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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35755/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.614 e 707 cod. pen. e 4 della L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in meri enunciati astratti privi di agganci alla fattispecie concreta oggetto di processo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.614 e 707 cod. pen. e 4 della L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in meri enunciati astratti privi di agganci alla fattispecie concreta oggetto di processo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2
Sentenza Cassazione n. 35755/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris