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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21719/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura inerenti la configurabilità del reato di cui all'art. 336 cp nonchè alla possibile applicabilità dell'art 393 bis cp che oltre a sostanziarsi in censure non consentite in questa sede perché dirette a meettere in gioco elementi in fatto estranei al controllo di legittimità, sono stati altresì adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti sul piano giuridico, puntuali e coerenti alle emergenze probatorie, oltre che lineari sul piano logico rilevato ch all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura inerenti la configurabilità del reato di cui all'art. 336 cp nonchè alla possibile applicabilità dell'art 393 bis cp che oltre a sostanziarsi in censure non consentite in questa sede perché dirette a meettere in gioco elementi in fatto estranei al controllo di legittimità, sono stati altresì adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti sul piano giuridico, puntuali e coerenti alle emergenze probatorie, oltre che lineari sul piano logico rilevato ch all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21719/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris