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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37395/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 11492-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrenti - avverso la sentenza n. 6484/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11492 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha annullato l'avviso di accertamento catastale emesso da essa ricorrente con riguardo ad otto unità immobiliari per le quali era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con Docfa, il passaggio dalla categoria ordinaria alla categoria F/2 (relativa alle unità collabenti) e che invece, con detto avviso, erano state ricollocate nella categoria originaria con relativa rendita.

La CTR ha ritenuto corretto l'accatastamento proposto dai proprietari sul rilievo che le unità immobiliari, "per pervenire ad una ordinaria condizione di agibilità", avrebbero richiesto "imponenti interventi edilizi";

2. i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 61 e ss. del d.P.R. 1142/1949 e degli artt.3 e 6 del d.m. 28/1998 per avere la CTR erroneamente fatto riferimento alla condizione di ordinaria agibilità laddove invece, ai fini del classamento in categoria F/2, avrebbe dovuto aversi riguardo alla possibilità (negata dall'amministrazione) degli immobili di produrre reddito;

3. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione della Agenzia secondo cui le unità immobiliari in questione non avrebbero potuto essere definite collabenti anche perché la ipotetica situazione di inidoneità a produrre reddito non era "ordinaria e permanente";

4. con il terzo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per non avere la CTR, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92, "trascritto tutte le singole e precise argomentazioni difensive dell'ufficio";

5. il terzo motivo di ricorso è logicamente preordinato agli altri e va pertanto esaminato per primo;

5.2. Il motivo è manifestamente infondato.

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui la sentenza deve contenere, fra l'altro, la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto" -, nonché dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. 4547/2002).

Ai fini della validità della sentenza non occorre che il giudice del merito trascriva "tutte le singole e precise argomentazioni" di ciascuna parte.

La sentenza va ben oltre il minino contenuto motivazionale;

6. il primo motivo di ricorso è ammissibile, fondato e va accolto.

6.1. In punto di ammissibilità, contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti, non si tratta di motivo tendente a rimettere in discussione la valutazione dei giudici di merito in ordine alla condizione di collabenza o non delle otto unità de quibus ma di motivo volto a denunciare una falsa applicazione delle norme commessa dalla CTR valorizzando elementi che secondo una corretta interpretazione delle norme stesse non sono rilevanti.

6.2. In punto di fondatezza, ricordato che l'attribuzione alla categoria catastale F/2 presuppone che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito e che, proprio per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita, al fine "della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso" (articolo 3, comma 2, lett. b), del D.M. n. 28 del 2 gennaio 1998 del Ministero delle Finanze), la CTR ha errato nel qualificare come collabenti, e quindi da accatastarsi in categoria F/2, le unità in questione valorizzando il fatto che dette unità non si trovavano in "ordinario" stato di agibilità laddove invece era decisivo stabilire se fossero o non idonee ad utilizzazioni produttive di reddito;

7. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

8. in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e k.u«oki4Qi uuk,sup CM-3 infondato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 23 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11492-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrenti - avverso la sentenza n. 6484/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11492 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha annullato l'avviso di accertamento catastale emesso da essa ricorrente con riguardo ad otto unità immobiliari per le quali era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con Docfa, il passaggio dalla categoria ordinaria alla categoria F/2 (relativa alle unità collabenti) e che invece, con detto avviso, erano state ricollocate nella categoria originaria con relativa rendita. La CTR ha ritenuto corretto l'accatastamento proposto dai proprietari sul rilievo che le unità immobiliari, "per pervenire ad una ordinaria condizione di agibilità", avrebbero richiesto "imponenti interventi edilizi"; 2. i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 61 e ss. del d.P.R. 1142/1949 e degli artt.3 e 6 del d.m. 28/1998 per avere la CTR erroneamente fatto riferimento alla condizione di ordinaria agibilità laddove invece, ai fini del classamento in categoria F/2, avrebbe dovuto aversi riguardo alla possibilità (negata dall'amministrazione) degli immobili di produrre reddito; 3. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione della Agenzia secondo cui le unità immobiliari in questione non avrebbero potuto essere definite collabenti anche perché la ipotetica situazione di inidoneità a produrre reddito non era "ordinaria e permanente"; 4. con il terzo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per non avere la CTR, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/92, "trascritto tutte le singole e precise argomentazioni difensive dell'ufficio"; 5. il terzo motivo di ricorso è logicamente preordinato agli altri e va pertanto esaminato per primo; 5.2. Il motivo è manifestamente infondato. In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui la sentenza deve contenere, fra l'altro, la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto" -, nonché dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. 4547/2002). Ai fini della validità della sentenza non occorre che il giudice del merito trascriva "tutte le singole e precise argomentazioni" di ciascuna parte. La sentenza va ben oltre il minino contenuto motivazionale; 6. il primo motivo di ricorso è ammissibile, fondato e va accolto. 6.1. In punto di ammissibilità, contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti, non si tratta di motivo tendente a rimettere in discussione la valutazione dei giudici di merito in ordine alla condizione di collabenza o non delle otto unità de quibus ma di motivo volto a denunciare una falsa applicazione delle norme commessa dalla CTR valorizzando elementi che secondo una corretta interpretazione delle norme stesse non sono rilevanti. 6.2. In punto di fondatezza, ricordato che l'attribuzione alla categoria catastale F/2 presuppone che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito e che, proprio per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita, al fine "della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso" (articolo 3, comma 2, lett. b), del D.M. n. 28 del 2 gennaio 1998 del Ministero delle Finanze), la CTR ha errato nel qualificare come collabenti, e quindi da accatastarsi in categoria F/2, le unità in questione valorizzando il fatto che dette unità non si trovavano in "ordinario" stato di agibilità laddove invece era decisivo stabilire se fossero o non idonee ad utilizzazioni produttive di reddito; 7. il secondo motivo di ricorso resta assorbito; 8. in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e k.u«oki4Qi uuk,sup CM-3 infondato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 23 novembre 2
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