CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 19/03/2021, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Perugia del 25/06/2019, con la quale NGWU Chijioke, imputato del delitto di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo di circa 400 grammi, all'esito di giudizio abbreviato, veniva riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto e condannato alla pena di giustizia. 2. Per come ricostruito dai giudici di merito, a seguito di un controllo operato dalla polizia giudiziaria nella pubblica via, l'imputato veniva ritrovato in possesso di due involucri contenenti eroina Rilevava la Corte di appello, aderendo alla ricostruzione del primo Giudice, che la fattispecie di reato era stata correttamente configurata e, soprattutto, che non assumeva rilievo alcuno la circostanza, addotta dall'imputato a giustificazione della sua condotta, di essere stato incaricato da un terzo di recapitare nella zona sita a ridosso della stazione di Perugia i due pacchetti, avvolti in una busta di colore nero, senza sapere cosa contenessero, in cambio della somma di euro 200,00. La Corte di merito evidenziava che, per la tipologia ed il quantitativo di stupefacente rinvenuto non poteva essere configurabile la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e che non poteva essere dedotta la mancanza della consapevolezza da parte dell'imputato della presenza dello stupefacente nella busta trovata in suo possesso, in ragione della immotivata reazione energica manifestata dall'imputato per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, nonché della onerosità del trasporto commissionatogli, elementi rivelatori della piena coscienza dell'illecita condotta. 3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso, con due motivi, NGWU Chijioke. 3.1. Con il primo motivo denuncia la illogicità ed incompletezza della motivazione relativamente alla censura di appello concernente l'assenza di consapevolezza circa la tipologia della sostanza stupefacente trasportata. Deduce, in particolare, che il tentativo di fuga all'atto del controllo e le condizioni di trasporto oneroso dell'involucro affidatogli ben potevano essere relazionate al trasporto delle c.d. droghe leggere, anche in ragione della modesta entità del compenso ricevuto. Deduce altresì l'incompletezza della motivazione sotto il medesimo profilo della assenza di dolo, per le modalità con le quali è avvenuto il trasporto dello stupefacente, a piedi e nella pubblica via, circostanze che indurrebbero a ritenere eccessivo il rischio rispetto alla tipologia e valore dello stupefacente. 3.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce i medesimi profili di illogicità ed incompletezza della motivazione con riferimento alla erronea applicazione della prova presuntiva ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non essendo ravvisabili nelle indicate circostanze elementi gravi precisi e concordanti quanto al dolo sul tipo di stupefacente trasportato. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile nel giudizio di legittimità. 1.1 Generico è il primo motivo a fronte della motivazione resa in sentenza. La prospettazione difensiva non nega la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso dell'imputato, ma è volta ad escludere la piena consapevolezza della qualità dello stupefacente trasportato. Orbene, a fronte del dato inequivoco del rinvenimento dello stupefacente in possesso del ricorrente, la tesi difensiva circa la mancata piena consapevolezza del contenuto dell'involucro affidatogli per il trasporto appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n.3282 del 17.11.2011 - dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763) . La prospettazione difensiva si fonda, dunque, su sillogismi logici privi di concreto fondamento, derivando la non piena consapevolezza da parte dell'imputato della natura dello stupefacente detenuto dal prezzo concordato per la commessa ovvero dalle modalità di trasporto ed assenza di specifiche cautele all'uopo adottate. In al modo il ricorrente oppone note di dissenso, sostanzialmente dirette a contestare la valutazione espressa dai giudici di merito, proponendo una lettura diversa, ovviamente riduttiva, degli elementi oggettivi sui quali la stessa è fondata, in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, specie in assenza della dedotta violazione di legge. Si tratta, in ogni caso, di circostanze che non escludono l'elemento soggettivo doloso in ordine al possesso consapevole di sostanza stupefacente. 2. Per i medesimi motivi deve ritenersi generica la censura di illogicità ed incompletezza della motivazione con riferimento alla erronea applicazione della prova presuntiva, avendo la Corte di merito fornito piena e convincente motivazione circa la configurabilità del reato e la sua corretta qualificazione in relazione alla detenzione a fini di cessione dello stupefacente del tipo eroina, fornendo una adeguata valutazione complessiva del fatto e degli indicatori concernenti l'azione delittuosa (mezzi, modalità e circostanze della stessa). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata in tremila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i