Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37223/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, per mezzo del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di cue sentenze di condanna emesse: - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribun3le di Bari, in data 26 marzo 2013, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Toritto e Bitetto sino al 13 gennaio 2013; - dalla Corte di appello di Bari in data 9 ottobre 2C15, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2014;

2. Denunzia vizio di motivazione, dolendosi, in particolare, deila rilevanza attribuita ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso sotteso alle violazioni alla diversità del luogo di consumazione, trattandosi di comuni limitrofi e alla distanza temporale che non tiene conto del periodo di carcerazione patito dal Debito dopo la consumazione del primo reato in i)rdine di tempo, protrattosi per quasi un intero anno.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante la omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, pari a 22 mesi.

Mentre le censure del ricorrente sono manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle cir:ostanze fattuEli prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

Neppure l'inciso «anche in teripi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspettp del tempo di commissione dei reati.

Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben guò essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione.

Le difficoltà di progra -n-nazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosE, comportano anzi che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inverséi all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi».

E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendD decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvi >are la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di ,:ui si discute.

Resta dunque solo da aggiungere che il ;Icon() è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come celeto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico, tale non potendosi ritenere il periodo di carcerazione sofferto dal condannato in epoca successiva alla prima violazione e precedente alla consumazione della seconda.

Al contrario, quando i reati successivi sono stati comrr essi e giudicati non solo a distanza notevole di tempo e dopo la condanna definitma per quelli precedenti, ma financo dopo essere stato detenuto in carcere per l'esecuzione della pena, la prospettazione della realizzazione dei secondi in esecuzione del medesimo disegno da cui erano scaturiti i primi si scontra, da un lato con la cesura esis:enziale non solo teorica, ma reale e tranciante, costituita dalla carcerazione; dall'altro con la impossibilità di presumere che nonostante la carcerwidne - anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazione di questa alla rieducazione - l'eventuale condizione di assuntore di sostanze stupefacenti e ta.sicodipendente del recluso, che aveva fornito spinta per la realizzazione dei precec:enti reati, sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, per mezzo del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di cue sentenze di condanna emesse: - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribun3le di Bari, in data 26 marzo 2013, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Toritto e Bitetto sino al 13 gennaio 2013; - dalla Corte di appello di Bari in data 9 ottobre 2C15, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2014; 2. Denunzia vizio di motivazione, dolendosi, in particolare, deila rilevanza attribuita ai fini dell'esclusione dell'unitarietà del disegno criminoso sotteso alle violazioni alla diversità del luogo di consumazione, trattandosi di comuni limitrofi e alla distanza temporale che non tiene conto del periodo di carcerazione patito dal Debito dopo la consumazione del primo reato in i)rdine di tempo, protrattosi per quasi un intero anno. 3. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante la omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, pari a 22 mesi. Mentre le censure del ricorrente sono manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle cir:ostanze fattuEli prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Neppure l'inciso «anche in teripi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspettp del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben guò essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di progra -n-nazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosE, comportano anzi che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inverséi all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendD decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvi >are la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di ,:ui si discute. Resta dunque solo da aggiungere che il ;Icon() è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come celeto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico, tale non potendosi ritenere il periodo di carcerazione sofferto dal condannato in epoca successiva alla prima violazione e precedente alla consumazione della seconda. Al contrario, quando i reati successivi sono stati comrr essi e giudicati non solo a distanza notevole di tempo e dopo la condanna definitma per quelli precedenti, ma financo dopo essere stato detenuto in carcere per l'esecuzione della pena, la prospettazione della realizzazione dei secondi in esecuzione del medesimo disegno da cui erano scaturiti i primi si scontra, da un lato con la cesura esis:enziale non solo teorica, ma reale e tranciante, costituita dalla carcerazione; dall'altro con la impossibilità di presumere che nonostante la carcerwidne - anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazione di questa alla rieducazione - l'eventuale condizione di assuntore di sostanze stupefacenti e ta.sicodipendente del recluso, che aveva fornito spinta per la realizzazione dei precec:enti reati, sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 37223/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris