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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 47119/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DISALERNO nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 21/06/2021 -dep. il 23/06/2021 il TRIBUNALE di SALERNO in sede di riesame, sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di SALERNO in data 4/06/2021 aveva applicato a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere, accoglie iria l'istanza difensiva e annullava il provvedimento del GIP, ordinando la scarcerazione immediata dell'indagato.

Il GIP aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione: quanto al capo 1) al delitto di rapina commesso alle ore 4.55 del 1°/06/2021 all'interno del bar Commerciale sito a [OSCURATO:PERSONA] in danno della dipendente STRIANESE Anna, alla quale aveva sottratto il registratore di cassa contenente l'importo di 150 euro; quanto al capo 2) al delitto di concorso in rapina commesso alle ore 21.40 del 1°/06/2021 all'interno del bar L'incontro sito a [OSCURATO:PERSONA] in danno del titolare GAITO Francesco, che aveva costretto a consegnare la somma di circa 1000 euro; quanto al capo 3) al delitto di ricettazione, per aver ricevuto il motociclo Yamaha targato BH20915, proveniente dal furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 1°/06/2021.

2. Il [OSCURATO:PERSONA] SALERNO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria e illogica quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziario.

La censura di fondo è che il Collegio del riesame avrebbe negato peso indiziario a ciascuno degli elementi utilizzati a carico dell'indagato, valutandoli in modo distinto e frazionato, omettendo di collegarli in un unico contesto spazio-temporale.

Esaminando poi nel dettaglio le considerazioni svolte dal TRIBUNALE, il P.M.: - contesta che il Giudice del riesame abbia ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] Mario, proprietario della vettura al cui interno erano stati rinvenuti i caschi da motociclista, uno dei quali sarebbe stato utilizzato dall'indagato per consumare la rapina, perché [OSCURATO:PERSONA] era soggetto indagabile, e quindi da sentire soltanto ai sensi dell'art. 63 n. 2 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente non vi erano evidenti indizi di reità nei suoi confronti all'atto di rendere le dichiarazioni; - contesta la tesi del riesame che [OSCURATO:PERSONA] non avesse utilizzato per la rapina un passamontagna di colore azzurro rinvenuto nelle vicinanze della roulotte occupata dall'indagato, motivata dal fatto che il passamontagna non era visibile dalle immagini di videosorveglianza disponibili, perché invece da quelle immagini esso era visibile; - contesta che dai messaggi selezionati dai telefoni mobili in sequestro non si evinca la disponibilità di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], che faccia risalire all'avere egli commesso la rapina il cui compendio era stato di 150 euro, poiché invece tale disponibilità sarebbe evidente; - contesta l'affermazione che l'indagato non sarebbe mai stato notato alla guida del motoveicolo perché, pur essendo corretto sostenere che egli non fosse visibile in volto, tuttavia egli era stato tracciato attraverso l'utilizzo del casco grigio e dai movimenti del mezzo, compatibili con le rapine; - rileva come le telecamere avessero ripreso dopo la seconda rapina il transito del motoveicolo verso la casa di PELLEGRINO Francesco, la cui abitazione è collocata sulla medesima strada nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati fermati, e nelle cui vicinanze in una buca erano state rinvenute due pistole, presumibilmente usate in una delle rapine; - sottolinea che in prossimità delle pistole erano state trovate anche delle monete e una ricevuta di pagamento eseguita da STRANIESE Rocco del bar Commerciale, e questo ricollegava ulteriormente all'esercizio nel quale era stata consumata una delle rapine.

3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Osserva, in particolare, che "taluni dei rilievi del PM non appaiono in grado di scardinare il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame: ad esempio, si osserva che anche aderendo all'interpretazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'interpretazione dell'art. 63 c.p.p. in ordine alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia i giudici hanno ritenuto anche non attendibili quelle dichiarazioni sulla scorta di considerazioni che non risultano specificamente censurate; inoltre, il denunciato errore (rectius, il travisamento) in ordine all'uso del passamontagna azzurro è indimostrato in questa sede, siccome meramente asserito; analogamente i messaggi di whatsapp recuperati dal telefonino dell'indagato e riprodotti solo in limitati stralci in ricorso non appaiono idonei ad apprezzarne il contenuto.

Invece, con riferimento allo scooter utilizzato per le rapine, laddove il Riesame ha rilevato che l'indagato non è stato visto in possesso dello stesso, e che le immagini di videosorveglianza non hanno consentito di riconoscere la targa dello scooter , si ritiene che la motivazione sia poco logica laddove omette di valutare il dato che l'indagato è stato trovato in possesso del casco grigio che lo stesso Tribunale riferisce essere con certezza quello usato dal rapinatore; omette altresì di dare conto che uno scooter simile a quello rubato è stato visto transitare verso l'abitazione del Pellegrino, nei cui pressi sono state rinvenute pistole simili a quelle usate nella rapina; infine, il ritrovamento nello stesso luogo di una ricevuta di pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] del "bar Commerciale" in cui è avvenuta la prima rapina è stato ritenuto elemento privo di rilievo, e tale valutazione parcellizzata del dato, che invero si connota di per sé come una coincidenza assai peculiare, urta contro le regole di valutazione complessiva del materiale investigativo". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondata la censura sulla sussistenza del grave quadro indiziario.

In tema di logicità e completezza della motivazione, va ricordato il costante e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez.

F sentenza n. 47748 del 11/08/2014 dep. 19/11/2014 Rv. 261400-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), per il quale "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato".

In tale circostanza il Giudice di legittimità "ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito".

In termini analoghi questa Sez. 2, con sentenza n. 56 del 07/12/2011 dep. 04/01/2012 Rv. 251761-01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha sancito che "il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto".

Più in generale, a proposito del travisamento della prova che ha ricaduta sulla logicità e sulla completezza della motivazione, cf.

Sez. 6 con sentenza n. 10795 del 16/02/2021 dep. 19/03/2021 Rv. 281085-01 imputato F.: "il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato".2.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] SALERNO, più che descrivere il travisamento degli elementi indiziari presi in esame dal Collegio del riesame li ha sottoposti a vaglio critico, poiché ha puntato a una differente valutazione di ciascuno di essi, in presenza di una trattazione da parte dello stesso TRIBUNALE non omissiva né lacunosa.

Dopo aver ripercorso dettagliatamente l'iter valutativo del GIP e le contestazioni difensive, riportando ampi stralci delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti, il Collegio di SALERNO ha esaminato uno per uno gli indizi ritenuti dal GIP gravi e concordanti: se è vero, come rileva in termini generali il P.M., che va evitata una lettura frammentata dei singoli elementi indiziari, è pur vero che ciascuno di essi deve comunque connotarsi per un suo intrinseco rilievo.

In tal senso, la valutazione operata dal TRIBUNALE è congrua e coerente, allorché: a proposito dei caschi, ha sottolineato come essi fossero stati rinvenuti nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] e come, essendo quello dei due di colore grigio certamente stato sottratto a [OSCURATO:PERSONA], unitamente al motociclo di sua proprietà, ciò avrebbe reso il medesimo [OSCURATO:PERSONA] indagabile già all'atto del rinvenimento, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte subito dopo dalla p.g. ai sensi dell'art. 63 co. 2 cod. proc. pen.

Ha peraltro aggiunto che quel casco non era stato mostrato alla vittima della rapina di PONTECAGNANO, mentre i testimoni dell'altra rapina avevano offerto versioni non sovrapponibili.

Il P.M. ha replicato escludendo che in quel momento a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi fossero indizi di colpevolezza per la ricettazione, ma ciò si pone in contrasto col rinvenimento nella sua disponibilità di un oggetto di sicura provenienza furtiva; relativamente al passamontagna di colore azzurro, trovato nelle vicinanze della roulotte di [OSCURATO:PERSONA], ha dato conto delle differenti versioni rese dai dichiaranti, dalla cui sintesi non era emerso che l'autore delle due rapine lo avesse indossato, mentre ha escluso che le immagini della videosorveglianza lo avessero inquadrato.

Su quest'ultimo versante il P.M. sostiene nel ricorso che le immagini del passamontagna sono invece ben visibili, senza tuttavia indicare con precisione quali siano gli elementi di contrasto fra le due valutazioni, e quindi sollecitando una rivalutazione in fatto; - circa i messaggi whatsapp dei telefoníni, ha spiegato perché non sia condivisibile la sicurezza con cui il GIP ha da essi desunto che l'indagato facesse riferimento ai profitti della rapina al bar Commerciale, il cui compendio è stato di 150 euro, motivando perché sul punto vi fossero confusione e incertezza.

Il P.M. ha contrapposto il messaggio nel quale l'indagato parlava di 100 euro minimo 80, sollecitando anche in tal caso una rivalutazione in fatto;- con riferimento allo scooter, ha spiegato i motivi della sua non riconducibilità all'utilizzo da parte di MIHAI, e il P.M. ha contrastato tale conclusione sottolineando che, in base alle riprese video, il mezzo era transitato dopo la seconda rapina nella medesima strada sulla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati fermati il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha cioè contrapposto un ulteriore dato valutativo di merito; - riguardo infine alla ricevuta proveniente dal bar Commerciale, teatro della prima rapina, la valutazione del TRIBUNALE sulla non incertezza che l'avesse ivi lasciata l'indagato è contraddetta dal P.M. all'insegna della sua non verosimiglianza, pure in tal caso ricorrendo a considerazioni di fatto.

Le conclusioni del P.G. su tali ultimi elementi indiziari, cui si associa il rinvenimento del casco grigio - che tuttavia, come s'è detto, era nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] -, certamente hanno il pregio di valorizzare la maggiore consistenza che essi mostrano di avere rispetto alla completa fluidità degli altri, non però di ritenere che la loro verifica da parte del Collegio di SALERNO abbia oltrepassato í confini della logica, trattandosi comunque di dati di non univoca lettura, tali da non ribaltare la lettura del TRIBUNALE.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perché, posto che il TRIBUNALE ha fornito una lettura congrua e logicamente consequenziale del quadro indiziario, le censure del P.M. puntano tutte a una differente ricostruzione fattuale degli indizi medesimi, chiamando questa S.C. a un compito che le è precluso in quanto Giudice di legittimità.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DISALERNO nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 21/06/2021 -dep. il 23/06/2021 il TRIBUNALE di SALERNO in sede di riesame, sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con la quale il GIP del TRIBUNALE di SALERNO in data 4/06/2021 aveva applicato a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere, accoglie iria l'istanza difensiva e annullava il provvedimento del GIP, ordinando la scarcerazione immediata dell'indagato. Il GIP aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione: quanto al capo 1) al delitto di rapina commesso alle ore 4.55 del 1°/06/2021 all'interno del bar Commerciale sito a [OSCURATO:PERSONA] in danno della dipendente STRIANESE Anna, alla quale aveva sottratto il registratore di cassa contenente l'importo di 150 euro; quanto al capo 2) al delitto di concorso in rapina commesso alle ore 21.40 del 1°/06/2021 all'interno del bar L'incontro sito a [OSCURATO:PERSONA] in danno del titolare GAITO Francesco, che aveva costretto a consegnare la somma di circa 1000 euro; quanto al capo 3) al delitto di ricettazione, per aver ricevuto il motociclo Yamaha targato BH20915, proveniente dal furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 1°/06/2021. 2. Il [OSCURATO:PERSONA] SALERNO propone ricorso per cassazione, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria e illogica quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziario. La censura di fondo è che il Collegio del riesame avrebbe negato peso indiziario a ciascuno degli elementi utilizzati a carico dell'indagato, valutandoli in modo distinto e frazionato, omettendo di collegarli in un unico contesto spazio-temporale. Esaminando poi nel dettaglio le considerazioni svolte dal TRIBUNALE, il P.M.: - contesta che il Giudice del riesame abbia ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] Mario, proprietario della vettura al cui interno erano stati rinvenuti i caschi da motociclista, uno dei quali sarebbe stato utilizzato dall'indagato per consumare la rapina, perché [OSCURATO:PERSONA] era soggetto indagabile, e quindi da sentire soltanto ai sensi dell'art. 63 n. 2 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente non vi erano evidenti indizi di reità nei suoi confronti all'atto di rendere le dichiarazioni; - contesta la tesi del riesame che [OSCURATO:PERSONA] non avesse utilizzato per la rapina un passamontagna di colore azzurro rinvenuto nelle vicinanze della roulotte occupata dall'indagato, motivata dal fatto che il passamontagna non era visibile dalle immagini di videosorveglianza disponibili, perché invece da quelle immagini esso era visibile; - contesta che dai messaggi selezionati dai telefoni mobili in sequestro non si evinca la disponibilità di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], che faccia risalire all'avere egli commesso la rapina il cui compendio era stato di 150 euro, poiché invece tale disponibilità sarebbe evidente; - contesta l'affermazione che l'indagato non sarebbe mai stato notato alla guida del motoveicolo perché, pur essendo corretto sostenere che egli non fosse visibile in volto, tuttavia egli era stato tracciato attraverso l'utilizzo del casco grigio e dai movimenti del mezzo, compatibili con le rapine; - rileva come le telecamere avessero ripreso dopo la seconda rapina il transito del motoveicolo verso la casa di PELLEGRINO Francesco, la cui abitazione è collocata sulla medesima strada nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati fermati, e nelle cui vicinanze in una buca erano state rinvenute due pistole, presumibilmente usate in una delle rapine; - sottolinea che in prossimità delle pistole erano state trovate anche delle monete e una ricevuta di pagamento eseguita da STRANIESE Rocco del bar Commerciale, e questo ricollegava ulteriormente all'esercizio nel quale era stata consumata una delle rapine. 3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva, in particolare, che "taluni dei rilievi del PM non appaiono in grado di scardinare il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame: ad esempio, si osserva che anche aderendo all'interpretazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'interpretazione dell'art. 63 c.p.p. in ordine alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia i giudici hanno ritenuto anche non attendibili quelle dichiarazioni sulla scorta di considerazioni che non risultano specificamente censurate; inoltre, il denunciato errore (rectius, il travisamento) in ordine all'uso del passamontagna azzurro è indimostrato in questa sede, siccome meramente asserito; analogamente i messaggi di whatsapp recuperati dal telefonino dell'indagato e riprodotti solo in limitati stralci in ricorso non appaiono idonei ad apprezzarne il contenuto. Invece, con riferimento allo scooter utilizzato per le rapine, laddove il Riesame ha rilevato che l'indagato non è stato visto in possesso dello stesso, e che le immagini di videosorveglianza non hanno consentito di riconoscere la targa dello scooter , si ritiene che la motivazione sia poco logica laddove omette di valutare il dato che l'indagato è stato trovato in possesso del casco grigio che lo stesso Tribunale riferisce essere con certezza quello usato dal rapinatore; omette altresì di dare conto che uno scooter simile a quello rubato è stato visto transitare verso l'abitazione del Pellegrino, nei cui pressi sono state rinvenute pistole simili a quelle usate nella rapina; infine, il ritrovamento nello stesso luogo di una ricevuta di pagamento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] del "bar Commerciale" in cui è avvenuta la prima rapina è stato ritenuto elemento privo di rilievo, e tale valutazione parcellizzata del dato, che invero si connota di per sé come una coincidenza assai peculiare, urta contro le regole di valutazione complessiva del materiale investigativo". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondata la censura sulla sussistenza del grave quadro indiziario. In tema di logicità e completezza della motivazione, va ricordato il costante e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. F sentenza n. 47748 del 11/08/2014 dep. 19/11/2014 Rv. 261400-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), per il quale "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato". In tale circostanza il Giudice di legittimità "ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito". In termini analoghi questa Sez. 2, con sentenza n. 56 del 07/12/2011 dep. 04/01/2012 Rv. 251761-01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha sancito che "il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". Più in generale, a proposito del travisamento della prova che ha ricaduta sulla logicità e sulla completezza della motivazione, cf. Sez. 6 con sentenza n. 10795 del 16/02/2021 dep. 19/03/2021 Rv. 281085-01 imputato F.: "il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato".2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] SALERNO, più che descrivere il travisamento degli elementi indiziari presi in esame dal Collegio del riesame li ha sottoposti a vaglio critico, poiché ha puntato a una differente valutazione di ciascuno di essi, in presenza di una trattazione da parte dello stesso TRIBUNALE non omissiva né lacunosa. Dopo aver ripercorso dettagliatamente l'iter valutativo del GIP e le contestazioni difensive, riportando ampi stralci delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti, il Collegio di SALERNO ha esaminato uno per uno gli indizi ritenuti dal GIP gravi e concordanti: se è vero, come rileva in termini generali il P.M., che va evitata una lettura frammentata dei singoli elementi indiziari, è pur vero che ciascuno di essi deve comunque connotarsi per un suo intrinseco rilievo. In tal senso, la valutazione operata dal TRIBUNALE è congrua e coerente, allorché: a proposito dei caschi, ha sottolineato come essi fossero stati rinvenuti nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] e come, essendo quello dei due di colore grigio certamente stato sottratto a [OSCURATO:PERSONA], unitamente al motociclo di sua proprietà, ciò avrebbe reso il medesimo [OSCURATO:PERSONA] indagabile già all'atto del rinvenimento, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte subito dopo dalla p.g. ai sensi dell'art. 63 co. 2 cod. proc. pen. Ha peraltro aggiunto che quel casco non era stato mostrato alla vittima della rapina di PONTECAGNANO, mentre i testimoni dell'altra rapina avevano offerto versioni non sovrapponibili. Il P.M. ha replicato escludendo che in quel momento a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi fossero indizi di colpevolezza per la ricettazione, ma ciò si pone in contrasto col rinvenimento nella sua disponibilità di un oggetto di sicura provenienza furtiva; relativamente al passamontagna di colore azzurro, trovato nelle vicinanze della roulotte di [OSCURATO:PERSONA], ha dato conto delle differenti versioni rese dai dichiaranti, dalla cui sintesi non era emerso che l'autore delle due rapine lo avesse indossato, mentre ha escluso che le immagini della videosorveglianza lo avessero inquadrato. Su quest'ultimo versante il P.M. sostiene nel ricorso che le immagini del passamontagna sono invece ben visibili, senza tuttavia indicare con precisione quali siano gli elementi di contrasto fra le due valutazioni, e quindi sollecitando una rivalutazione in fatto; - circa i messaggi whatsapp dei telefoníni, ha spiegato perché non sia condivisibile la sicurezza con cui il GIP ha da essi desunto che l'indagato facesse riferimento ai profitti della rapina al bar Commerciale, il cui compendio è stato di 150 euro, motivando perché sul punto vi fossero confusione e incertezza. Il P.M. ha contrapposto il messaggio nel quale l'indagato parlava di 100 euro minimo 80, sollecitando anche in tal caso una rivalutazione in fatto;- con riferimento allo scooter, ha spiegato i motivi della sua non riconducibilità all'utilizzo da parte di MIHAI, e il P.M. ha contrastato tale conclusione sottolineando che, in base alle riprese video, il mezzo era transitato dopo la seconda rapina nella medesima strada sulla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati fermati il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha cioè contrapposto un ulteriore dato valutativo di merito; - riguardo infine alla ricevuta proveniente dal bar Commerciale, teatro della prima rapina, la valutazione del TRIBUNALE sulla non incertezza che l'avesse ivi lasciata l'indagato è contraddetta dal P.M. all'insegna della sua non verosimiglianza, pure in tal caso ricorrendo a considerazioni di fatto. Le conclusioni del P.G. su tali ultimi elementi indiziari, cui si associa il rinvenimento del casco grigio - che tuttavia, come s'è detto, era nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] -, certamente hanno il pregio di valorizzare la maggiore consistenza che essi mostrano di avere rispetto alla completa fluidità degli altri, non però di ritenere che la loro verifica da parte del Collegio di SALERNO abbia oltrepassato í confini della logica, trattandosi comunque di dati di non univoca lettura, tali da non ribaltare la lettura del TRIBUNALE. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perché, posto che il TRIBUNALE ha fornito una lettura congrua e logicamente consequenziale del quadro indiziario, le censure del P.M. puntano tutte a una differente ricostruzione fattuale degli indizi medesimi, chiamando questa S.C. a un compito che le è precluso in quanto Giudice di legittimità. P.Q.
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