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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21944/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1223/2018 in data 02/03/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Salerno in data 11/05/2017, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, con revoca dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per pretermissione di elementi di prova a discarico pacificamente acquisiti dal giudice penale, incompatibili con la ricorrenza della metodologia mafiosa.

Nell'evocare lo stato detentivo di padre e fratello alla vittima [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ben sapeva di non attingere ad un metodo mafioso, avendo quest'ultima piena conoscenza dei due detenuti e della loro estraneità a contesti di tipo mafioso.

Secondo motivo: omessa valutazione di elementi di prova a discarico ignorati dalla Corte distrettuale, incompatibili con il delitto di tentata estorsione per deficit dell'elemento dell'univocità degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

La Corte territoriale ha evidenziato come "la richiesta di denaro implicitamente, ma univocamente, formulata si accompagnò ad una chiara minaccia, per il 'classico' riferimento alle necessità economiche dei parenti dei carcerati, che faceva peraltro seguito all'accusa rivolta al Marinelli di esserne responsabile; e si trattò di minaccia certamente idonea a coartare la vittima, già in passato costretta a sottostare alle vessazioni dello stesso imputato: con la sola differenza che stavolta, probabilmente anche per il duro colpo inferto al gruppo Viviani dalla sentenza di condanna, il Marinelli - pur preoccupatissimo - si sentì in grado di resistere alle pressioni".

Secondo la consolidata giurisprudenza evocata dalla stessa sentenza impugnata, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, non è necessario che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (cfr., Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033).

Nella specie, la condotta fu realizzata con stilemi tipicamente mafiosi e, come tale, fu assolutamente idonea a richiamare il comportamento tipico di chi appartenga a siffatti sodalizi (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065).

Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Suprema Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Invero, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che - come detto - esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/05/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1223/2018 in data 02/03/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Salerno in data 11/05/2017, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, con revoca dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per pretermissione di elementi di prova a discarico pacificamente acquisiti dal giudice penale, incompatibili con la ricorrenza della metodologia mafiosa. Nell'evocare lo stato detentivo di padre e fratello alla vittima [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ben sapeva di non attingere ad un metodo mafioso, avendo quest'ultima piena conoscenza dei due detenuti e della loro estraneità a contesti di tipo mafioso. Secondo motivo: omessa valutazione di elementi di prova a discarico ignorati dalla Corte distrettuale, incompatibili con il delitto di tentata estorsione per deficit dell'elemento dell'univocità degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato come "la richiesta di denaro implicitamente, ma univocamente, formulata si accompagnò ad una chiara minaccia, per il 'classico' riferimento alle necessità economiche dei parenti dei carcerati, che faceva peraltro seguito all'accusa rivolta al Marinelli di esserne responsabile; e si trattò di minaccia certamente idonea a coartare la vittima, già in passato costretta a sottostare alle vessazioni dello stesso imputato: con la sola differenza che stavolta, probabilmente anche per il duro colpo inferto al gruppo Viviani dalla sentenza di condanna, il Marinelli - pur preoccupatissimo - si sentì in grado di resistere alle pressioni". Secondo la consolidata giurisprudenza evocata dalla stessa sentenza impugnata, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, non è necessario che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (cfr., Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). Nella specie, la condotta fu realizzata con stilemi tipicamente mafiosi e, come tale, fu assolutamente idonea a richiamare il comportamento tipico di chi appartenga a siffatti sodalizi (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065). Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Suprema Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Invero, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che - come detto - esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
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