CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 29 gennaio 2020 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in furto aggravato, condannandola alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi; - il primo motivo, con il quale si duole dell'illogicità della motivazione, anche quale effetto del travisamento delle prove, in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto in realtà volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come furto tentato, deducendo che è stato possibile il recupero della refurtiva mediante un sistema di geolocalizzazione satellitare, è inammissibile in quanto tale sistema non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259536; vedi anche Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini, Rv. 273817); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis