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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 20099/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso per revocazione iscritto al n. 1 5996 /20 20 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tortora (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto:ricorso per revocazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza d i questa Corte di cassazione n. 32618 depositata indata 12 dicembre 2019; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:SOCIETA] impugna ex artt. 391 bis c.p.c. e 395c. 1 n. 4 c.p.c. la sentenza in oggetto, che ha rigettato il suo ricorso principale e accolto il ricorso incidentale dell’AmministrazioneFinanziaria, cassando la sentenza impugnata inrelazione al motivo di ricorso oggetto di accoglimento; - chiede quindi parte ricorrente la revocazione con atto affidato a duemotivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - ilprimo motivo deduce la sussistenza di errori revocatori sia nel mancato assolvimento dell’iva da parte della cessionaria società FERBERTdi [OSCURATO:PERSONA] (circostanza che la sentenza impugnata erroneamente ritiene sussistente e che invece secondo parte ricorrentesarebbe stata accertata), sia nella erronea sussistenza del contesto fraudolento in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che invece dovevasi escl udere); sia nella ritenuta insussistenza oggettivadelle cessioni di beni oggetto di rilevo (che invece gli atti dicausa e la sentenza di secondo grato escludevano); - il motivo è in ammissibile ; - occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini dellasua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudicea supporre l'esistenza (o l'inesistenz a) di un fatto decisivo, cherisulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 baseagli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbiacostituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019); - l 'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverserappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis , Cass. civ. sentt. nn.13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ.

SS.UU. sent.n. 9882 del 2001).

In ogni caso, l'errore di fatto revocatorio deverisultare dagli atti o documenti della causa: vi è questo errore quandola decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui veritàè incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenzadi un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzae l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato,la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'alt ro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutteCass.

SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass.

SS.UU. n. 561 del2000; Cass.

SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass.

SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 4413 del 1016) .

Ne deriva che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla b ase del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa,senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudicee la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale taleche senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultimev.

Cass. n. 14656 del 2017); - di conseguenza, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico - fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risultierrata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez.

L, n. 8828del 2017; Cass. n. 27570 del 2018); - ciò posto, rileva il Collegio come il motivo dedott o si fondi, quanto alprimo profilo dedotto, su una strumentale interpretazione di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel giudizio conclusosicon la sentenza revocanda; - nel presente caso, con riguardo all’assolvimento dell’IVA invero, la CTR ha esaminato il profilo relativ o alla buona fede della contribuente, che ha ritenuto presente, in quanto la società era nellecondizioni di fatto tali da ritenere che l’iva fosse stata assolta dalcessionario secondo il c.d.

“reverse charge”; tale affermazione non dice affatto che il tr ibuto sia stato nei fatti per davvero concretamente versato, ma dice – al contrario – che la società legittimamenteaveva creduto ciò (sottintendendo, a ben vedere, chetale versamento in realtà non era avvenuto); - in secondo luogo, per quanto concerne la f alsa percezione della frode,che non riguarderebbe in alcun modo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma solo le altre società indicate in atti, la doglianza risulta disconnessa con il contenuto della sentenza impugnata; in essa questa Corte ha in realtà ritenuto, come da stessa ammissione dellasocietà ricorrente, che la stessa abbia “errato, comunque in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 buona fede, nel qualificare come rottami i beni compravenduti” (pag. 2 della pronuncia impugnata, penultimo periodo) che, diversamente da quanto operato dalla contribuent e e ritenuto dallaCTR sul punto , andavano assoggettati ad iva da parte della cedenteCUKI [OSCURATO:SOCIETA]. , qui ricorrente ; - infine, per quanto interessa il terzo profilo di censura relativo alla ritenuta inesistenza oggettiva delle cessioni di beni per cui è processo, la sentenza impugnata non ha mai suppo s to il fatto postoa base del motivo; - in realtà, infatti, l’inesistenza delle cessioni di beni nelle operazioni postein essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diBertot Diego non è mai s tata ritenuta dalla CTR.

Il passaggio motivazionale trascritto nel corpo del motivo, letto nel contesto complessivo della motivazione, vuol dire tutt’altro: esso viene utilizzatoda questa Corte nella sentenza revocanda per illustrare leragioni per le quali non sussiste qui alcuna duplicazione dell’iva dovuta.

Infatti, le operazioni che sono state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – illecitamente sottratte ad iva da parte dell’emittente le fatture, che ha “confidat o” nell’applicazione da partedel cessionario [OSCURATO:PERSONA] del c.d.

“reverse charge” traendone l’evidentevantaggio economico che ne è disceso – andavano dalla contribuente comunque assoggettate a iva in forza del c.d.

“principiodi cartolarità” del tributo ; - co me è noto, ( si veda in termini tra molte Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019) ta le principio prevede che in tema di IVA la realizzazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione delprincipio di "cartolarità" sancito dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, determina l'insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice "emissione" del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 ovenon sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell'IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione dell'anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dallarealtà dell'operazione economica ; - d ’altro canto, poi, l’iva relativa alle operazioni fraudolente illecitamente detratta per mezzo del c.d.

“reverse charge” dalle altre società, diverse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. coinvolte nella frode, andava recuperata e divent ando quindi, per tali altri soggetti,alla luce dell ’inesistenza delle operazioni, iva indetraibile; - so tto questo profilo, ha chiarito la pronuncia gravata come l’inesistenza alla quale la Corte fa riferimento riguarda le operazionifraudolente realizzate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , da [OSCURATO:SOCIETA]. , da alt ri soggetti, quindi, che in sintesi pretendevanola detrazione di iva in realtà non spettante loro ; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata nella parte in cui accoglie il primo motivo del ricorso incidentale poiché ritiene che l’avvenuto assolvime nto dell’iva da parte di [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbedagli atti del giudizio; - tale motivo è infondato ; - va dapprima qui ricordato che l 'errore di fatto previsto dall'art. 395, numero 4, c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclu sa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realt à, in una svista obiettivamente e immediatamenterilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 decisivo che dagli atti o docum enti stessi risulti positivamente accertato,e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioniprocessuali esattamente percepite nella loro oggettività; (Cass. Sez. 1, Sentenz a n. 14267 del 19/06/2007) ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi dellasentenza che investano direttamente la formulazione del giudiziosul pia no logico - giuridico; - e nel presente caso, la circostanza relativa al mancato versamento dell’iva è derivata dalle stesse argomentazioni della società, che ha sostenuto di avere erroneamente qualificato come rottami i benioggetto delle operazioni contestate; - alla luce di quanto sopra esposto, il motivo dedotto si infrange allora contro la considerazione, costante in giurisprudenza di Legittimità, secondo la quale l' errore di fatto, quale motivo di revocazionedella sentenza di cassazione ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391 - bis cod. proc. civ. deve consistere - al pari dell'errorerevocatorio imputabile al giudice di merito - nel supporre come sussistente un fatto i ncontras tabilmente insussistentee non deve, invece, cadere su un punto controverso sulquale la Corte si sia pronunciata, non potendo pertanto essere ravvivatonella ipotesi in cui venga sostanzialmente den unciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. Sez.1, Sentenza n. 10807 del 10/05/2006); - ancora di recente questo Giudice della Legittimità ha affermato (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13918 del 03/05/2022) che nel giudiziodi cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudicedi merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, mentre l'illegittima utili zzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabileconnessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabileai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., in quanto integrante violazione dell'art. 115 c.p.c., ma non rileva qualeerrore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trat tandosi di un fattosu cui il giudice si è espressamente pronunciato; - e in questo caso, la Corte – espressamente pronuncian dosi sul punto - ha ritenuto erroneamente attribuito (dalla sentenza impugnata)all’Ufficio l’onere di dar prova della insussistenza della buona, la cui sussistenza era invece onere della contribuente dimostrare; - infine, con riguardo a entrambi i motivi de dotti, inoltre, va conclusivamente ancora ricordato che rientra fra i requisiti necessaridella revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciar si; pertanto, nonè configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezionedegli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal gi udice, come qui è avvenuto.

Né la disposizione citata, così letteralmente interpretata,viola gli art. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché è regola generale dell'ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stat i percorsi tutti i gradie le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedottidalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione fin ale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale,senza possibilità - a parte i casi eccezionali previsti dagliart. 395 e 404 cod. proc. civ. - che la stessa sia rimessa in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 discussione. (Cass. s ez.

L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000; Cass.sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011); - nel caso in esame tutti i motivi che hanno formato oggetto di domandadi revocazione attengono chiaramente a fatti controversi oggetto di discussione tra le parti; i n relazione ad essi questa Cortenella sentenza impugnata ha già esaminato le questioni e le diverseprospettazioni dei litiganti individuando le norme di diritto applicabili e pronunciandosi con le sue valutazioni sui motivi dedotti; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di litein favore di parte controric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso per revocazione iscritto al n. 1 5996 /20 20 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tortora (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto:ricorso per revocazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza d i questa Corte di cassazione n. 32618 depositata indata 12 dicembre 2019; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:SOCIETA] impugna ex artt. 391 bis c.p.c. e 395c. 1 n. 4 c.p.c. la sentenza in oggetto, che ha rigettato il suo ricorso principale e accolto il ricorso incidentale dell’AmministrazioneFinanziaria, cassando la sentenza impugnata inrelazione al motivo di ricorso oggetto di accoglimento; - chiede quindi parte ricorrente la revocazione con atto affidato a duemotivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - ilprimo motivo deduce la sussistenza di errori revocatori sia nel mancato assolvimento dell’iva da parte della cessionaria società FERBERTdi [OSCURATO:PERSONA] (circostanza che la sentenza impugnata erroneamente ritiene sussistente e che invece secondo parte ricorrentesarebbe stata accertata), sia nella erronea sussistenza del contesto fraudolento in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che invece dovevasi escl udere); sia nella ritenuta insussistenza oggettivadelle cessioni di beni oggetto di rilevo (che invece gli atti dicausa e la sentenza di secondo grato escludevano); - il motivo è in ammissibile ; - occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini dellasua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudicea supporre l'esistenza (o l'inesistenz a) di un fatto decisivo, cherisulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 baseagli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbiacostituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019); - l 'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverserappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis , Cass. civ. sentt. nn.13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent.n. 9882 del 2001). In ogni caso, l'errore di fatto revocatorio deverisultare dagli atti o documenti della causa: vi è questo errore quandola decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui veritàè incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenzadi un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzae l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato,la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'alt ro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutteCass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016) . Ne deriva che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla b ase del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa,senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudicee la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale taleche senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultimev. Cass. n. 14656 del 2017); - di conseguenza, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico - fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risultierrata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828del 2017; Cass. n. 27570 del 2018); - ciò posto, rileva il Collegio come il motivo dedott o si fondi, quanto alprimo profilo dedotto, su una strumentale interpretazione di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel giudizio conclusosicon la sentenza revocanda; - nel presente caso, con riguardo all’assolvimento dell’IVA invero, la CTR ha esaminato il profilo relativ o alla buona fede della contribuente, che ha ritenuto presente, in quanto la società era nellecondizioni di fatto tali da ritenere che l’iva fosse stata assolta dalcessionario secondo il c.d. “reverse charge”; tale affermazione non dice affatto che il tr ibuto sia stato nei fatti per davvero concretamente versato, ma dice – al contrario – che la società legittimamenteaveva creduto ciò (sottintendendo, a ben vedere, chetale versamento in realtà non era avvenuto); - in secondo luogo, per quanto concerne la f alsa percezione della frode,che non riguarderebbe in alcun modo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma solo le altre società indicate in atti, la doglianza risulta disconnessa con il contenuto della sentenza impugnata; in essa questa Corte ha in realtà ritenuto, come da stessa ammissione dellasocietà ricorrente, che la stessa abbia “errato, comunque in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 buona fede, nel qualificare come rottami i beni compravenduti” (pag. 2 della pronuncia impugnata, penultimo periodo) che, diversamente da quanto operato dalla contribuent e e ritenuto dallaCTR sul punto , andavano assoggettati ad iva da parte della cedenteCUKI [OSCURATO:SOCIETA]. , qui ricorrente ; - infine, per quanto interessa il terzo profilo di censura relativo alla ritenuta inesistenza oggettiva delle cessioni di beni per cui è processo, la sentenza impugnata non ha mai suppo s to il fatto postoa base del motivo; - in realtà, infatti, l’inesistenza delle cessioni di beni nelle operazioni postein essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diBertot Diego non è mai s tata ritenuta dalla CTR. Il passaggio motivazionale trascritto nel corpo del motivo, letto nel contesto complessivo della motivazione, vuol dire tutt’altro: esso viene utilizzatoda questa Corte nella sentenza revocanda per illustrare leragioni per le quali non sussiste qui alcuna duplicazione dell’iva dovuta. Infatti, le operazioni che sono state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – illecitamente sottratte ad iva da parte dell’emittente le fatture, che ha “confidat o” nell’applicazione da partedel cessionario [OSCURATO:PERSONA] del c.d. “reverse charge” traendone l’evidentevantaggio economico che ne è disceso – andavano dalla contribuente comunque assoggettate a iva in forza del c.d. “principiodi cartolarità” del tributo ; - co me è noto, ( si veda in termini tra molte Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019) ta le principio prevede che in tema di IVA la realizzazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione delprincipio di "cartolarità" sancito dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, determina l'insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice "emissione" del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 ovenon sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell'IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione dell'anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dallarealtà dell'operazione economica ; - d ’altro canto, poi, l’iva relativa alle operazioni fraudolente illecitamente detratta per mezzo del c.d. “reverse charge” dalle altre società, diverse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. coinvolte nella frode, andava recuperata e divent ando quindi, per tali altri soggetti,alla luce dell ’inesistenza delle operazioni, iva indetraibile; - so tto questo profilo, ha chiarito la pronuncia gravata come l’inesistenza alla quale la Corte fa riferimento riguarda le operazionifraudolente realizzate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , da [OSCURATO:SOCIETA]. , da alt ri soggetti, quindi, che in sintesi pretendevanola detrazione di iva in realtà non spettante loro ; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata nella parte in cui accoglie il primo motivo del ricorso incidentale poiché ritiene che l’avvenuto assolvime nto dell’iva da parte di [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbedagli atti del giudizio; - tale motivo è infondato ; - va dapprima qui ricordato che l 'errore di fatto previsto dall'art. 395, numero 4, c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclu sa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realt à, in una svista obiettivamente e immediatamenterilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 decisivo che dagli atti o docum enti stessi risulti positivamente accertato,e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioniprocessuali esattamente percepite nella loro oggettività; (Cass. Sez. 1, Sentenz a n. 14267 del 19/06/2007) ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi dellasentenza che investano direttamente la formulazione del giudiziosul pia no logico - giuridico; - e nel presente caso, la circostanza relativa al mancato versamento dell’iva è derivata dalle stesse argomentazioni della società, che ha sostenuto di avere erroneamente qualificato come rottami i benioggetto delle operazioni contestate; - alla luce di quanto sopra esposto, il motivo dedotto si infrange allora contro la considerazione, costante in giurisprudenza di Legittimità, secondo la quale l' errore di fatto, quale motivo di revocazionedella sentenza di cassazione ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391 - bis cod. proc. civ. deve consistere - al pari dell'errorerevocatorio imputabile al giudice di merito - nel supporre come sussistente un fatto i ncontras tabilmente insussistentee non deve, invece, cadere su un punto controverso sulquale la Corte si sia pronunciata, non potendo pertanto essere ravvivatonella ipotesi in cui venga sostanzialmente den unciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. Sez.1, Sentenza n. 10807 del 10/05/2006); - ancora di recente questo Giudice della Legittimità ha affermato (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13918 del 03/05/2022) che nel giudiziodi cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudicedi merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, mentre l'illegittima utili zzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabileconnessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabileai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., in quanto integrante violazione dell'art. 115 c.p.c., ma non rileva qualeerrore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trat tandosi di un fattosu cui il giudice si è espressamente pronunciato; - e in questo caso, la Corte – espressamente pronuncian dosi sul punto - ha ritenuto erroneamente attribuito (dalla sentenza impugnata)all’Ufficio l’onere di dar prova della insussistenza della buona, la cui sussistenza era invece onere della contribuente dimostrare; - infine, con riguardo a entrambi i motivi de dotti, inoltre, va conclusivamente ancora ricordato che rientra fra i requisiti necessaridella revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciar si; pertanto, nonè configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezionedegli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal gi udice, come qui è avvenuto. Né la disposizione citata, così letteralmente interpretata,viola gli art. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché è regola generale dell'ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stat i percorsi tutti i gradie le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedottidalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione fin ale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale,senza possibilità - a parte i casi eccezionali previsti dagliart. 395 e 404 cod. proc. civ. - che la stessa sia rimessa in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 discussione. (Cass. s ez. L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000; Cass.sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011); - nel caso in esame tutti i motivi che hanno formato oggetto di domandadi revocazione attengono chiaramente a fatti controversi oggetto di discussione tra le parti; i n relazione ad essi questa Cortenella sentenza impugnata ha già esaminato le questioni e le diverseprospettazioni dei litiganti individuando le norme di diritto applicabili e pronunciandosi con le sue valutazioni sui motivi dedotti; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di litein favore di parte controric
Sentenza Cassazione n. 20099/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris