CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per l'omicidio della madre; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la relativa richiesta difensiva aveva fondato sull'atteggiamento comunque collaborativo assunto dall'imputato nei confronti degli inquirenti, sul suo stato di incensuratezza, oltre che su uno stato di marcata alterazione psichica che avrebbe condizionato il comportamento post delictum dallo stesso tenuto; ritenuto che le relative doglianze siano manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla estrema gravità del fatto, accentuata dal rapporto di diretta discendenza dell'imputato dalla vittima e su una relazione che aveva visto la madre prodigarsi per le necessità del figlio, e connotata da una estrema efferatezza delle modalità dell'uccisione, nonché sulla negativa valutazione di personalità dell'imputato anche in ragione della condotta tenuta subito dopo il reato, caratterizzata da particolare freddezza e insensibilità; ritenuto che non sia richiesta al giudice di merito, per consolidata giurisprudenza di legittimità, una analitica disamina di tutte le circostanze eventualmente dedotte dall'imputato per giustificare la applicazione della misura di favore, ben potendo la relativa motivazione basarsi su quelle ritenute più rilevanti nell'ambito del discrezionale apprezzamento al medesimo riservato, come avvenuto nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co