CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO;- controricorrenti –Numero re gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026avverso la sentenza n. 87/2020 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 17880/2026ANCONA, depositata il 26/05/2020 R.G.N. 245/2019; Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello Ancona ha respinto l’appello principale diingiuntivo promosso da INPS per il recupero di contributi nonversati dalla società ai propri dipendenti per il periodo damaggio 2012 a febbraio 2015, per un totale di Euro2.764.000,00 euro; la pretesa contributiva derivava, a titolo diresponsabilità solidale ex art. 29 secondo comma d.lgs.276/2003, da un precedente accertamento ispettivo condotto acarico della appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] (CNF) srl, a cuila [OSCURATO:SOCIETA] aveva commissionato la realizzazione di scafi invetroresina quali componenti delle imbarcazioni di lussorealizzate dalla committente.1.1 - La società [OSCURATO:SOCIETA] sosteneva che nel periodo incontestazione aveva concluso con [OSCURATO:SOCIETA]. singoli contratti dicompravendita, e che l’asserita solidarietà aveva erroneamenteed indiscriminatamente riguardato tutti i dipendenti della CNFvenditrice, ed aveva ad oggetto i contributi maturati su tutte leindennità percepite (sostitutiva di ferie, di preavviso, dipermessi non goduti, su arretrati e altri elementi retributivi);inoltre evidenziava che analoga pretesa era stata rivolta allaCAMM srl, suo precedente fornitore, ceduta alla CNF nel gennaio2012, vicenda risolta in autotutela con accertata inesistenza delcontratto di appalto; nel caso in esame si era trattato dellafornitura di componenti in vetroresina con decrescenti ordini diNumero registro generale 30626/2020acquisto dopo la scadenza del contratto quadro del gennaioN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/20262012, non rinnovato a scadenza annuale, e senza piDùat a pubblicazione 04/06/2026interferenze rispetto alla tecnica di realizzazione del prodotto,esistendo in capo alla venditrice uno specifico know-how che leaveva consentito di realizzare i manufatti in autonomia. [OSCURATO:PERSONA] spa aveva eccepito la mancata escussione preventivadella appaltatrice, debitore principale, e l’inutile decorso di dueanni ex art. 29 co.2, rispetto alle date di evasione dei singoliordini dei manufatti, per l’esigibilità dell’adempimento solidaleda parte di INPS.1.2 - Il Tribunale in accoglimento parziale del ricorso, escludevala contribuzione sull’indennità sostitutiva di preavviso, fermirestando gli altri imponibili retributivi indicati nel verbale diaccertamento sul quale INPS aveva fondato la pretesa,rideterminandola, quindi in Euro 2.458.752,61.1.3 - La società [OSCURATO:SOCIETA] introduceva il gravame adducendo lamancanza di dipendenza tecnologica del subfornitore dallacommittenza, reiterando l’eccezione di decadenza biennale ecensurando il criterio proporzionale di quantificazione dellapretesa contributiva in relazione all’assenza di allegazioni eprove sull’impiego di tutte le maestranze della fornitricenell’intera produzione di fatturato -senza esclusione cioè delpersonale impiegatizio e direttivo che rimane estraneo al cicloproduttivo-; ad esso si ricollegava l’appello incidentale di INPSsulla condanna al pagamento delle somme di cui ai propriconteggi allegati alle note autorizzate nel corso del giudizio diprimo grado.2. La Corte territoriale ha ricostruito la fattispecie nell’ambitoperimetrale tracciato dalla sentenza emessa dalla Corte Cost. n.254/2017 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimitàNumero registro generale 30626/2020costituzionale dell’art. 29 sul rilievo che tale disposizione non siaN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026suscettibile di interpretazione estensiva, oltre i casi dell’appaltoD:at a pubblicazione 04/06/2026la subfornitura è, benvero, un sottotipo dell’appalto, in tal modonon si allarga la platea dei soggetti diversi dai dipendentidell’appaltatore, ma la disciplina è rivolta ad un ambitoomogeneo in termini di lavoro indiretto, e si riferisce anche allasubfornitura.2.1 - La Corte d’appello ha quindi argomentato nel senso che,per evitare che vadano a danno del lavoratore fenomeni didecentramento e dissociazione fra titolarità del contratto dilavoro e utilizzo della prestazione, la tutela vada estesa a tutti ilivelli di decentramento. E, che si tratti di un unico rapporto difornitura del 30/1/2012, rinnovato alla scadenza, deriva dalfatto che: 1) all’art. 4 del contratto era previsto che allascadenza il contratto è rinnovato in mancanza di contrariavolontà; e ciò si basa sulla interpretazione dell’art.1367 c.c. chesupera l’equivoco tenore letterale (sulla facoltà di espressorinnovo salva la volontà di non rinnovare il contratto), sicché laclausola prevede, in realtà, un rinnovo tacito, e per il principiodi conservazione degli atti la stessa va interpretata nel senso dirinnovo, espresso o tacito, salvo che una delle parti abbiaesternalizzato la volontà di porre fine al rapporto, qualecondizione impeditiva del rinnovo; 2) la durata del contratto difornitura era stata prevista in 24 mesi (fino al 1/2/2014); 3) èrisolutiva l’individuazione della effettiva causale del contratto,l’obbligazione caratteristica, che distingue, secondo ilRegolamento CE n. 44/2001, la prestazione di servizi (obbligodi fare) dalla cessione di beni (obbligo di dare), e nel caso inesame l’acquirente aveva fornito una parte essenziale deglielementi impiegati nella fabbricazione o produzione di beni edaveva dato istruzioni per la corretta esecuzione, in tal modoNumero registro generale 30626/2020utilizzando, l’appaltatrice, materiale di fatto provenienteN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026dall’impresa ordinante; 4) è un rapporto di durata ai senDsait a pubblicazione 04/06/2026dell’art. 1559 c.c. a tempo indetermianto, con fornitura acadenza periodica delle singole prestazioni, nel quale gliintervalli temporali costituiscono espressione della cadenzaperiodica delle singole prestazioni oggetto di contratto; e, aisensi dell’art. 1562 c.c., nella somministrazione a carattereperiodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazionied in proporzione a ciascuna di esse. Rileva la Corte territorialeche in forza della disciplina legale, ed in assenza di elementiunivoci di segno opposto, gli ordini provenienti dallacommittente non rappresentano proposte di conclusione diautonomi contratti, ma costituiscono momenti della faseesecutiva dell’unico rapporto già instauratosi fra le parti. Percontro l’appellante aveva focalizzato i pressanti controlli dellacommittente sulle indefettibili caratteristiche tecniche che deveavere il prodotto, e tuttavia gli obblighi di fare prevalgono sugliobblighi di dare: invero, la fornitrice non poteva affidare a terzi,neppure parzialmente, l’esecuzione di ordini di semilavorati,poteva lavorare solo per la società, che si avvaleva dell’operadella fornitrice per il completamento di alcuni semilavoratinonché per la produzione di manufatti aventi determinatecaratteristiche, fornendo, la committente, attrezzaturespecifiche; ed era anche previsto l’impegno reciproco delle partidi collaborare alla ricerca ed allo sviluppo di nuove tecnicheproduttive. Insomma, nel caso in esame la causale dellafornitura prevale sulla compravendita poiché l’oggetto èl’incarico di produzione di una categoria di beni secondo leistruzioni date dalla destinataria, trattandosi di lavori inesecuzione di specifici obblighi di facere.2.3 - Quanto alla disciplina di pagamento, rileva la NCumoerrtoe re gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026territoriale che la clausola n. 5 del contratto chiarisce che Niu pmerreo zdiz rai ccolta generale 17880/2026compensano tutti gli oneri diretti e indiretti che il fornitore devDeat a pubblicazione 04/06/2026sostenere; altri elementi significativi della prevalenza del faceresi desumono dalla clausola n. 9 secondo la quale è prevista laconcessione di un comodato gratuito al fornitore di attrezzaturespecifiche di esclusiva proprietà della committente, e dallaclausola n.13 circa l’obbligo della fornitrice di consentire allacommittente di espletare tutte le attività idonee a verificare laconformità di determinati sistemi, processi, prodotti, alle precisecaratteristiche richieste, nonché a verificarne l’applicazione. Inconclusione, la causale della fornitura prevale sulla vendita,consistendo l’oggetto del contratto nell’incarico di produzione diuna categoria di beni; la commessa di subfornitura si inseriscein un determinato livello del processo produttivo delcommittente, ricorre una “dipendenza tecnologica” dellafornitrice, e tutti gli ordini integrano ciascuno un momentoesecutivo dell’unico rapporto di fornitura, fino all’ultima delfebbraio 2015. Inoltre, riguardo all’estensione contributiva peril personale impiegatizio, la Corte d’appello ha ritenuto cheanche le mansioni di carattere amministrativo e contabile, comele funzioni di coordinamento e direzione delle squadre operative,meritano di essere considerate strumentali alla realizzazione delrisultato finale e sarebbe stato onere della soc. CNF fornireprova contraria per individuare maestranze o dipendenti deltutto estranei all’intero ciclo collegato al fatturato.2.4 - Sull’appello incidentale di INPS, infine, la Corte di meritoha rilevato che nel dispositivo della sentenza del tribunaleandava aggiunta la somma oggetto di condanna corrispondenteNumero registro generale 30626/2020alla parte pretesa in accoglimento, e che l’appellante non haN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026contestato la veridicità dei conteggi. Data pubblicazione 04/06/20263. Avverso tale pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA] ricorre percassazione adducendo 8 motivi, illustrati da memorie; INPS sicostituisce con controricorso.4. La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 14gennaio 2026, in tal modo respinta l’istanza di trattazione inpubblica udienza vertendo la controversia su questioni, come sivedrà in seguito in parte motiva, già trattate e non illustrativedi tematiche di rilevanza nomofilattica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso introduce, in linea generale, la prospettazionedifensiva circa la ricostruzione, in fatto, della vicenda, aventecome nucleo centrale la tesi secondo la quale il rapporto con lasocietà CNF non sia qualificabile sub specie di appalto, bensìnell’ambito di una fornitura strutturata come compravendita deiprodotti (componenti in vetroresina per imbarcazione) che lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] acquistava ed utilizzava nel proprio cicloproduttivo; le attrezzature, i materiali e le materie prime diingente valore erano di esclusiva proprietà della CNF di cui lasvolgeva, invero, la propria attività con proprio personale,materiali e specifico know-how, senza ingerenza della [OSCURATO:SOCIETA],e quest’ultima si era anche insinuata nel passivo della CNF,fallita nel giugno 2015, per un importo di euro 1.200.000,00circa, mentre invece l’INPS non si era insinuata. Secondo laricostruzione della società ricorrente, non si sia trattato dicontratto di appalto e, di conseguenza, non trovava applicazioneil regime di solidarietà di cui all’art. 29; la natura di appalto erastata anche esclusa in seguito ad annullamento in autotutela diNumero registro generale 30626/2020un verbale che INPS aveva elevato nei confronti di altra societàN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026fornitrice, la CAMM, alla quale era poi subentrata la società CNFDa,t a pubblicazione 04/06/2026e che alla scadenza del contratto nel gennaio 2014 le fornitureerano proseguite con singoli contratti di compravendita; inoltre,non era provato che il committente avesse fornito progettiesecutivi e conoscenze tecniche per la produzione, risultandocosì indicazioni sul prodotto e non sulla produzione e mancandola dipendenza tecnologica della CNF dalla [OSCURATO:SOCIETA].1.1 - Passando alla disamina dei motivi di ricorso, su errores injudicando e in procedendo, essi saranno in parte raggruppatiladdove si ravvisi l’esigenza di una trattazione unitaria.2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la Corte d’appello pronunciato ultrapetita accertando,in maniera errata, e senza impulso di parte, la natura delrapporto contrattuale del 30/1/2012 pur avendo escluso che sitrattasse di un appalto (unico tipo contrattuale rivendicato daINPS). Secondo i giudici di merito la sentenza della Corte Cost.n. 254/2017, intervenuta in corso di causa (7/11/17), avrebbeampliato i confini del campo di indagine sulla natura delcontratto del 30/1/12 e INPS aveva escluso la configurazione dialtre fattispecie contrattuali diverse dall’appalto, ritenendo cheil facere fosse aspetto predominante del contratto. Rileva laricorrente che in contrasto con il potere dispositivo in sensomateriale, ad impulso di parte, la Corte di appello avevaindagato sulla configurabilità in concreto di diversa fattispeciecontrattuale, facendo pronuncia di mero accertamento nonrichiesta e non dedotta dall’INPS.2.1 - Il motivo è inammissibile non potendo la violazione dell’art.112 c.p.c., per costante giurisprudenza di legittimità, costituireNumero registro generale 30626/2020oggetto di censura nei termini come in questa sede esposti,N umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026potendo essere valutata solo nell’ambito delle censurDeat a pubblicazione 04/06/2026formulabili con il parametro di cui all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. (sul punto, Cass. n. 29952/22, n.22759/14, e n.16899/23) integrando la suddetta violazione processuale undifetto di attività del giudice di secondo grado; la censura èinfatti ammissibile laddove si deduca che il giudice abbia omessodi adottare qualsiasi provvedimento, anche implicito, sulladomanda (cfr. Cass. n. 27551/25). Inoltre, va ad ogni modoprecisato che non è violata la disposizione dell’art. 112 c.p.c.,se il giudice esercita il potere di iura novit curia di cui al 113,nell’assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti edai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa,ricercando le norme giuridiche applicabili alla concretafattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre afondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quellierroneamente richiamati dalle parti (v. Cass. Lav. sent.5382/21), purché i fatti necessari al perfezionamento dellafattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli dellafattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allostesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c.,porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibiliall'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, nonsiano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negliscritti difensivi delle parti (v. 30607/18).3. Di seguito si esaminano congiuntamente i successivi quattromotivi di ricorso, coinvolgenti tutti, sotto differenti profili, laasserita violazione di norme interpretative del contratto, e lasussunzione degli accordi fra le parti in altro ambito di disciplinanegoziale.Numero registro generale 30626/20203.1 - Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensiN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026dell’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione e falsDaat a pubblicazione 04/06/2026applicazione di legge in relazione agli artt. 1362 e 1363 del cod.civ., in merito alla natura del contratto-quadro del 30/1/12 peravere la Corte d’appello, senza lettura completa delle clausolecontrattuali, sussunto il contratto nell’alveo dellasomministrazione ex art. 1559 c.c., in luogo della tipologia dellavendita di cui all’art. 1470 c.c., la violazione e la falsaapplicazione della normativa inerente al contratto quadro anchein riferimento alla determinazione del prezzo, la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 1562 c.c. Deduce, altresì, l’omessoesame di un fatto storico decisivo per non avere la Corted’appello esaminato il concreto comportamento assunto dalleparti contrattuali successivamente al raggiungimentodell’accordo, in particolare in merito ai singoli contratti divendita conclusi tra le parti. Deduce anche la violazione dell’art.1362 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per non aver valutato la Corted’appello circostanze storiche emergenti dalla documentazioneprodotta in giudizio, relative al comportamento postcontrattuale delle parti.Si trattava di un contratto-quadro, normativo, cui erano seguitialtri a dare esecuzione al rapporto; il giudice aveva compiuto unerrore di sussunzione perché il contratto quadro prevedeva ladisciplina di futuri rapporti contrattuali, è un contrattonormativo non di somministrazione, non regolamenta effettiimmediati e concreti ma autonomi negozi di vendita e le fatture(allegate e riprodotte fotograficamente nel corpo del ricorso)documentavano la periodicità delle prestazioni, donde unadiversa qualificazione del contratto del 2012.Numero registro generale 30626/20203.2 - Con il terzo motivo la società deduce la violazione, inN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362Da,t a pubblicazione 04/06/20261363, 1369, 1371 per avere la Corte d’appello limitato lavalutazione al solo dato letterale senza esaminare ilcomportamento assunto dalle parti; nonché violazione degliartt. 115 e 116 per aver omesso di esaminare provedocumentali sul comportamento precontrattuale delle parti edanche la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1472,1664 c.c. e vizio di sussunzione per avere ricondotto lafattispecie allo schema della fornitura a carattere periodico enon in quello della vendita. La Corte d’appello avrebbe erratonel non fornire una interpretazione complessiva delle clausoleesaminate; mancava la valutazione sul comportamento ancheposteriore alla conclusione del contratto per determinare lacomune intenzione delle parti da cui si ricava che l’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] individuava il contenuto di successivi e specificicontratti di vendita; ed anche la pregressa autotutela per lafornitura con la società CAMM, non valutata dal giudice dimerito, per la quale la ricorrente denuncia l’omesso esame,avrebbe consentito una corretta interpretazione. Lamentainoltre l’erronea sussunzione della clausola n.3 del contratto conriferimento all’oggetto dei prodotti della CNF, e delle clausolen.5 e 3.1 bis che costituiscono una parafrasi della disposizionenormativa di cui all’art. 1562 c.c. in tema di corresponsione delprezzo corrisposto a singole prestazioni e in proporzione diciascuna di esse, mentre con la clausola n. 3.1 il prezzo ècorrisposto in due tranches per la vendita di semilavorati; conla clausola n. 5 è poi prevista la possibilità di apporre modificheal bene da realizzare, con modifica del prezzo. L’insieme diquesti dati si concilia con la vendita, ed anche in tal caso èintegrato un vizio di sussunzione.Numero registro generale 30626/20203.3 - Con il quarto motivo la società deduce, in relazione all’art.N umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1362 c.cD.a,t a pubblicazione 04/06/2026dell’art. 1 L. 192/98, e dell’art. 1470 c.c., per avere la Corted’appello ritenuto applicabile la disciplina della subfornitura inluogo della compravendita; deduce, quindi il vizio disussunzione, evidenziando che occorre distinguere tra obblighidi fare e di dare, tra prestazione di servizi e vendita di beni,anche sotto il profilo dell’utilizzo del materiale proveniente dalladitta ordinante; costituisce compravendita anche sel’acquirente abbia proceduto all’approvvigionamento,trasformazione, consegna dei beni, con riguardo alla garanzia diqualità e affidabilità delle consegne; osserva il ricorrente che,secondo fonti europee (CGUE C-381/08, Dir. 1999/44),costituisce vendita anche la fornitura di beni da fabbricare eprodurre (la normativa comunitaria prevede, infatti, tre criteriidentificativi della compravendita consistenti in: è consideratavendita la fornitura di beni di consumo, è prestazione di servizise l’acquirente ha fornito i materiali da impiegare nellafabbricazione della merce, è considerata compravendita se ilvenditore è responsabile della qualità e conformità al contrattodei beni da esso prodotti). I principi invocati costituiscono criteriinterpretativi vincolanti, di cui non si dà atto nella impugnatasentenza, in contrasto con l’indirizzo della Corte di GiustiziaEuropea. La Corte d’appello aveva disatteso i principi in tema diresponsabilità del fornitore, garanzia della conformità all’ordine,assenza di difetti, e sono obbligazioni tipiche del venditorequelle di cui agli artt. 1476 e 1490; era stata anche disattesal’indagine sull’origine dei materiali che la [OSCURATO:SOCIETA] non fornivadiversamente dagli stampi per la lavorazione fornito dalla CNF.Era stato così male interpretato il criterio della provenienza dellematerie prime ed il giudice non spiega perché è fornitura ilNumero registro generale 30626/2020completamento di semilavorati che rispondono a determinateN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026caratteristiche, né la Corte d’appello si era interrogata sullDaat a pubblicazione 04/06/2026effettiva partecipazione di CNF al processo produttivo di [OSCURATO:SOCIETA].3.4 - Con il quinto motivo di ricorso la società deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 1362, 1470, 1559 c.c. e dell’art. 1 L.192/98, essendola Corte d’appello incorsa nel vizio di errata sussunzionedell’accordo del 30/1/12 e dei contratti via via stipulati inseguito nello schema giuridico della subfornitura pur in assenzadi elementi essenziali del contratto; nonché, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisiviper la corretta interpretazione del contratto; ed ancora, laviolazione ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., degliartt. 1362, 1363, e dei canoni normativi, ed in particolare,anche dell’art. 1367 c.c. per non avere la Corte d’appelloconsiderato il carattere prioritario e preclusivo di ogni altrainterpretazione del dato testuale oltre che della esplicita volontàdelle parti, nella interpretazione della clausola di durata di cuiart. 4 dell’accordo del 30/1/12.Ritiene la ricorrente che la responsabilità del produttore è undato ordinario della compravendita, e la [OSCURATO:SOCIETA] non potevaimporre modalità di esecuzione perché non aveva il know-how,aveva solo dato gli standards qualitativi del prodotto; le tecnichedi lavorazione e di produzione erano rimaste estranee allacui all’art. 1 L.192/98 non essendo sufficiente la merapersonalizzazione del prodotto fornito senza apporto tecnico, edoccorrendo la dipendenza tecnica, competenze che [OSCURATO:SOCIETA] nonaveva. Rileva la ricorrente che nella premessa del contratto difornitura del 30/1/2012, alla lett.b), si afferma che “il fornitoreNumero registro generale 30626/2020ha comprovata esperienza nella realizzazione di manufatti inN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026vetroresina”, quindi, per la dipendenza tecnologica si sarebbDeat a pubblicazione 04/06/2026dovuto valutare la prevalenza del lavoro sulla materia,accertamento carente o travisato in sentenza, si sarebbe dovutoverificare l’eventuale squilibrio contrattuale, nella speciemancante: si tratterebbe quindi di un’omessa valutazione difatti decisivi. Inoltre la sentenza aveva sovrapposto due pianiconcettuali distinti, l’unicità della prestazione e la durata diefficacia contratto, mentre i rapporti sono durati anche dopo lascadenza, sebbene in modo più sporadico. Nella parte in cui insentenza si richiama la clausola dell’accordo che consente alleparti di sospendere l’esecuzione, quale facoltà tipicamentericonosciuta alle parti nei contratti di durata a prestazionicorrispettive, si riferirebbe al contratto nel suo insieme (e nonall’opera da realizzare); la sentenza aveva legittimato unrinnovo tacito oltre i 24 mesi, di contro ad una chiarainterpretazione letterale sul termine di scadenza del contratto.La presunta somministrazione oramai non rispondeva più alleesigenze della [OSCURATO:SOCIETA], ed era così violata anche la disposizionedell’art. 1559 c.c. in tema di somministrazione.4. I motivi sono infondati.4.1 - In via preliminare, occorre premettere che il giudice dimerito ha ricostruito natura giuridica ed effetti dell’accordostipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominato “contratto di fornitura” inbase ai dati in suo possesso; come rammentato da questa Cortecon ord. n. 3590/2021, ai fini della ricostruzione dell'accordonegoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi;la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia adindividuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in unaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se nonNumero registro generale 30626/2020sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificareN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iurisD"a,t a pubblicazione 04/06/2026riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale oassumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione perviolazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneuticiindicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.4.2 - Orbene, va evidenziato che la ricorrente non ha indicato inquale erronea applicazione di canone interpretativo sia incorsala Corte territoriale nel ritenere che si tratti di fornitura e non dicompravendita, nel ritenere che nell’ambito del rapporto trafornitrice piuttosto che gli obblighi di dare (violazione di canoneinterpretativo teoricamente evincibile, ad esempio, se il giudicedi merito avesse tratto la comune intenzione delle partiesclusivamente dal senso letterale delle parole, oppure seavesse valutato il comportamento complessivo delle parti -pree post contrattuale- traducendolo dal solo contenutodell’accordo, o se avesse trasformato un inequivoco datoletterale per offrire una interpretazione adeguata ad unacontraria volontà delle parti); la parte ricorrente hasostanzialmente esposto un’ampia critica all’interpretazionegiudiziale fornita non condividendone il risultato. Dall’impugnatasentenza, invero, si evincono numerosi spunti interpretativi delcontratto stipulato nel gennaio 2012 fra società [OSCURATO:SOCIETA] efornitore CNF, con approfondimenti sul suo contenuto e durata,sulla causale, l’oggetto ed il prezzo, sulla natura del contrattoed altri aspetti rilevanti della dinamica del rapporto contrattuale(provenienza del materiale, conformità tecniche, prescrizioni econtrolli, prevalenza di obblighi di facere su obblighi di dare,dipendenza tecnologica del subfornitore ed inserimento nelprocesso produttivo del committente), per addivenire ad unaNumero registro generale 30626/2020qualificazione giuridica del contratto più rispondente aiN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026combinati e complessi dati interpretativi, tutti affrontati coDnat a pubblicazione 04/06/2026adeguata motivazione (sotto ilo profilo intenzionale, letterale,comportamentale, effettuale e finalistico). Ed il risultato che neè derivato delinea una fattispecie concreta che non si discostadalla disciplina normativa del contratto di subfornitura, di cui laricorrente, si noti, non deduce la sussistenza di una specificaviolazione di legge.4.2 - Il contratto di subfornitura è un contratto tipico,disciplinato dalla L. n. 192/1998, e regola il rapporto traun’impresa committente, impegnata verso terzi per la fornituradi un determinato prodotto, ed un’altra impresa, subfornitrice,alla quale viene demandata la produzione (anche insemilavorato o come componente del prodotto finito); in questatipologia di contratti l’impresa committente, specialmentequando sono commissionati prodotti di alto livello tecnico,assume la progettazione del prodotto da realizzarsi a cura delsubfornitore, e ne definisce le specifiche tecniche, fornendoanche materie prime e attrezzature (come nel caso degli stampiper gli scafi in vetroresina) o comunque indicazioni specifiche edescrizioni dettagliate per la realizzazione del quanto saràdestinato ad essere inserito nel prodotto finale, divenendo lafase della sua lavorazione una parte integrante del cicloproduttivo della committente. L’art. 1 della Legge n.192/1998definisce la subfornitura come il contratto in cui un imprenditoresi impegna a effettuare per conto di un’impresa committentelavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornitidalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresaprodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque adessere utilizzati nell'ambito dell'attività economica delcommittente o nella produzione di un bene complesso, inNumero registro generale 30626/2020conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche eN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresDaat a pubblicazione 04/06/2026committente; la normativa speciale ha poi previsto la formascritta ad substantiam del contratto stipulato fra le parti,prescritta a pena di nullità (ricorda il primo comma dell’art. 2),nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, ancheper gli ordinativi relativi alle singole forniture che, nellamedesima forma, devono essere comunicati dal committente alfornitore. Nel contratto di subfornitura devono essere specificatii requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dalcommittente, mediante precise indicazioni che consentanol'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, oanche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando nonsiano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto dinorme di legge o regolamentari, debbono essere allegate incopia; nel contratto sono poi specificati il prezzo pattuito, itermini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.Su quest’ultimo aspetto, l’art. 3 della L. 192/98 prescrive che ilcontratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura,decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momentodella comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione,e che il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termineche non può eccedere i sessanta giorni dal momento dellaconsegna del bene o della comunicazione dell'avvenutaesecuzione della prestazione, salva la fissazione di un diversotermine, non eccedente i novanta giorni, in base ad accordinazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti in ambitoministeriale e con la rappresentanza di subfornitori ecommittenti, oppure in base ad accordi riferiti al territorio dicompetenza della camera di commercio presso la quale dettiaccordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali deiNumero registro generale 30626/2020medesimi soggetti, accordi che comunque devono contenereN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi dDait a pubblicazione 04/06/2026innovazione tecnologica, di formazione professionale e diintegrazione produttiva; e nel caso in cui vengano apportate,nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta delcommittente, significative modifiche e varianti che comportinocomunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad unadeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previstodal contratto. La legge del 1998 prevede anche il divieto diinterposizione, nel senso che la fornitura di beni e servizioggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta,essere ulteriormente affidata in subfornitura senzal'autorizzazione del committente, a pena di nullità, e laresponsabilità del subfornitore per il funzionamento e qualitàdella parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del serviziofornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte,mentre non può essere ritenuto responsabile per difetti dimateriali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzionedel contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati alcommittente, il quale può a sua volta sollevare eventualicontestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura entro itermini stabiliti nel contratto. La disposizione legale prevedeanche che il committente conserva la proprietà industriale inordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da luicomunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi; dacanto suo, il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde dellacorretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativirischi.4.3 - Il rapporto di subfornitura rientra, pertanto, nel fenomenodella cooperazione fra imprenditori attuando un’ipotesi didecentramento produttivo nella quale prevale la lavorazioneNumero registro generale 30626/2020rispetto alla commercializzazione del prodotto, con inserimentoN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026del subfornitore nell’ambito del processo produttivo dDealt a pubblicazione 04/06/2026committente. Questa Corte ha infatti affermato che “Il contrattodi subfornitura è una forma non paritetica di cooperazioneimprenditoriale nella quale la dipendenza economica delsubfornitore si palesa oltre che sul piano del rapportocommerciale e di mercato anche su quello delle direttivetecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato,sicché il requisito della "conformità a progetti esecutivi,conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi fornitidall'impresa committente", di cui all'art. 1 della legge 18 giugno1998, n. 192, si riferisca a tutte le fattispecie ivi descritte,compresa la "lavorazione su prodotti semilavorati o su materieprime forniti dalla committente", dato che anche in tal caso lacommessa di subfornitura comporta l'inserimento delsubfornitore in un determinato livello del processo produttivoproprio del committente (sent. n. 18186/2014).5. Diverse sono, invece, struttura e causa del contrattonormativo di cui il ricorrente introduce il parametro disussunzione del rapporto contrattuale instaurato fra le parti,presupponendo che nel suo ambito si inscrivano, di seguito, icontratti di vendita dei prodotti semilavorati o componenti diprodotti finiti che di volta in volta, con singoli acquisti fatturatidalla [OSCURATO:SOCIETA], venivano ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il contrattonormativo fissa le regole che le parti dovranno osservare infuturo per quanto riguarda la definizione dei propri rapporti edesigibilità, gli accordi modificativi; attraverso di esso le parti nonsi obbligano a contrarre, non è alla stregua di un contrattopreliminare, ma le parti sono lasciate libere di concludere ilcontratto, sono però tenute ad osservare un contenuto delNumero registro generale 30626/2020contratto; è un accordo normativo, le parti non dispongono deiN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026propri interessi, ma fissano la disciplina dei propri futuDrait a pubblicazione 04/06/2026contratti: è un accordo non sul se o quando contrarre, ma sulmodo di contrarre, e può riguardare singole clausole o l’interocontenuto di futuri accordi: trattasi di un pactum de modocontrahendi non di un pactum de contrahendo, valvole comeaccordo preventivo cui fanno seguito i singoli successivi accordi,ed assume efficacia obbligatoria del contratto-tipo. Il contrattodi subfornitura nelle attività produttive, nello schema legaledisciplinato ex lege 192/1998, l’obbligo di facere ha uncontenuto preciso e determinato, avente ad oggetto l’impegnodel subfornitore non già a contrarre ma ad effettuare lavorazionisu prodotti e materie prime forniti dalla committente, seguendogli ordinativi delle singole forniture, con specifica indicazionecontrattuale dei requisiti dei beni o servizi richiesti dalcommittente, seguendo precise indicazioni che consentono diindividuare le caratteristiche costruttive e funzionali o anchee con indicazione di termini e modalità di consegna. Nelcontratto di subfornitura già sono fissati i termini di pagamentodella subfornitura, con fissazione di un termine di pagamento eprecise responsabilità di subfornitore e divieto di abuso didipendenza economica. Non si tratta di rinnovare di volta involta l’accordo contrattuale per ciascun ordine di acquistosecondo uno schema contrattuale normativamente predispostoe vincolante fra le parti, ma di attuare le forniture, nelle quantitàdi volta in volta precisate, e dall’importo adeguato ad un listinodi prezzi di lavorazione convenuto fra le parti, nell’ambito di unrapporto unitario connotato da continuità e ruoli operatividefiniti, con affidamento di produzione impiegando know-how eNumero registro generale 30626/2020con realizzazione di prodotti per conto della società e fornitiN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026esclusivamente ad essa (tanto si evince dal contenuto deDalt a pubblicazione 04/06/2026contratto, artt. 3, 4, 5, 9).6. In linea con quanto innanzi emerge con tutta evidenza lacorretta ricostruzione e qualificazione dell’accordo negozialecompiuta dal giudice di merito e riportata in sentenza, nonravvisandosi alcuno scostamento della compiuta attivitàermeneutica dai principi già innanzi enunciati ed espressi ingiurisprudenza di legittimità (per tutti, quanto riportato in Cass.n. 3590/2021). L’analisi interpretativa condotta dal giudice dimerito sul contratto di fornitura stipulato il 30/1/2012 non èpertanto dissonante con il modello normativo dianzi delineato.Rientra nel sindacato di legittimità, invece, la correttaqualificazione giuridica della fattispecie; si ribadisce che “adifferenza dell'attività di interpretazione del contratto, che èdiretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integraun tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito,l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare ladisciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metododella sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimitànon solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipicodi riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanzaqualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e leimplicazioni effettuali conseguenti” (cfr. Cass. sent. n.15603/2021).7. Sul tema della qualificazione, la ricorrente tende adinquadrare le fattispecie come un contratto normativo per lastipula di singoli contratti di vendita dei prodotti affidati per lalavorazione alla CNF; ma proprio nell’ambito del contratto difornitura stipulato nel gennaio 2012 si evince che non si trattaNumero registro generale 30626/2020di singole operazioni di cessione di beni, né è ipotizzabile, per laN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026complessità e specificità tecnica delle lavorazioni affidate, unDaat a pubblicazione 04/06/2026serialità o ripetitività ed elementarità delle prestazioni svolte daidipendenti della CNF per la produzione di beni commissionati.Ne verrebbero meno sia l’aspetto tecnico professionale checostituisce la ragione giustificatrice dell’affidamento in fornituradelle lavorazioni commissionate e l’esclusività delle lavorazionistesse, sia la complementarietà dei semilavorati richiesti inproduzione rispetto al prodotto finito (le imbarcazioni che lacontratto di fornitura avente una propria durata e prestazionidefinite fra le due parti contrattuali, la cessione dei singoliprodotti non soltanto non si configura come vendita di beni diconsumo -volendo in tal modo richiamare la ripartizione di fonteCGUE richiamata al quarto motivo-, ma neppure è ipotizzabileuna vendita a consegne ripartite individuabile nella possibiledivisione di un’unica prestazione attraverso plurimi atti esecutividi consegna, a fronte della materiale indivisibilità dei prodotticommissionati, lavorati e consegnati che rappresentano,ciascuno di essi, l’oggetto di singoli ordini di acquisto per la7.1 - Più adeguato alla modalità di esecuzione del rapporto edal tipo di prestazioni erogate è il modello del contratto disomministrazione, che è contratto anch’esso traslativo, con ilquale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, adeseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuativedi cose o beni, di cui non occorre indicare limitazioni oggettive.Si tratta di un contratto di durata con molteplici prestazioni, nondeterminate nel loro specifico ammontare e quantità, aventi adoggetto la dazione di cose, distinte ed autonome, ma connesseper soddisfare un interesse periodico o continuativoNumero registro generale 30626/2020dell’accipiens, distinto dall’appalto per quanto concerneN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026l’oggetto della prestazione, inerente non a cose ma ad opere Doat a pubblicazione 04/06/2026servizi; il criterio distintivo prevalente fra le due tipologiecontrattuali, sfuggente quando l’appalto abbia ad oggetto laproduzione di beni, è costituito dalla prevalenza del lavororispetto alla materia.7.2 - Non deve indurre a confusione, nella distinzione trasomministrazione e vendita, la modalità o il tempo dipagamento del prezzo, che nella somministrazione ai sensidell’art. 1562 c.c. è corrisposto all’atto delle singole prestazionied in proporzione a ciascuna di esse, disancorandosi dallaconclusione dell’accordo, mentre nella vendita il pagamento delprezzo entra nella causa contrattuale quale corrispettivo dellacessione.7.3 - Sulla distinzione tra la nozione compravendita di beni eprestazione di servizi, si rammenti quanto argomentato insentenza delle Sez. Un. n. 156/2020, secondo la quale,seguendo i criteri interpretativi dettati dalla CGUE sent. n.25/2/2010 in C-381/08, la distinzione trova fondamento nella"obbligazione caratteristica" dei predetti contratti, avente adoggetto, rispettivamente, la consegna di un bene o laprestazione di un servizio. Ne consegue che: a) non assumerilievo, in funzione dell'esclusione della natura dicompravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati oprodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in cui l'attività difabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenzedi uno specifico cliente; b) al contrario, la circostanza chel'acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementiimpiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propenderenel senso della qualificazione del contratto come prestazione diNumero registro generale 30626/2020servizi; c) elemento rilevante è l'estensione della responsabilitàN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026del fornitore, atteso che, nell'ipotesi in cui egli sia responsabiDleat a pubblicazione 04/06/2026della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti,dovrà propendersi per una qualificazione in termini dicompravendita di beni, mentre, nell'ipotesi in cui rispondaunicamente della correttezza dell'esecuzione secondo leistruzioni dell'acquirente, il rapporto contrattuale andràricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi. El’impugnata sentenza ha proprio evidenziato, non già ha omessodi considerare, che l'impresa fornitrice provvedeva allafabbricazione dei prodotti semilavorati utilizzando materialeproveniente "di fatto" dall'impresa ordinante ed in conformità aspecifiche tecniche e modelli da essa forniti.7.4 - Ritornando alla natura dell’accordo intercorso fra le partinell’ambito di rapporti imprenditoriali, il contratto disubfornitura ha una sua autonomia rispetto all’attivitàproduttiva del committente, evidenziandosene una capacitàdistintiva e riconoscibile del risultato della prestazionecommissionata rispetto al prodotto finito, che entra poi,direttamente, nel ciclo produttivo dell’impresa committente; inuna pronuncia di questa Corte sulla genuinità del contratto disubfornitura che non sia utilizzato per eludere il divieto diintermediazione di manodopera (ord. n. 19054/2025) è statoosservato che l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'art. 1della L. 192/1998, non può coincidere con la mera e genericaerogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteridi autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attivitàsvolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati ainserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati allasubfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, chesi configuri comunque come di risultato, seppure di carattereNumero registro generale 30626/2020parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dallaN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026committente. Data pubblicazione 04/06/20268. Avuto riguardo allo specifico rilievo sollevato nel terzo motivosulla interpretazione del contratto basata sul comportamentodelle parti desumibile da una pregressa fornitura intercorsa trala [OSCURATO:SOCIETA] e la soc. CAMM risalente al 2010 ed i cui prodottisemilavorati rimasti incompleti e lasciati in magazzino, il cuirapporto, oggetto anch’esso di accertamento ispettivo, sarebbestato esitato con annullamento della pretesa in autotutela,occorre evidenziare che, in linea generale, trattasi di vicendache non coinvolge le stesse parti processuali del presentegiudizio e che i rilievi dai quali la ricorrente vorrebbe trarresignificato concludente e decisivo costituiscono in realtà la basedi accertamenti di fatto estranei alla presente vicenda; né dallefatture allegate si evince il collegamento con le prestazioni cheavrebbe dovuto rendere la CAMM alla [OSCURATO:SOCIETA], poiché il periododi riferimento e l’oggetto delle prestazioni menzionate in fatturarisultano chiaramente distinti rispetto alle dedotte precedentiprestazioni (nelle fatture riprodotte in ricorso sono menzionati“ordini” e vendite del 2013-2014, diversi dall’eventuale oggettodi completamento di semilavorati commissionati più di due anniaddietro alla CAMM). Inoltre, per come prospettato, il lamentatoerror in judicando involgerebbe un errore di sussunzione diquanto rientrerebbe nell’oggetto del contratto che all’art. 3menziona “completare lavorazioni dei Semilavorati A; venderealla società e completare la lavorazione dei Semilavorati B;eseguire la manifattura dei prodotti …”; ma in realtà non si vertenella possibilità di trarre la qualificazione della fattispecie dalrapporto con la Camm ma di interpretare dati che non risultanodal contratto con la CNF e che ridondano di un accertamento difatto che esula dal giudizio di legittimità. Peraltro,l’annullamento in autotutela del verbale ispettivo di INPS inNu qmeuroe rle gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026precedente e diverso rapporto di somministrazione trovNeumreerbo bdi era ccolta generale 17880/2026una plausibile spiegazione nella anteriorità di quella vicendDaat a pubblicazione 04/06/2026rispetto al chiarimento interpretativo reso nel 2017 dalla CorteCostituzionale sulla estensione del regime di solidarietà ex art.29 co. 2 d.lgs. 276/03 alla tutela contributiva e retributiva deilavoratori della ditta fornitrice.9. Sulla interpretazione delle clausole contrattuali relative aiprezzi delle lavorazioni (clausole n.5 e n. 3.1bis) non si ravvisaalcuna incongruenza rispetto al dato normativo che in tema disomministrazione trova la sua disciplina nell’art. 1562 c.c. e nelcontratto di subfornitura è previsto dall’art. 2 e 3 della L.n.192/1998 come prezzo determinato o determinabile in modochiaro e preciso (e nel caso in esame il prezzo pattuito era quellodel listino convenuto tra le parti di cui alla clausola n. 5 delcontratto), da pagarsi entro termini fissati dal contratto,decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momentodella comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione(come poi avvenuto secondo quanto si evince dal contenutodelle fatture allegate al ricorso).10. Occorre precisare, poi, che non si ravvisa il dedotto vizio disussunzione se il giudice di merito, a seguito di un accertamentodi fatto, abbia ritenuto di ricondurre la fattispecie concreta allaqualificazione giuridica di un istituto contrattuale anziché di unaltro, laddove l’error in judicando si ravviserebbe qualora,individuata la natura giuridica dell’accordo contrattualeintercorso fra le parti, l’interprete abbia ad essa applicato ladisciplina di un altro tipo negoziale; e non risulta violato ildisposto degli artt. 115-116 c.p.c. perché il giudice non haintrodotto canoni interpretativi nuovi né ha valutato su elementiNumero registro generale 30626/2020introdotti per sua scienza privata e non dalle parti (si rammentaN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026quanto argomentato in ord. n. 9731/2015, secondo cui Dlaat a pubblicazione 04/06/2026violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudicedi merito ha dichiarato espressamente di non dover osservarela regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla basedi prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e ricorre la violazionedell’art. 116 c.p.c. quando il giudice ha disatteso il principio dellalibera valutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista o ha valutato secondo prudenteapprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime:entrambe le condizioni non ricorrono nel caso in esame).10.1 - Si noti che il ricorrente non contesta la regola di giudizioseguita nel qualificare il fatto come somministrazione anzichécome vendita; e per ritenere violato l’art. 1362 c.c. occorre che“ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario che in essosiano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negozialiin concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice delmerito si sia da essi discostato” (cass. 1582/2008); ed ancora,occorrerebbe che non sia stato individuato o descritto il modellogiuridico di riferimento (Cass. 15603/21). In sostanza ilsindacato di legittimità in tema di sussunzione è consentito maoccorre evidenziare gli elementi qualificanti accertati a monte,non l’elaborazione finale, che può non essere coerente con ladifesa, ma c’è e non è censurata sotto il profilo di aderenza aprincipi e di corretta motivazione.11. Sugli altri rilievi menzionati nel quarto e quinto motivo diricorso, si aggiunga che la fornitura di stampi per la lavorazionedegli scafi, la produzione in conformità alle specifiche tecnichee modelli forniti dall’ordinante, la fornitura in esclusiva (o quasiNumero registro generale 30626/2020totale), il prezzo concordato, la dipendenza tecnologica e laN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026durata contrattuale costituiscono, per come evidenziati dallDaat a pubblicazione 04/06/2026Corte d’appello, elementi descrittivi della fattispecie legale dellasubfornitura, e che la modalità di esecuzione perdurante anchedopo la scadenza contrattuale denota la comune volontà diproseguire nelle forniture, ancorché riducendone l’entità edimporti: trattasi di comportamento positivamente valutabile perla coerenza del canone interpretativo del comportamentocomplessivo tenuto dalle parti, anche posteriore alla conclusionedel contratto, valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c.12. Alla confermata natura di contratto di subfornitura da cuiresta esclusa la natura di singoli contratti di vendita ravvisabilinelle plurime prestazioni esecutive degli assunti obblighi dilavorazione, si collega una non irrilevante (per le conseguenzeche ne derivano) dissociazione di poteri imprenditoriali edatoriali di cui si è occupata la Corte Costituzionale con sent.254/2017 reputando che tale tipologia contrattuale integri unsottotipo dell’appalto con conseguente applicazione delladisciplina della responsabilità solidale del committente ex art.29 L.276/03 a tutela dei lavoratori della subfornitrice. Lapronuncia del giudice delle leggi, reputando che tale tipologiacontrattuale integri un sottotipo dell’appalto con conseguenteapplicazione della disciplina della responsabilità solidale delcommittente ex art. 29 L.276/03 a tutela dei lavoratori dellasubfornitrice, ha quindi fornito un’interpretazione aderente allafinalità di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento,e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro eutilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratoriutilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale; si porrebbeinfatti in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost. l’esclusionedella predisposta “garanzia nei confronti dei dipendenti delsubfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicurNau muenroa re gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026del decentramento”. La pronuncia del giudice delle leggi ponDeat a pubblicazione 04/06/2026l’accento, infatti, sulla considerazione che le esigenze di tuteladei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione dellastrutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero daconsiderare ancora più intense e imprescindibili che non nel casodi un “normale” appalto, sicché la norma dell’art. 29 comma 2è “interpretabile –e va correttamente, dunque, interpretata– inmodo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocatiparametri di riferimento: nel senso, appunto, che il committenteè obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente aicrediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti diquesti”.12.1 - Il fondamento dell’accertamento dell’INPS, nel caso inesame, va pertanto confermato. Questa Corte ha già espressopiena adesione al citato orientamento interpretativoconfermando la ricostruita sussistenza della responsabilitàsolidale del committente anche per i crediti di lavoro deidipendenti del subfornitore, con estensione interpretativadell’art. 29, disciplina dettata in tema di appalto, e non v’èragione per discostarsene (cfr. Cass. ord. n. 19777/23, n.18726/23, n. 21392/2023 in cui si afferma che “Taleconclusione è avvalorata da una interpretazione estensiva ecostituzionalmente orientata dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del2003, che non s’atteggia come una norma eccezionale. Ladisciplina in esame si prefigge, difatti, di regolare laresponsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolaritàdel contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione eassicura, in tal modo, una tutela omogenea a coloro chesvolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello diNumero registro generale 30626/2020decentramento (Cass., sez. lav., 8 ottobre 2019, n. 25172)”;N umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026nello stesso senso cfr. ord. n. 19489/23, e ord. n.24981/22 iDnat a pubblicazione 04/06/2026cui si precisa che l'estensione della responsabilità solidale delcommittente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitoreè il naturale corollario della tesi che configura la subfornituracome sottotipo dell'appalto e di quella che sostanzialmenteequipara i due negozi. Peraltro, la Corte costituzionale hachiarito che, se anche si fosse ritenuto di considerare lasubfornitura un tipo negoziale autonomo, tale premessainterpretativa avrebbe precluso l'applicazione, in via analogica,della norma sulla responsabilità solidale del committente infavore dei dipendenti del subfornitore.13. Proseguendo in rassegna gli ultimi motivi di ricorso, anchedi essi va affermata l’infondatezza.14. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 29 co.2 del d.lgs. 276/03 sulla decorrenzadel termine biennale dal singolo contratto per ritenere ilcommittente obbligato in solido con l’appaltatore acorrispondere trattamenti retributivi e contributivi dovuti inrelazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;deduce anche la violazione degli artt. 2697 c.c. e 2727-2729c.c. per avere la Corte d’appello fatto ricorso al criteriopresuntivo in assenza di condizioni legali, nel determinare ilcredito contributivo dell’INPS in proporzione alla quotapercentuale di fatturato anno per anno emesso dalla fornitricenei confronti della committente; nonché deduce l’omesso esamedi un fatto decisivo per la risoluzione della controversia inrelazione alla quantificazione del credito vantato da INPS,esteso al presumibile impiego di tutte le categorie di dipendentiNumero registro generale 30626/2020della [OSCURATO:SOCIETA], e la violazione e falsa applicazione dell’art. 101N umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026c.p.c. Data pubblicazione 04/06/202614.1 - Sulla decadenza del termine, la Corte d’appello haritenuto che la richiesta dell’INPS riportata nel verbale dichiamata in solido del 21/9/2015 sia stata tempestiva perchétutti gli ordini inoltrati alla fornitrice sono considerati momentiesecutivi dell’unico originario rapporto di subfornitura e lefatture (fino all’ultima del 21/2/15) ne sono la fase esecutiva;ma, rileva il ricorrente, il termine biennale attiene ad ognisingolo ordine di acquisto e non alla scadenza dell’unitariocontratto, e vi sarebbe anche un errore materiale su un’ultimafattura del 30/1/15 su un ordine del novembre 2014, tenutoconto che il contratto quadro del gennaio 2012 è stato operativofino alla fine del 2013; il termine biennale decorre dallaconsumazione del singolo contratto ed era spirato per tutti iprecedenti nel maggio 2014.14.2 - Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità avendoil ricorrente menzionato dati non pertinenti, con riferimento aduna scadenza biennale non maturata rispetto alla richiesta diINPS formulata nel verbale datato 21 settembre 2015, e siosserva che questa richiesta non è tardiva, sia che si consideriil rapporto unico -scaduto nel gennaio 2014- sia che siconsiderino i singoli ordini -rispetto ai quali il ricorrente nonindica una data precisa e riportandosi ad un termine del maggio2014 senza precisare le date degli ordini precedenti-. Il motivo,ad ogni modo, è anche infondato poiché per costanteorientamento di legittimità il termine biennale non opera nelcaso di all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confrontidel committente (cfr. 21390/24, 10776/23, 18004/19, e28720/24): si è chiarito infatti che l’azione soggiace al solotermine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 delN 2um0e1ro9 re gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026e quindi Cass. n. 19426 del 2023) e tale indirizzo interprNeumtaertoi dvi ora ccolta generale 17880/2026è supportato da argomenti di carattere tanto letterale quantDoat a pubblicazione 04/06/2026sistematico e teleologico che sono tra loro indissolubilmenteconnessi. Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disaminadi questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioniespresse sulla decadenza degli enti previdenziali dal potere dichiedere l’accertamento della pretesa contributiva o di quellaconcernente i premi. Potere che, in linea generale, è soggettoalla sola operatività della prescrizione. La decadenza, che èfattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta dapresupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi econtributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e nonvincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali. Ai medesimiprincipi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzionediacronica della normativa di tutela, senza trascurare lapeculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003e senza dare adito all’impropria commistione tra normativediverse (Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto 5.1.delle “Ragioni della decisione”). Il dato letterale è poi suffragato,sul versante sistematico, dall’autonomia del rapportoprevidenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dallanatura indisponibile dell’obbligazione contributiva e di quellaconcernente i premi. L’applicazione indiscriminata del terminebiennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anchequando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestivaazione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui«l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa neltermine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (Cass n.18004 del 2019, cit., punto 9). Si deve rilevare, infine, chel’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oNlutmreero rie gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della Nulmeegrog dei r,a ccolta generale 17880/2026pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, chDeat a pubblicazione 04/06/2026l’intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass. n.9262 del 2023, e n. 9124 del 2023 entrambe ai punti 4.2. e 4.3.delle “Ragioni della decisione”).14.3 - Le motivazioni di queste decisioni, che il Collegio,condivide, non sono in alcun modo incise dalle considerazionisvolte da parte ricorrente di tal che non vi è ragione didiscostarsene.15. Un secondo aspetto viene segnalato dal ricorrentenell’ambito del sesto motivo (che per come si vedrà, si correlaall’ottavo motivo): sulla quantificazione del credito contributivoINPS, proporzionato alla percentuale di fatturato, manca il fattonoto di partenza, ossia quali lavorazioni erano riconducibili aibeni prodotti per la [OSCURATO:SOCIETA], e quindi non è assolto l’onereprobatorio per INPS; anche la Corte d’appello svolge unragionamento presuntivo sull’impiego di tutto il personale nellalavorazione, confezione, consegna dei manufatti, ritenendo chegravasse sulla CNF dimostrare che vi fossero dipendenti rimastiestranei al ciclo produttivo. In appello la società avevacontestato i conteggi dell’INPS.15.1 - Il motivo è infondato e va respinto. L’onere probatorio acarico di INPS è stato assolto in modo presuntivo basandosi suindizi gravi precisi e concordanti; più di un elemento milita acarico della esclusività dell’attività svolta dalla CNF per laviolazione di 2697 se si ritiene che la [OSCURATO:SOCIETA] non abbia fornitoprova contraria -impeditiva- alla pretesa contributiva; avrebbedovuto [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare, ad esempio, che le lavorazioni eranoseguite da una sola squadra di operai, che i contatti erano Nteumneurot rie gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026con un solo gruppo di impiegati o amministratori, chNuem erao ldtir rai ccolta generale 17880/2026elementi conducevano verso la non esclusività. Data pubblicazione 04/06/202615.2 - Resta, di fondo, l’irritualità di una doglianza che nonindichi la carenza dei requisiti dei caratteri identificativi dellapresunzione per censurare il ragionamento inferenzialecompiuto; in tema di presunzioni, qualora il giudice di meritosussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori dellapresunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti chenon sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativoragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (enon già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendoalla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello dideclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilodell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambitodella violazione di legge, la critica deve concentrarsisull'insussistenza dei requisiti della presunzione nelragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre nonpuò svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità(criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altrifatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ovedel caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.(cfr. Cass. 18611/2021). Ed altrettanto, è stato osservato dallaCorte (ord. n. 9054/2022) che in tema di prova presuntiva, ilgiudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solopresunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisitodella "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al gradodi probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile daquello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato soloNumero registro generale 30626/2020in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fattoN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026ignoto sia -di regola- desunto da una pluralità di indizi gravDia,t a pubblicazione 04/06/2026precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione dellasua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei duemomenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazionecomplessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Neconsegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice dimerito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma.15.3 - Nel caso in esame, la doglianza introduce, benvero, unargomento logico dal contenuto contrario a quello ricavabiledalla impugnata sentenza, basato sulla circostanza che nontutto il personale della CNF fosse adibito alle lavorazionicommissionate da [OSCURATO:SOCIETA]; argomento che, tuttavia, espressonel giudizio di merito e non criticato neppure con documentatapercentuale di lavorazioni eventualmente commissionate daaltre ditte si scontra sia con la quasi esclusività della prestazionefornita dalla CNF verso la [OSCURATO:SOCIETA], sia con la indistintaripartizione di impiego lavorativo nelle ore o giornate di lNauvmoerroo re gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026per una prestazione in fornitura ovvero di un’altra. Numero di raccolta generale 17880/2026Data pubblicazione 04/06/202615.4 - Nulla si apprende, poi, con riferimento alla contestazionedei conteggi, non deducendo il ricorrente sul come e dove dellaprospettazione di una disamina precisa ed alternativa aiconteggi compiuti da INPS.16. Con il settimo motivo la società ricorrente deduce inrelazione all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l’omessa pronuncia eviolazione di art. 29 d.lgs. 276/03 nella parte in cui la sentenzaha ammesso il credito contributivo anche con riferimento alleindennità sostitutive per ferie non godute, mentre nel rapportodi appalto si deve intendere che vi sia responsabilità solidalesolo per gli emolumenti che il datore sia tenuto a corrispondereai propri dipendenti e non per le indennità di ferie non godute.16.1 - Il motivo è inammissibile, non indica in quale partedell’atto di appello ne abbia fatto specifica critica con richiestadi selezionare, escludendole, alcune voci che non andrebberocomputate nel calcolo contributivo; la sentenza, in modoomnicomprensivo aveva risposto al motivo di appello dicendoche “quanto ai vari istituti retributivi presi in considerazione daINPS …” essi maturano in costanza di rapporto ed in ragionedella sua durata progressiva per cui sono calcolati in misuraproporzionale in relazione agli anni per i quali è statodocumentato il fatturato. Quindi una risposta è stata data insentenza, e volgeva verso la valutazione omnicomprensiva deicomponenti della base retributiva a fini contributivi. Ad ognimodo, nel merito, per la natura retributiva della indennità diferie non godute, ne è affermata in giurisprudenza laassoggettabilità a contribuzione previdenziale a norma dell'art.12 della L. n. 153 del 1969, perché, essendo “in rapporto diNumero registro generale 30626/2020corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nelN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposoDa,t a pubblicazione 04/06/2026l’indennità sostitutiva ha carattere retributivo e gode dellagaranzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazionieffettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore”(ord. 13473/2018) ed anche perché la “maggiore capacitàcontributiva generata dalla effettuazione della prestazionelavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incideresugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti acarico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggiorproduzione, restando irrilevante -ai fini previdenziali- chel'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo allacessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. 26160/20).17. Con l’ottavo ed ultimo motivo la ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. la violazione dell’ art. 29d.lgs. 276/03 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.: nuovamente sullaquantificazione del credito contributivo, la Corte d’appello havelocemente risposto alla censura dicendo che proporzionare ilcredito alla percentuale di fatturato emesso dalla fornitrice neiconfronti della committente esprime la logica relazione tra entitàdella produzione e entità di manodopera in esso impegnata,laddove il fatturato esprime l’entità della produzione stessa;l’INPS doveva dimostrare l’adibizione delle maestranze nelperiodo 2012-2015 alla esecuzione dei singoli contratti disubfornitura. Ma era possibile individuare le singole attivitàsvolte dai dipendenti della CNF per i singoli manufatti comeindividuabili dalle fatture e dagli ordini della [OSCURATO:SOCIETA]. Quindi conCTU sarebbe strato possibile individuare il monte ore necessarioed il numero di maestranze dedicato al singolo manufatto,Numero registro generale 30626/2020tenuto altresì conto che nel medesimo periodo la CNFN umero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 17880/2026intrattenne rapporti commerciali con molte altre società. Data pubblicazione 04/06/202617.1 - Il motivo è inammissibile: premesso che sul puntospecifico la pronuncia conferma il primo grado e si verte dunquein una cd. doppia conforme, il motivo è generico nel dire che lafornitrice aveva rapporti con altre società, non indica quali equanti fossero gli altri clienti della CNF e se questi rapportipotessero incidere sulla percentuale ed in che modo; e laricorrente non illustra né lamenta di aver chiesto una CTU perla quantificazione, che sia stata poi respinta sul tema delle orelavorate per gli ordini fatturati; la Corte d’appello, e sotto questoprofilo si richiama quanto osservato in relazione al sesto motivo,ha fornito una risposta logica sotto il profilo economico-produttivo, non censurata.18. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e nellememorie illustrative non sono riportati ulteriori elementi asostegno della difesa come articolata nell’atto introduttivo; nénel controricorso si rinvengono eccezioni di rito impeditive dellaprocedibilità o della ammissibilità dell’impugnazione.19. Segue la condanna del ricorrente soccombente alpagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivoin ragione del valore di causa, ed al versamento del doppiocontributo unificato, ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro18.000,00 per spese processuali, oltre accessori di rito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 30626/2020Numero sezionale 184/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN umpeeror di iral ccolta generale 17880/2026versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo Daat a pubblicazione 04/06/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito