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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31239/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, che gli ha applicato, ex art. 444 c.p.,p., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva.

2. Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'addebito della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 c.p., menzionata nella rubrica dell'imputazione, non è ammissibile, perché l'aggravante non è stata ritenuta in sentenza (né in motivazione, né in dispositivo, ove si è bilanciata una sola aggravante - quella sicuramente citata in imputazione per esteso della violenza sulle cose), sicchè la doglianza è priva di interesse ed irrilevante„ non avendo influito sulla dosimetria sanzionatoria in alcun modo.

3. Ritenuto che non ci si trovi, dunque, dinanzi ad un'erronea qualificazione del fatto operata dalla sentenza di patteggiamento (vizio deducibile in cassazione, peraltro, soltanto limitatamente ai casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di procedimento de plano.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, che gli ha applicato, ex art. 444 c.p.,p., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva. 2. Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'addebito della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 c.p., menzionata nella rubrica dell'imputazione, non è ammissibile, perché l'aggravante non è stata ritenuta in sentenza (né in motivazione, né in dispositivo, ove si è bilanciata una sola aggravante - quella sicuramente citata in imputazione per esteso della violenza sulle cose), sicchè la doglianza è priva di interesse ed irrilevante„ non avendo influito sulla dosimetria sanzionatoria in alcun modo. 3. Ritenuto che non ci si trovi, dunque, dinanzi ad un'erronea qualificazione del fatto operata dalla sentenza di patteggiamento (vizio deducibile in cassazione, peraltro, soltanto limitatamente ai casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di procedimento de plano. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 g
Sentenza Cassazione n. 31239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris