CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 33378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1993/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di L'AQUILA n. 472/2021 depositata il 23/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 472/2021 resa pubblicata in data 23 giugno 2021; resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente assume di avere convenuto, davanti al Giudice di Pace di Pescara, la Regione [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, una [OSCURATO:PERSONA], a seguito della collisione con un cervo, sbucato improvvisamente dal lato sinistro sulla S.R. 487, il 14.02.2017 intorno alle ore 19:15; a sostegno della propria domanda lamentava che la Regione [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dei poteri di gestione e di controllo della fauna selvatica, sebbene a conoscenza dell’elevato numero di sinistri tra autovetture e fauna selvatica occorsi nel tratto di strada in questione, non avesse predisposto nessuna delle misure minime e preventive per evitarne il ripetersi; la Regione [OSCURATO:PERSONA] eccepiva essenzialmente la propria carenza di legittimazione passiva, indicando come responsabili la Provincia di Pescara e/o l’[OSCURATO:PERSONA] della Maiella, nel merito, deduceva l’infondatezza della domanda attorea e, in via subordinata, contestava il quantumdella pretesa; con sentenza n. 1375/2017, il Giudice di Pace di Pescara condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni liquidati in Euro 3.300,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite; ai fini che qui interessano, in merito alla carenza di legittimazione passiva eccepita dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Pescara affermava che «l’art. 1, comma 3, della L. 11.02.1992 n. 157 espressamente prevede che “Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie”. Inoltre l’art. 19, 2° comma della predetta Legge dispone che “[OSCURATO:PERSONA] … provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica”. Alla luce di quanto sopra discende sia che la L. 11.02.1972 n. 157 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, sia che compete ad esse l’obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone oa cose, con la conseguenza che, nell’ipotesi di danno provocato da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono ex art. 2043 c.c. […]. Né può far giungere a diversa conclusione il richiamo alla L.R. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 30 “Norme per l’attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica” […] Tale legge infatti nulla prevede sulla gestione concreta dei danni prodotti dalla fauna selvatica. E l’art. 26 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] 72/1998 […] conferma la ripartizionedelle funzioni di vigilanza e la concessione di contributi ma solo per i danni causati agli allevatori e agricoltori. Pertanto le predette disposizioni non trovano applicazione nel caso di specie. Analogo discorso deve farsi per la L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 10/03 eper la L.R. [OSCURATO:PERSONA] 10/04 (richiamate dalla convenuta Regione [OSCURATO:PERSONA]) che, pur prevedendo deleghe all’amministrazione provinciale delle funzioni risarcitorie, attengono esclusivamente ai danni arrecati alle produzioni agricole e alla zootecnia. Né in ogni caso la Regione ha fornito prova, circa l’esistenza di una delega in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] competente e/o dell’[OSCURATO:PERSONA] della Majella. Infatti la suprema Corte di Cassazione ha affermato che “ la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art.2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”(Cass. Civ. Sez. III, n. 3384/2015)»; la Regione [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello, con cui ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva, individuandola nella Provincia, e contestava la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure; il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 472/2021, rilevava il difetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], ritenendo dirimente il fatto che il sinistro si fosse verificato nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella e rigettava la domanda dell’odierna ricorrente; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce «Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. laddove il Tribunale de L’Aquila, individuava, d’ufficio, l’[OSCURATO:PERSONA] della Maiella quale unico legittimato passivo della pretesa attorea»; il Tribunale ha fatto discendere la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] della Maiella, in caso di sinistri tra autovettura e fauna selvatica, dall’art. 11 della Legge n. 394 del 1991, dato che “la sovrabbondanza degli animali nell’area ed i suoi frequenti accessi sulla strada in questione non possono ascriversi ad una condotta negligente della Regione, che non potrebbe comunque intervenire per ridurne il numero e/o disporne la cattura, trattandosi di animali il cui controllo e monitoraggio è rimesso all’[OSCURATO:PERSONA], il quale soltanto può applicare sugli stessi misure contenitive eventualmente necessarie (cattura, abbattimento, contenimento in aree specifiche)”; la tesi della ricorrente è che il Tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione una questione rilevata d'ufficio, senza assegnare alle parti in causa un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione stessa, così come stabilito dall’art. 101 comma 2 c.p.c. a pena di nullità della sentenza, e sia altresì incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere pronunciato d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”, atteso che con l’atto introduttivo del giudizio d’appello, la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base dell’assunto per cui, ai sensi della legge 157/92, alle Regioni spetterebbero “soltanto” funzioni di programmazione generale, di indirizzo e di regolamentazione, essendo invece attribuite alle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza, in materia di protezione della fauna selvatica; tale circostanza avrebbe trovato conferma nella sentenza d’appello, là dove essa ha statuito la fondatezza della doglianza inerente la carenza di legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA] «sebbene per ragioni diverse da quelle prospettate dall’appellante»; in particolare, la ricorrente sostiene di non aver potuto: i) eccepire «la circostanza che, soltanto qualche mese prima della pubblicazione della decisione gravata, in un caso analogo, lo stesso Tribunale di L’Aquila, con la sentenza n. 541/2019, aveva rigettato l’appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], affermando che potesse attribuirsi rilievo al fatto che il sinistro si fosse verificato in un tratto di strada della S.R. 487 ricadente nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella, perchè è vero che la Legge 6-12-1991 n. 394 – Legge quadro sulle aree protette, all’art. 1 consente all’ente Parco di introdurre con proprio regolamento deroghe al generale divieto di cattura e abbattimento degli animali ove essi raggiungano un numero eccessivo, riservando all’Ente i poteri di abbattimento e cattura, tuttavia, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] della Majella non risultava si fosse dotato di tale regolamento, sicché il potere/dovere di controllo della fauna restava in capo alla Regione; ii) far rilevare «che il medesimo Giudice di seconde cure, con la sentenza n. 454/2021, nel rigettare l’appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] espressamente affermava che “né può essere in questa sede riesaminarsi la questione della legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA], fatta oggetto di eccezione in primo grado, implicitamente respinta nella sentenza impugnata e non riproposta quale motivo di impugnazione)»; la censura non può accogliersi; perché il Tribunale, come del resto ha rilevato la ricorrente, ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], sebbene per ragioni diverse da quelle su cui l’eccezione si era basata; il che significa che non vi è stata da parte del Tribunale alcuna violazione dell’obbligo di suscitare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2°, cod.proc.civ., il quale, avendo lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via”, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni – è questo il caso occorso nella vicenda per cui è causa - che siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato”, in quanto tali questioni fanno già parte del “thema decidendum” (Cass. 05/12/2017, n. 29098), perciò non modificano il quadro fattuale e non comportano nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (ex multis cfr., di recente, Cass.05/07/2022, n. 21186; Cass. 28/09/2022, n. 28243); tanto esime dal verificare l’idoneità della prospettazione di parte ricorrente delle ragioni che ad essa sarebbe stato precluso, per la nullità della pronuncia per violazione dell’art. 101, comma 2°, cod. proc. civ., sviluppare e sostenere fondatamente; la question e della diversa legittimazione è stata pertanto risolta sul piano del mero diritto senza richiedere prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto (da ultimo Cass. n. 1617/2022); neppure ricorre la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché con l’appello era stato dedotto il difetto di legittimazione passiva, quindi, la questione della legittimazione era sub iudice , non rilevando che il giudice abbia identificato il legittimato passivo in un soggetto diverso rispetto a quello indicato dall’appellante (ciò che importa è l’accoglimento del motivo di appello sul difetto di legittimazione, competendo poi al giudice identificare eventualmente il soggetto legittimato); 2) con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata «Violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3) in relazione alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 ed alla L. 6 dicembre 1991, n. 394 art. 11 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c.. Erronea imputazione della responsabilità esclusiva per i danni cagionati dalla fauna selvatica all’[OSCURATO:PERSONA] della Maiella in luogo della Regione [OSCURATO:PERSONA]»; il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che l’incidente si fosse verificato nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella bastasse ad escludere la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei poteri esclusivi affidati dalla legge all’[OSCURATO:PERSONA] nel territorio dello stesso e con riguardo alla fauna ivi stanziata; l’assunto cassatorio è che il Tribunale abbia sbagliato, perché la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha affidato effettivamente al Parco nazionale della Maiella poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, con autonomia decisionale sufficiente a consentire di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tale attività derivino; è vero, infatti, che la L. 394 del 1991 - Legge quadro sulle aree protette - all'art. 11 consente all'[OSCURATO:PERSONA] di introdurre, con proprio regolamento, deroghe al generale divieto di cattura e abbattimento degli animali, ove essi raggiungano un numero eccessivo, riservando all'Ente i poteri di abbattimento e cattura; tuttavia, nel caso di specie, l'[OSCURATO:PERSONA] della Majella non risulterebbe dotato di siffatto regolamento, sicché il potere/dovere di controllo della fauna sarebbe a carico della Regione, come, del resto, il Tribunale di L’Aquila aveva statuito con la sentenza n. 541/2019 pubblicata il 10.07.2019, affermando che “l’EnteParco della Majella non risulta dotato di siffatto regolamento (salvo che per la fauna ittica, peraltro adottato solo in tempi recentissimi: Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 11 marzo 2019) sicché il potere/dovere di controllo della fauna resta in capo alla Regione. Da quanto sin qui esposto consegue che la legittimazione passiva per i danni oggetto del presente giudizio deve essere posta in capo alla Regione”; la ricorrente aggiunge che tale delega e/o regolamento non farebbe venir meno la titolarità dei poteri di gestione, tutela e controllo della fauna in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] e comunque detti poteri dovrebbero essere esercitati nell'ambito delle direttive dell'ente delegante; la conseguenza che ne trae è che la legittimazione passiva spettasse in via esclusiva alla Regione [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dei poteri di gestione, tutela e controllo della fauna , sul territorio regionale, cioè sui territori Comunali e/o Provinciali e/o Riserve naturali e Parchi, normativamente affidategli ai sensi della legge 157/92; altra censura mossa alla sentenza impugnata è quella di avere interpretato il rapporto tra la Legge 157/92 e la Legge 394/91 “in termini di specialità piuttosto che di successione temporale”; 3) con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta «Violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3) in relazione alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 in combinato disposto con l'art. 2052 c.c.. Erronea imputazione della responsabilità esclusiva per i danni cagionati dalla fauna selvatica all’[OSCURATO:PERSONA] della Maiella in luogo della Regione convenuta»; il Tribunale ha ritenuto di non dover aderire al recente principio di diritto affermato da questa Corte, in un caso occorso nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (PE) nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella, secondo cui «ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari -da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità»; la ricorrente aggiunge che il Tribunale non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di questa Corte chiarisce che se il danno è stato cagionato dalla condotta negligente di un ente diverso dalla Regione, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa; 4) il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati, perché come già statuito da questa Corte, proprio in una fattispecie sovrapponibile ai fatti di causa, «In tema di danni cagionati dallafauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale lalegittimazione passiva spetta in via esclusiva allaRegione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione dellafauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa dellaregione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8206; Cass.20/04/2020, n. 7969); e nel caso specifico in cui l'animale produca danni a terzi all'interno dell’[OSCURATO:PERSONA] sussiste la competenza specifica dell'[OSCURATO:PERSONA] sullafauna selvatica del parco, istituito dalla L. n. 394 del 1991, art. 34,e ciò in virtù della medesima legge regionale che alla L.R. n. 10 del 2003, art. 10, n. 1 e 2, assegna in via sussidiaria ed esclusiva tale funzione di vigilanza al parco nazionale che gestisce la zona protetta, tuttavia non evocato in giudizio; l’ente parco nazionale è un ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia (Cass. 27/01/2022, n. 2502; Cass. 24/03/2021 n. 8206; Cass. 20/04/2020 n. 7969); stante che la ricorrente insiste nel fondare la responsabilità risarcitoria sulla mancata adozione delle misure atte a prevenire il danno occorso, trova applicazione il principio che il Tribunale ha correttamente evocato, secondo cui la legittimazione processuale passiva spetta al soggetto tenuto ad adottare quelle misure, vale a dire nel caso di specie, l’Ente parco nazionale della Majella; 5) il ricorso va rigettato; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali