto di legittimazione passiva, fondata o meno che sia, è una ratio secondaria: la Corte la aggiunge alle altre, ossia difetto di elemento soggettivo, mancata prova del danno (Cass. 11493/ 2018) 5.- Con il quinto motivo si prospetta la violazione dell'art. 112 cpc per vizio di ultrapetizione nonché degli artt. 2697 cc e t 15 cpc in riferimento alla prova del danno ex art. 360, co. 1. n. 4 cpc: la Corte sarebbe_ incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto pronunciandosi il Trbunale. in primo grado, nulla aveva statuito in relazione alla sussistenza del danno e alla sua quantificazione, non avendo la statuizione di quel giudice <<superatvigan derdeatur, senza alcun approfondimento istruttorio rispetto all'esistenza e alla qualificazione dei danr, mentali dall'originario attore». L'attuale ricorrente, pertanto,con l'atto di citazione ;n appello si sarebbe limitato a censurare la decisione del Tribunale che 2011 si era occtmata della sussistenza del datmo e della sua qualificazione. l'noltre, al contrario di quante sostenuto dalla Corte, i danni lamentati dall'odierno ricorrente risilterebbere provati sulla scorta della copiosa documentazione probatoria versata in alt oggetto di contestazioni. Il motivo è infondato..Ed invero, una volta impugnata la statuizione del Tribunale in ordine all'an debeatur, in sostanza, l'appellante ha riproposto anche la questione della sussistenza e teienukTt della quantificazione del dannolall'evitzaidopa sentenza di primo grado. Inoltre, il ricorrente contraddice se stesse: se assulle 2A':e la prova del danno era stata fornita è segno che tale questione era stata prospettDts in primo grado, e dunque non era fuori dalla domanda. Né peraltro può qui censurarsi l'accertamento in fatto circa la mancata prova di quel danno, se non per difetto assoluto di in etivazone, che invece non c'è. Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositvo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di di OcomAjtAwi, " giudizio, che liquida, in favore di ciascun concorrente, nella misura di 2500,00 euror oltre 200,00 euro per esborsi,- oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater„ dei D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricouente, dell'u