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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 11569/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MOLDOVAN [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M.

Fiore, che ha chiesto lariqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,con conseguente trasmissione degli atti all'A.G. emittente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Venezia, Sezione G.I.P.-G.U.P., con ordinanza emessa ex art. 130cod. proc. pen. in data 4 novembre 2025 e depositata il giorno successivo, accoglieval’istanza del P.M. in sede con la quale si chiedeva di provvedere, mediante correzione dierrore materiale, all’omessa statuizione, nella parte dispositiva delle sentenze n. 468/2019 e472/2019 emesse in data 10 giugno 2019 nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] EugenMoldovan e di [OSCURATO:PERSONA], della confisca dell’immobile in sequestro, di proprietà deidue condannati in parti uguali, fino alla concorrenza della somma di euro 140.000, accertataessere il profitto del reato contestato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.Pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha disposto la correzione dell’erroremateriale contenuto nel dispositivo delle sentenze di cui sopra inserendo, nello stesso, laseguente frase: «Visto l’art. 73, comma 7-bis, d.p.r. 390/90, dispone la confisca dell’immobilesottoposto a sequestro preventivo in data 20.11.2018, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Sala, viaCognaro n. 28, iscritto al catasto fabbricati al fg 26, particella 188, sub 3, fino allaconcorrenza della somma di euro 133.470,00».A fondamento della decisione, il G.I.P., nel rilevare come fosse stata già disposta laconfisca delle somme liquide in sequestro, pari a complessivi euro 6.530,00, ha motivato nelsenso che la confisca per equivalente del profitto del reato si configura quale obbligatoria exart. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e che – per costante giurisprudenza (harichiamato Sez. 3, n. 16171 del 22/04/2024, Annunziata, Rv. 286197-01) – l’omissione insentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminatonon ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell’erroremateriale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unicomotivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. eccepisce la nullità dell’ordinanza perinosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 240 cod.pen. in relazione all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.Si fa rilevare come entrambe le sentenze corrette con l’ordinanza in epigrafe eranostate impugnate e non solo il G.U.P. in prime cure, ma neppure la Corte d’appello di Veneziaaveva disposto la confisca dell’immobile in sequestro, essendosi disposta la confisca dellasola somma di denaro, pari ad euro 5.980,00, perché ritenuta profitto dell’attività di spaccio,senza fare alcun riferimento all’immobile.

È dunque evidente che l’unico profitto o prodottoderivante dal reato di spaccio sia esclusivamente il denaro sequestrato e successivamenteconfiscato e non già l’immobile, per il quale non vi è nessuna prova che il suo acquisto fossederivato dall’attività di detenzione e spaccio di stupefacenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A.M.

Fiore, con requisitoria scritta del 15gennaio 2026, ha chiesto riqualificarsi il ricorso per cassazione in opposizione ai sensidell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti all’A.G. che hapronunciato il provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – su conforme richiesta della Procura generale – deve essere qualificato comeopposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendosi trasmettersi gli1.

Questa Corte intende ribadire l’indirizzo secondo il quale in tema di confisca avversoil provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle formedell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporreopposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione propostoavverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazionedegli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente (ex multis Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01: in motivazione, la Corte haprecisato che l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non puòpregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538-01, che aveva chiarito che, intema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione - sia che questi abbiadeciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo lafacoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorsoper cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente; in motivazione la Corte aveva altresì precisatoche, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame”da parte del giudice dell’esecuzione).La trasmissione degli atti al giudice competente, in funzione di giudice dell’esecuzione,si giustifica in continuità al prevalente indirizzo di questa Corte che, pur riconoscendo chel’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non èsuscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice,afferma che l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché esseredichiarato inammissibile(in questo senso minoritario v.

Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004,Tomasoni, Rv. 230368-01; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590-01), variqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principiogenerale di conservazione degli atti giuridici e di conversione dell’impugnazione indicatonell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. nonché del favorimpugnationis (tra gli altri, da ultimo,Sez. 2, ord. n. 4708 del 13/11/2026, dep. 2026, Riccardi, in corso di mass.; Sez. 1, ord. n.3063 del 15/09/2023, dep. 2024, cit.; Sez. 2, ord. n. 8645 del 9/11/2022, dep. 2023, Cedric,Rv. 284403-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 6, n.13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013,Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605-01; Sez.3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717-01).D’altra parte, proprio in riferimento al profilo della tutela dei diritti di difesa, in ipotesi diconfisca disposta nella fase esecutiva, è stata condivisibilmente affermata la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,della relativa disciplina nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sullasussistenza dei relativi presupposti, rilevando che “la garanzia dell'opposizione,sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all’esito diprocedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito” (Sez. 1,n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, in motiv. § 2.1, che richiama Sez. 1, n. 52058del 10/06/2014, Bimbola e altro, Rv. 261604-01).Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazioneproposto avverso l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione in materia diconfisca per equivalente non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizionee, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali diconservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (conf.

Sez. 1, ord. n. 3063del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01).2.

Calando tali premesse nel caso che occupa, non è dunque controverso che sullaconfisca del profitto del reato, diretta o per equivalente, qualora l’istanza di applicazionevenga proposta in fase esecutiva il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art. 676 cod.proc. pen., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093-01).2.1.

Nella vicenda di specie, a fronte di istanza di correzione di errore materialeavanzata dalla locale Procura della Repubblica volta a integrare l’omessa statuizione, nellaparte dispositiva delle suindicate sentenze n. 468 e 472 del 2019, sulla confiscadell’immobile in sequestro, di proprietà dei due condannati in parti uguali (fino allaconcorrenza della somma di 140.000,00 euro), il Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P. haavvertito l’esigenza di incanalarla nell’ambito del procedimento esecutivo fissando, a tal fine,udienza ex art. 666 cod. proc. pen. (nel corso della quale il difensore dei condannati hachiesto il rigetto dell’istanza del pubblico ministero e la restituzione dell’immobile), salvo poidecidere sull’istanza menzionando (anche) l’art. 130 cod. proc. pen. e nel dispositivofacendo riferimento ad una correzione di errore materiale.2.2.

Orbene, ferma la necessità di assicurare la doppia valutazione del meritoforza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve ritenersi che il provvedimentoimpugnato, nonostante alcuni impropri riferimenti alla procedura di correzione di erroremateriale, sia stato inteso come incidente di esecuzione, altrimenti esponendosi alla censuradi abnormitàE, infatti, va ribadito che è abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopoaver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei benisottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01, secondo cui in tema dipatteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone laconfisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicatodella sentenza, in quanto all’omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo conlo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di benioggetto di confisca obbligatoria; conf.

Sez. 3, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv.274578-01; Sez. 1 n. 43113 del 13/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, non mass.; Sez. 5, n. 26481del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004-01; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv.261886-01; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359-01; Sez. 1, n. 43521del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039-01; Sez. 1, n. 2941 del 17/10/2013, Capogna edaltri, Rv. 258923-01; Sez. 4, n. 34152 del 13/06/2012, Fusha, Rv. 253518-01; Sez. 2, n.21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264-01).A giustificazione di tale drastica conclusione si è osservato (cfr. in particolare Sez. 6, n.10623 del 19/02/2014, cit., in motiv. §§ 4 e 4.1) che il sistema processuale, agli artt. 205,comma 1, e 236, comma 2, cod. pen., 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen.,sicurezza soltanto con la sentenza di assoluzione o di condanna dell'imputato, consentendosolo in via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicatodella sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo leregole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art. 676, comma 1, cod. proc.pen.

In termini questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, cit.) ha stabilito che anorma del combinato disposto dell’art. 205, comma primo, e 236, comma primo, cod. pen., lemisure di sicurezza debbano essere disposte «nella stessa sentenza di condanna», comerisulta anche dal tenore dell’art. 579 cod. proc. pen. il quale espressamente prevedel’impugnazione esperibile anche «per ciò che concerne le misure di sicurezza».Pertanto, se la relativa statuizione sia stata omessa al momento della pronuncia dellasentenza non è possibile un intervento successivo assunto d’iniziativa dal giudicante esenza il rispetto di alcuna formalità dopo la lettura del dispositivo alle parti in udienza, che ilsistema normativo non consente anche a fronte di una confisca obbligatoria (Sez. 1, n.41218 del 2.10.2008, Barchi, Rv. 242413-01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA],cit.).Deve dunque ribadirsi – in conformità a quanto esattamente statuito da Sez. 1, n.43113 del 13/07/2017, cit., cui questo Collegio intende conformarsi – come «lo strumentoprocessuale adottato con l’ordinanza impugnata non sia affatto adeguato allo scopoperseguito, poiché alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all'art. 130 cod.proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti “inficiati da errori od omissioni chenon determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenzialedell’atto”, il giudice può fare ricorso per porre rimedio ad incongruenze ed imprecisioni o allacarenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, inmodo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l’espressione formale ed esteriorizzata delladecisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire medianteintegrazione postuma dati necessari, non ricavati dall'esercizio successivo di un poterediscrezionale.

Non è consentito, invece, apportare modifiche all’atto con inserimento dielementi non inclusi nella ratio decidendi e da essa implicati, che verrebbero ad alterare ilcontenuto essenziale della decisione già adottata» (Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit., inmotiv. § 1.1, che richiama Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939-01,nonché Sez.

U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426-01, secondo la quale èesperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giudicee quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi dellasua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge,sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticitàdell’intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concretarealizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si"ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà"oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettatoordinamentale.3.

In conclusione, nel ribadirsi che, rispetto all’istanza di correzione di che trattasi edimpregiudicata la sua fondatezza, in rito la procedura corretta non poteva essere quella dicui all’art. 130 cod. proc. pen., l’odierno ricorso per cassazione, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, va riqualificatocome opposizione, con conseguente trasmissione degli atti Tribunale di Venezia – UfficioG.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’espletamento della relativa fase incontraddittorio tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11569/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1215/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANTONINO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MOLDOVAN [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M.

Fiore, che ha chiesto lariqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,con conseguente trasmissione degli atti all'A.G. emittente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Venezia, Sezione G.I.P.-G.U.P., con ordinanza emessa ex art. 130cod. proc. pen. in data 4 novembre 2025 e depositata il giorno successivo, accoglieval’istanza del P.M. in sede con la quale si chiedeva di provvedere, mediante correzione dierrore materiale, all’omessa statuizione, nella parte dispositiva delle sentenze n. 468/2019 e472/2019 emesse in data 10 giugno 2019 nei confronti, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] EugenMoldovan e di [OSCURATO:PERSONA], della confisca dell’immobile in sequestro, di proprietà deidue condannati in parti uguali, fino alla concorrenza della somma di euro 140.000, accertataessere il profitto del reato contestato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.Pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha disposto la correzione dell’erroremateriale contenuto nel dispositivo delle sentenze di cui sopra inserendo, nello stesso, laseguente frase: «Visto l’art. 73, comma 7-bis, d.p.r. 390/90, dispone la confisca dell’immobilesottoposto a sequestro preventivo in data 20.11.2018, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Sala, viaCognaro n. 28, iscritto al catasto fabbricati al fg 26, particella 188, sub 3, fino allaconcorrenza della somma di euro 133.470,00».A fondamento della decisione, il G.I.P., nel rilevare come fosse stata già disposta laconfisca delle somme liquide in sequestro, pari a complessivi euro 6.530,00, ha motivato nelsenso che la confisca per equivalente del profitto del reato si configura quale obbligatoria exart. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e che – per costante giurisprudenza (harichiamato Sez. 3, n. 16171 del 22/04/2024, Annunziata, Rv. 286197-01) – l’omissione insentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminatonon ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell’erroremateriale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unicomotivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. eccepisce la nullità dell’ordinanza perinosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 240 cod.pen. in relazione all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.Si fa rilevare come entrambe le sentenze corrette con l’ordinanza in epigrafe eranostate impugnate e non solo il G.U.P. in prime cure, ma neppure la Corte d’appello di Veneziaaveva disposto la confisca dell’immobile in sequestro, essendosi disposta la confisca dellasola somma di denaro, pari ad euro 5.980,00, perché ritenuta profitto dell’attività di spaccio,senza fare alcun riferimento all’immobile.

È dunque evidente che l’unico profitto o prodottoderivante dal reato di spaccio sia esclusivamente il denaro sequestrato e successivamenteconfiscato e non già l’immobile, per il quale non vi è nessuna prova che il suo acquisto fossederivato dall’attività di detenzione e spaccio di stupefacenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A.M.

Fiore, con requisitoria scritta del 15gennaio 2026, ha chiesto riqualificarsi il ricorso per cassazione in opposizione ai sensidell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti all’A.G. che hapronunciato il provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – su conforme richiesta della Procura generale – deve essere qualificato comeopposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendosi trasmettersi gli1.

Questa Corte intende ribadire l’indirizzo secondo il quale in tema di confisca avversoil provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle formedell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporreopposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione propostoavverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazionedegli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente (ex multis Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01: in motivazione, la Corte haprecisato che l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non puòpregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538-01, che aveva chiarito che, intema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione - sia che questi abbiadeciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo lafacoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorsoper cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente; in motivazione la Corte aveva altresì precisatoche, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame”da parte del giudice dell’esecuzione).La trasmissione degli atti al giudice competente, in funzione di giudice dell’esecuzione,si giustifica in continuità al prevalente indirizzo di questa Corte che, pur riconoscendo chel’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non èsuscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice,afferma che l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché esseredichiarato inammissibile(in questo senso minoritario v.

Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004,Tomasoni, Rv. 230368-01; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590-01), variqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principiogenerale di conservazione degli atti giuridici e di conversione dell’impugnazione indicatonell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. nonché del favorimpugnationis (tra gli altri, da ultimo,Sez. 2, ord. n. 4708 del 13/11/2026, dep. 2026, Riccardi, in corso di mass.; Sez. 1, ord. n.3063 del 15/09/2023, dep. 2024, cit.; Sez. 2, ord. n. 8645 del 9/11/2022, dep. 2023, Cedric,Rv. 284403-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 6, n.13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013,Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605-01; Sez.3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717-01).D’altra parte, proprio in riferimento al profilo della tutela dei diritti di difesa, in ipotesi diconfisca disposta nella fase esecutiva, è stata condivisibilmente affermata la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,della relativa disciplina nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sullasussistenza dei relativi presupposti, rilevando che “la garanzia dell'opposizione,sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all’esito diprocedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito” (Sez. 1,n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, in motiv. § 2.1, che richiama Sez. 1, n. 52058del 10/06/2014, Bimbola e altro, Rv. 261604-01).Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazioneproposto avverso l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione in materia diconfisca per equivalente non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizionee, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali diconservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (conf.

Sez. 1, ord. n. 3063del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01).2.

Calando tali premesse nel caso che occupa, non è dunque controverso che sullaconfisca del profitto del reato, diretta o per equivalente, qualora l’istanza di applicazionevenga proposta in fase esecutiva il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art. 676 cod.proc. pen., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093-01).2.1.

Nella vicenda di specie, a fronte di istanza di correzione di errore materialeavanzata dalla locale Procura della Repubblica volta a integrare l’omessa statuizione, nellaparte dispositiva delle suindicate sentenze n. 468 e 472 del 2019, sulla confiscadell’immobile in sequestro, di proprietà dei due condannati in parti uguali (fino allaconcorrenza della somma di 140.000,00 euro), il Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P. haavvertito l’esigenza di incanalarla nell’ambito del procedimento esecutivo fissando, a tal fine,udienza ex art. 666 cod. proc. pen. (nel corso della quale il difensore dei condannati hachiesto il rigetto dell’istanza del pubblico ministero e la restituzione dell’immobile), salvo poidecidere sull’istanza menzionando (anche) l’art. 130 cod. proc. pen. e nel dispositivofacendo riferimento ad una correzione di errore materiale.2.2.

Orbene, ferma la necessità di assicurare la doppia valutazione del meritoforza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve ritenersi che il provvedimentoimpugnato, nonostante alcuni impropri riferimenti alla procedura di correzione di erroremateriale, sia stato inteso come incidente di esecuzione, altrimenti esponendosi alla censuradi abnormitàE, infatti, va ribadito che è abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopoaver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei benisottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01, secondo cui in tema dipatteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone laconfisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicatodella sentenza, in quanto all’omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo conlo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di benioggetto di confisca obbligatoria; conf.

Sez. 3, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv.274578-01; Sez. 1 n. 43113 del 13/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, non mass.; Sez. 5, n. 26481del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004-01; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv.261886-01; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359-01; Sez. 1, n. 43521del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039-01; Sez. 1, n. 2941 del 17/10/2013, Capogna edaltri, Rv. 258923-01; Sez. 4, n. 34152 del 13/06/2012, Fusha, Rv. 253518-01; Sez. 2, n.21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264-01).A giustificazione di tale drastica conclusione si è osservato (cfr. in particolare Sez. 6, n.10623 del 19/02/2014, cit., in motiv. §§ 4 e 4.1) che il sistema processuale, agli artt. 205,comma 1, e 236, comma 2, cod. pen., 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen.,sicurezza soltanto con la sentenza di assoluzione o di condanna dell'imputato, consentendosolo in via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicatodella sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo leregole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art. 676, comma 1, cod. proc.pen.

In termini questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, cit.) ha stabilito che anorma del combinato disposto dell’art. 205, comma primo, e 236, comma primo, cod. pen., lemisure di sicurezza debbano essere disposte «nella stessa sentenza di condanna», comerisulta anche dal tenore dell’art. 579 cod. proc. pen. il quale espressamente prevedel’impugnazione esperibile anche «per ciò che concerne le misure di sicurezza».Pertanto, se la relativa statuizione sia stata omessa al momento della pronuncia dellasentenza non è possibile un intervento successivo assunto d’iniziativa dal giudicante esenza il rispetto di alcuna formalità dopo la lettura del dispositivo alle parti in udienza, che ilsistema normativo non consente anche a fronte di una confisca obbligatoria (Sez. 1, n.41218 del 2.10.2008, Barchi, Rv. 242413-01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA],cit.).Deve dunque ribadirsi – in conformità a quanto esattamente statuito da Sez. 1, n.43113 del 13/07/2017, cit., cui questo Collegio intende conformarsi – come «lo strumentoprocessuale adottato con l’ordinanza impugnata non sia affatto adeguato allo scopoperseguito, poiché alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all'art. 130 cod.proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti “inficiati da errori od omissioni chenon determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenzialedell’atto”, il giudice può fare ricorso per porre rimedio ad incongruenze ed imprecisioni o allacarenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, inmodo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l’espressione formale ed esteriorizzata delladecisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire medianteintegrazione postuma dati necessari, non ricavati dall'esercizio successivo di un poterediscrezionale.

Non è consentito, invece, apportare modifiche all’atto con inserimento dielementi non inclusi nella ratio decidendi e da essa implicati, che verrebbero ad alterare ilcontenuto essenziale della decisione già adottata» (Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit., inmotiv. § 1.1, che richiama Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939-01,nonché Sez.

U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426-01, secondo la quale èesperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giudicee quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi dellasua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge,sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticitàdell’intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concretarealizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si"ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà"oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettatoordinamentale.3.

In conclusione, nel ribadirsi che, rispetto all’istanza di correzione di che trattasi edimpregiudicata la sua fondatezza, in rito la procedura corretta non poteva essere quella dicui all’art. 130 cod. proc. pen., l’odierno ricorso per cassazione, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, va riqualificatocome opposizione, con conseguente trasmissione degli atti Tribunale di Venezia – UfficioG.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’espletamento della relativa fase incontraddittorio tra le parti.

P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MQualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MOLDOVAN [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto lariqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,con conseguente trasmissione degli atti all'A.G. emittente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Venezia, Sezione G.I.P.-G.U.P., con ordinanza emessa ex art. 130cod. proc. pen. in data 4 novembre 2025 e depositata il giorno successivo, accoglieval’istanza del P.M. in sede con la quale si chiedeva di provvedere, mediante correzione dierrore materiale, all’omessa statuizione, nella parte dispositiva delle sentenze n. 468/2019 e472/2019 emesse in data 10 giugno 2019 nei confronti, rispettivamente,  di [OSCURATO:PERSONA] EugenMoldovan e di [OSCURATO:PERSONA], della confisca dell’immobile in sequestro, di proprietà deidue condannati in parti uguali, fino alla concorrenza della somma di euro 140.000, accertataessere il profitto del reato contestato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.Pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha disposto la correzione dell’erroremateriale contenuto nel dispositivo delle sentenze di cui sopra inserendo, nello stesso, laseguente frase: «Visto l’art. 73, comma 7-bis, d.p.r. 390/90, dispone la confisca dell’immobilesottoposto a sequestro preventivo in data 20.11.2018, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Sala, viaCognaro n. 28, iscritto al catasto fabbricati al fg 26, particella 188, sub 3, fino allaconcorrenza della somma di euro 133.470,00».A fondamento della decisione, il G.I.P., nel rilevare come fosse stata già disposta laconfisca delle somme liquide in sequestro, pari a complessivi euro 6.530,00, ha motivato nelsenso che la confisca per equivalente del profitto del reato si configura quale obbligatoria exart. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e che – per costante giurisprudenza (harichiamato Sez. 3, n. 16171 del 22/04/2024, Annunziata, Rv. 286197-01) – l’omissione insentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminatonon ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell’erroremateriale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unicomotivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. eccepisce la nullità dell’ordinanza perinosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 240 cod.pen. in relazione all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.Si fa rilevare come entrambe le sentenze corrette con l’ordinanza in epigrafe eranostate impugnate e non solo il G.U.P. in prime cure, ma neppure la Corte d’appello di Veneziaaveva disposto la confisca dell’immobile in sequestro, essendosi disposta la confisca dellasola somma di denaro, pari ad euro 5.980,00, perché ritenuta profitto dell’attività di spaccio,senza fare alcun riferimento all’immobile. È dunque evidente che l’unico profitto o prodottoderivante dal reato di spaccio sia esclusivamente il denaro sequestrato e successivamenteconfiscato e non già l’immobile, per il quale non vi è nessuna prova che il suo acquisto fossederivato dall’attività di detenzione e spaccio di stupefacenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A.M. Fiore, con requisitoria scritta del 15gennaio 2026, ha chiesto riqualificarsi il ricorso per cassazione in opposizione ai sensidell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti all’A.G. che hapronunciato il provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – su conforme richiesta della Procura generale – deve essere qualificato comeopposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendosi trasmettersi gli1. Questa Corte intende ribadire l’indirizzo secondo il quale in tema di confisca avversoil provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle formedell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporreopposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione propostoavverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazionedegli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente (ex multis Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01: in motivazione, la Corte haprecisato che l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non puòpregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538-01, che aveva chiarito che, intema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione - sia che questi abbiadeciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo lafacoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorsoper cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente; in motivazione la Corte aveva altresì precisatoche, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame”da parte del giudice dell’esecuzione).La trasmissione degli atti al giudice competente, in funzione di giudice dell’esecuzione,si giustifica in continuità al prevalente indirizzo di questa Corte che, pur riconoscendo chel’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non èsuscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice,afferma che l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché esseredichiarato inammissibile(in questo senso minoritario v. Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004,Tomasoni, Rv. 230368-01; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590-01), variqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principiogenerale di conservazione degli atti giuridici e di conversione dell’impugnazione indicatonell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. nonché del favorimpugnationis (tra gli altri, da ultimo,Sez. 2, ord. n. 4708 del 13/11/2026, dep. 2026, Riccardi, in corso di mass.; Sez. 1, ord. n.3063 del 15/09/2023, dep. 2024, cit.; Sez. 2, ord. n. 8645 del 9/11/2022, dep. 2023, Cedric,Rv. 284403-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 6, n.13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013,Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605-01; Sez.3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717-01).D’altra parte, proprio in riferimento al profilo della tutela dei diritti di difesa, in ipotesi diconfisca disposta nella fase esecutiva, è stata condivisibilmente affermata la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,della relativa disciplina nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sullasussistenza dei relativi presupposti, rilevando che “la garanzia dell'opposizione,sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all’esito diprocedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito” (Sez. 1,n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, in motiv. § 2.1, che richiama Sez. 1, n. 52058del 10/06/2014, Bimbola e altro, Rv. 261604-01).Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazioneproposto avverso l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione in materia diconfisca per equivalente non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizionee, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali diconservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (conf. Sez. 1, ord. n. 3063del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01).2. Calando tali premesse nel caso che occupa, non è dunque controverso che sullaconfisca del profitto del reato, diretta o per equivalente, qualora l’istanza di applicazionevenga proposta in fase esecutiva il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art. 676 cod.proc. pen., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093-01).2.1. Nella vicenda di specie, a fronte di istanza di correzione di errore materialeavanzata dalla locale Procura della Repubblica volta a integrare l’omessa statuizione, nellaparte dispositiva delle suindicate sentenze n. 468 e 472 del 2019, sulla confiscadell’immobile in sequestro, di proprietà dei due condannati in parti uguali (fino allaconcorrenza della somma di 140.000,00 euro), il Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P. haavvertito l’esigenza di incanalarla nell’ambito del procedimento esecutivo fissando, a tal fine,udienza ex art. 666 cod. proc. pen. (nel corso della quale il difensore dei condannati hachiesto il rigetto dell’istanza del pubblico ministero e la restituzione dell’immobile), salvo poidecidere sull’istanza menzionando (anche) l’art. 130 cod. proc. pen. e nel dispositivofacendo riferimento ad una correzione di errore materiale.2.2. Orbene, ferma la necessità di assicurare la doppia valutazione del meritoforza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve ritenersi che il provvedimentoimpugnato, nonostante alcuni impropri riferimenti alla procedura di correzione di erroremateriale, sia stato inteso come incidente di esecuzione, altrimenti esponendosi alla censuradi abnormitàE, infatti, va ribadito che è abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopoaver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei benisottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01, secondo cui in tema dipatteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone laconfisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicatodella sentenza, in quanto all’omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo conlo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di benioggetto di confisca obbligatoria; conf. Sez. 3, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv.274578-01; Sez. 1 n. 43113 del 13/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, non mass.; Sez. 5, n. 26481del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004-01; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv.261886-01; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359-01; Sez. 1, n. 43521del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039-01; Sez. 1, n. 2941 del 17/10/2013, Capogna edaltri, Rv. 258923-01; Sez. 4, n. 34152 del 13/06/2012, Fusha, Rv. 253518-01; Sez. 2, n.21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264-01).A giustificazione di tale drastica conclusione si è osservato (cfr. in particolare Sez. 6, n.10623 del 19/02/2014, cit., in motiv. §§ 4 e 4.1) che il sistema processuale, agli artt. 205,comma 1, e 236, comma 2, cod. pen., 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen.,sicurezza soltanto con la sentenza di assoluzione o di condanna dell'imputato, consentendosolo in via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicatodella sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo leregole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art. 676, comma 1, cod. proc.pen. In termini questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, cit.) ha stabilito che anorma del combinato disposto dell’art. 205, comma primo, e 236, comma primo, cod. pen., lemisure di sicurezza debbano essere disposte «nella stessa sentenza di condanna», comerisulta anche dal tenore dell’art. 579 cod. proc. pen. il quale espressamente prevedel’impugnazione esperibile anche «per ciò che concerne le misure di sicurezza».Pertanto, se la relativa statuizione sia stata omessa al momento della pronuncia dellasentenza non è possibile un intervento successivo assunto d’iniziativa dal giudicante esenza il rispetto di alcuna formalità dopo la lettura del dispositivo alle parti in udienza, che ilsistema normativo non consente anche a fronte di una confisca obbligatoria (Sez. 1, n.41218 del 2.10.2008, Barchi, Rv. 242413-01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA],cit.).Deve dunque ribadirsi – in conformità a quanto esattamente statuito da Sez. 1, n.43113 del 13/07/2017, cit., cui questo Collegio intende conformarsi – come «lo strumentoprocessuale adottato con l’ordinanza impugnata non sia affatto adeguato allo scopoperseguito, poiché alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all'art. 130 cod.proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti “inficiati da errori od omissioni chenon determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenzialedell’atto”, il giudice può fare ricorso per porre rimedio ad incongruenze ed imprecisioni o allacarenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, inmodo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l’espressione formale ed esteriorizzata delladecisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire medianteintegrazione postuma dati necessari, non ricavati dall'esercizio successivo di un poterediscrezionale. Non è consentito, invece, apportare modifiche all’atto con inserimento dielementi non inclusi nella ratio decidendi e da essa implicati, che verrebbero ad alterare ilcontenuto essenziale della decisione già adottata» (Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit., inmotiv. § 1.1, che richiama Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939-01,nonché Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426-01, secondo la quale èesperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giudicee quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi dellasua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge,sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticitàdell’intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concretarealizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si"ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà"oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettatoordinamentale.3. In conclusione, nel ribadirsi che, rispetto all’istanza di correzione di che trattasi edimpregiudicata la sua fondatezza, in rito la procedura corretta non poteva essere quella dicui all’art. 130 cod. proc. pen., l’odierno ricorso per cassazione, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, va riqualificatocome opposizione, con conseguente trasmissione degli atti Tribunale di Venezia – UfficioG.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’espletamento della relativa fase incontraddittorio tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11569/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1215/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANTONINO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MOLDOVAN [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto lariqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,con conseguente trasmissione degli atti all'A.G. emittente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Venezia, Sezione G.I.P.-G.U.P., con ordinanza emessa ex art. 130cod. proc. pen. in data 4 novembre 2025 e depositata il giorno successivo, accoglieval’istanza del P.M. in sede con la quale si chiedeva di provvedere, mediante correzione dierrore materiale, all’omessa statuizione, nella parte dispositiva delle sentenze n. 468/2019 e472/2019 emesse in data 10 giugno 2019 nei confronti, rispettivamente,  di [OSCURATO:PERSONA] EugenMoldovan e di [OSCURATO:PERSONA], della confisca dell’immobile in sequestro, di proprietà deidue condannati in parti uguali, fino alla concorrenza della somma di euro 140.000, accertataessere il profitto del reato contestato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.Pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha disposto la correzione dell’erroremateriale contenuto nel dispositivo delle sentenze di cui sopra inserendo, nello stesso, laseguente frase: «Visto l’art. 73, comma 7-bis, d.p.r. 390/90, dispone la confisca dell’immobilesottoposto a sequestro preventivo in data 20.11.2018, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Sala, viaCognaro n. 28, iscritto al catasto fabbricati al fg 26, particella 188, sub 3, fino allaconcorrenza della somma di euro 133.470,00».A fondamento della decisione, il G.I.P., nel rilevare come fosse stata già disposta laconfisca delle somme liquide in sequestro, pari a complessivi euro 6.530,00, ha motivato nelsenso che la confisca per equivalente del profitto del reato si configura quale obbligatoria exart. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e che – per costante giurisprudenza (harichiamato Sez. 3, n. 16171 del 22/04/2024, Annunziata, Rv. 286197-01) – l’omissione insentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminatonon ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell’erroremateriale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unicomotivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. eccepisce la nullità dell’ordinanza perinosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 240 cod.pen. in relazione all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.Si fa rilevare come entrambe le sentenze corrette con l’ordinanza in epigrafe eranostate impugnate e non solo il G.U.P. in prime cure, ma neppure la Corte d’appello di Veneziaaveva disposto la confisca dell’immobile in sequestro, essendosi disposta la confisca dellasola somma di denaro, pari ad euro 5.980,00, perché ritenuta profitto dell’attività di spaccio,senza fare alcun riferimento all’immobile. È dunque evidente che l’unico profitto o prodottoderivante dal reato di spaccio sia esclusivamente il denaro sequestrato e successivamenteconfiscato e non già l’immobile, per il quale non vi è nessuna prova che il suo acquisto fossederivato dall’attività di detenzione e spaccio di stupefacenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A.M. Fiore, con requisitoria scritta del 15gennaio 2026, ha chiesto riqualificarsi il ricorso per cassazione in opposizione ai sensidell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti all’A.G. che hapronunciato il provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – su conforme richiesta della Procura generale – deve essere qualificato comeopposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendosi trasmettersi gli1. Questa Corte intende ribadire l’indirizzo secondo il quale in tema di confisca avversoil provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle formedell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporreopposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione propostoavverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazionedegli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente (ex multis Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01: in motivazione, la Corte haprecisato che l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non puòpregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538-01, che aveva chiarito che, intema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione - sia che questi abbiadeciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo lafacoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorsoper cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente; in motivazione la Corte aveva altresì precisatoche, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame”da parte del giudice dell’esecuzione).La trasmissione degli atti al giudice competente, in funzione di giudice dell’esecuzione,si giustifica in continuità al prevalente indirizzo di questa Corte che, pur riconoscendo chel’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non èsuscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice,afferma che l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché esseredichiarato inammissibile(in questo senso minoritario v. Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004,Tomasoni, Rv. 230368-01; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590-01), variqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principiogenerale di conservazione degli atti giuridici e di conversione dell’impugnazione indicatonell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. nonché del favorimpugnationis (tra gli altri, da ultimo,Sez. 2, ord. n. 4708 del 13/11/2026, dep. 2026, Riccardi, in corso di mass.; Sez. 1, ord. n.3063 del 15/09/2023, dep. 2024, cit.; Sez. 2, ord. n. 8645 del 9/11/2022, dep. 2023, Cedric,Rv. 284403-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 6, n.13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013,Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605-01; Sez.3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717-01).D’altra parte, proprio in riferimento al profilo della tutela dei diritti di difesa, in ipotesi diconfisca disposta nella fase esecutiva, è stata condivisibilmente affermata la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,della relativa disciplina nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sullasussistenza dei relativi presupposti, rilevando che “la garanzia dell'opposizione,sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all’esito diprocedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito” (Sez. 1,n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, in motiv. § 2.1, che richiama Sez. 1, n. 52058del 10/06/2014, Bimbola e altro, Rv. 261604-01).Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazioneproposto avverso l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione in materia diconfisca per equivalente non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizionee, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali diconservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (conf. Sez. 1, ord. n. 3063del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01).2. Calando tali premesse nel caso che occupa, non è dunque controverso che sullaconfisca del profitto del reato, diretta o per equivalente, qualora l’istanza di applicazionevenga proposta in fase esecutiva il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art. 676 cod.proc. pen., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093-01).2.1. Nella vicenda di specie, a fronte di istanza di correzione di errore materialeavanzata dalla locale Procura della Repubblica volta a integrare l’omessa statuizione, nellaparte dispositiva delle suindicate sentenze n. 468 e 472 del 2019, sulla confiscadell’immobile in sequestro, di proprietà dei due condannati in parti uguali (fino allaconcorrenza della somma di 140.000,00 euro), il Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P. haavvertito l’esigenza di incanalarla nell’ambito del procedimento esecutivo fissando, a tal fine,udienza ex art. 666 cod. proc. pen. (nel corso della quale il difensore dei condannati hachiesto il rigetto dell’istanza del pubblico ministero e la restituzione dell’immobile), salvo poidecidere sull’istanza menzionando (anche) l’art. 130 cod. proc. pen. e nel dispositivofacendo riferimento ad una correzione di errore materiale.2.2. Orbene, ferma la necessità di assicurare la doppia valutazione del meritoforza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve ritenersi che il provvedimentoimpugnato, nonostante alcuni impropri riferimenti alla procedura di correzione di erroremateriale, sia stato inteso come incidente di esecuzione, altrimenti esponendosi alla censuradi abnormitàE, infatti, va ribadito che è abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopoaver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei benisottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01, secondo cui in tema dipatteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone laconfisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicatodella sentenza, in quanto all’omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo conlo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di benioggetto di confisca obbligatoria; conf. Sez. 3, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv.274578-01; Sez. 1 n. 43113 del 13/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, non mass.; Sez. 5, n. 26481del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004-01; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv.261886-01; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359-01; Sez. 1, n. 43521del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039-01; Sez. 1, n. 2941 del 17/10/2013, Capogna edaltri, Rv. 258923-01; Sez. 4, n. 34152 del 13/06/2012, Fusha, Rv. 253518-01; Sez. 2, n.21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264-01).A giustificazione di tale drastica conclusione si è osservato (cfr. in particolare Sez. 6, n.10623 del 19/02/2014, cit., in motiv. §§ 4 e 4.1) che il sistema processuale, agli artt. 205,comma 1, e 236, comma 2, cod. pen., 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen.,sicurezza soltanto con la sentenza di assoluzione o di condanna dell'imputato, consentendosolo in via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicatodella sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo leregole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art. 676, comma 1, cod. proc.pen. In termini questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, cit.) ha stabilito che anorma del combinato disposto dell’art. 205, comma primo, e 236, comma primo, cod. pen., lemisure di sicurezza debbano essere disposte «nella stessa sentenza di condanna», comerisulta anche dal tenore dell’art. 579 cod. proc. pen. il quale espressamente prevedel’impugnazione esperibile anche «per ciò che concerne le misure di sicurezza».Pertanto, se la relativa statuizione sia stata omessa al momento della pronuncia dellasentenza non è possibile un intervento successivo assunto d’iniziativa dal giudicante esenza il rispetto di alcuna formalità dopo la lettura del dispositivo alle parti in udienza, che ilsistema normativo non consente anche a fronte di una confisca obbligatoria (Sez. 1, n.41218 del 2.10.2008, Barchi, Rv. 242413-01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA],cit.).Deve dunque ribadirsi – in conformità a quanto esattamente statuito da Sez. 1, n.43113 del 13/07/2017, cit., cui questo Collegio intende conformarsi – come «lo strumentoprocessuale adottato con l’ordinanza impugnata non sia affatto adeguato allo scopoperseguito, poiché alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all'art. 130 cod.proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti “inficiati da errori od omissioni chenon determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenzialedell’atto”, il giudice può fare ricorso per porre rimedio ad incongruenze ed imprecisioni o allacarenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, inmodo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l’espressione formale ed esteriorizzata delladecisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire medianteintegrazione postuma dati necessari, non ricavati dall'esercizio successivo di un poterediscrezionale. Non è consentito, invece, apportare modifiche all’atto con inserimento dielementi non inclusi nella ratio decidendi e da essa implicati, che verrebbero ad alterare ilcontenuto essenziale della decisione già adottata» (Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit., inmotiv. § 1.1, che richiama Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939-01,nonché Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426-01, secondo la quale èesperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giudicee quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi dellasua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge,sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticitàdell’intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concretarealizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si"ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà"oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettatoordinamentale.3. In conclusione, nel ribadirsi che, rispetto all’istanza di correzione di che trattasi edimpregiudicata la sua fondatezza, in rito la procedura corretta non poteva essere quella dicui all’art. 130 cod. proc. pen., l’odierno ricorso per cassazione, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, va riqualificatocome opposizione, con conseguente trasmissione degli atti Tribunale di Venezia – UfficioG.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’espletamento della relativa fase incontraddittorio tra le parti. P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MQualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia - Ufficio G.I.P.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris