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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 35524/2022

Testo disponibile della fonte

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2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28351/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza S ociale - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la sentenza della C orte d'appello di L ecce n. 1290/2017 depositata il26/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1290 del 2017, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] tesa alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2013, derivante dall’affermata applicazione del parametro del salario medio convenzionale (ex art. 1, commi 4 e 5, d.l. n.2/1986, conv. in l. n. 81 del 2006 e dell’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006) consistente nella media tra le retribuzioni per le rispettive qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno, come rilevato annualmente dal Ministero del Lavoro; ad avviso della Corte territoriale, la normativa di settore derivante dalla l. n. 81/2006 (conformemente all’art. 4 d.lgs. 146/1997) aveva sostituito, per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato, il criterio del salario medio convenzionale con quello del salario previsto da norme di legge, di regolamenti o collettive o, se maggiore, previsto in sede di contrattazione individuale ed il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006 ai soggetti di cui all’art. 8 l. n. 334/1968 doveva intendersi riferito ai soli compartecipanti familiari ed i piccoli coloni per i quali non vi sono retribuzioni fissate sulla base dei contratti collettivi; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; resiste l’INPS con controricorso, illustrato da successiva memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 4 d.l. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006, così come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006, nel senso che per isoggetti di cui all’art. 8 l. n. 334 del 1968, in cui sono ricompresi i giornalieri di campagna, e per gli iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 e dall’art. 7 l. n. 233 del 1990 con la conseguenza che la retribuzione di cui al comma 4 art. d.l. n. 2/2006 conv. in l. n. 81/2006 vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee degli operai a tempo determinato e che di conseguenza la Corte di merito aveva errato nel non accogliere la domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola secondo i parametri retributivi di cui agli artt. 28.

D.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n 233/1990 (c.d. salario medio convenzionale); conil secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1 comma 55 l. n. 247/2007 e si rileva che tale disposizione, riferita ai trattamenti aventi decorrenza dal primo gennaio 2008, avrebbe riformato la normativa relativa ai lavoratori agricoli, stabilendo per il calcolo della prestazione di disoccupazione agricola il riferimento al salario medio convenzionale come per tutti i lavoratori dipendenti, dal momento che l’importo giornaliero dell’indennità di ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato dalla medesima disposizione nella misura del 40% della retribuzione di riferimento (art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989); entrambi i motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono infondati; va data continuità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità espressa ex plurimis da Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n. 29982; Cass. 28 gennaio 2022, n. 2705; 13 gennaio 2022 n. 930; n. 40400 del 2021); in particolare, è stata disattesa la tesi oggi proposta dalla ricorrente secondo la quale, avendo la L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 785, proceduto ad interpretare autenticamente il D.L. n. 2 del 2006, art. 1, comma 4, cit., prevedendo che per i soggetti di cui alla L. n. 334 del 1968, art. 8, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, e L. n. 233 del 1990, art. 7, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell'equiparazione sancita dalla L. n. 334 del 1968, art. 8, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all'anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l'applicazione del D.L. n. 338 del 1989, cit., art. 1, che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali; in conformità con i precedenti sopra indicati, deve escludersi che il richiamo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 785, alla L. n. 334 del 1968, art. 8, possa avere il significato di reintrodurre, per la determinazione dei contributi e delle prestazioni dovute ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il precedente sistema del salario medio convenzionale: trattandosi di norma recante interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2006, art. 1, cit., essa deve leggersi congiuntamente alla norma interpretata (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 424 del 1993 e 397 del 1994), che - al contrario - ha previsto che "per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato" si abbia riferimento alla retribuzione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1; e dunque, la circostanza che essa abbia fatto salve le disposizioni di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, per "i soggetti di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 334, art. 8", che a sua volta, al comma 1, equiparava "i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni (...) ai giornalieri di campagna" (ossia agli operai agricoli a tempo determinato), non può logicamente implicare una reviviscenza del sistema del salario medio convenzionale anche per gli operai a tempo determinato, dal momento che il riferimento ai "giornalieri di campagna", nella disposizione richiamata dalla norma d'interpretazione autentica, aveva piuttosto la funzione di indicare in costoro la categoria di prestatori cui rifarsi per l'individuazione dei contributi da versare e delle prestazioni da corrispondere ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, che ne erano sprovvisti, e non viceversa di estendere ai giornalieri di campagna il trattamento proprio dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Prova ne sia che la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 55, espressamente stabilisce, per quanto qui rileva, che "per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione (...) è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 10 gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento"; non si palesano dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, avendo il giudice delle leggi più volte affermato che la necessaria tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'art. 35 Cost., non impedisce al legislatore di approntare tutele differenziate in ragione di tali diverse forme (cfr., fra le tante, Corte Cost. nn. 365 del 1995 e 165 del 1972); in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28351/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza S ociale - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la sentenza della C orte d'appello di L ecce n. 1290/2017 depositata il26/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1290 del 2017, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] tesa alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2013, derivante dall’affermata applicazione del parametro del salario medio convenzionale (ex art. 1, commi 4 e 5, d.l. n.2/1986, conv. in l. n. 81 del 2006 e dell’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006) consistente nella media tra le retribuzioni per le rispettive qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno, come rilevato annualmente dal Ministero del Lavoro; ad avviso della Corte territoriale, la normativa di settore derivante dalla l. n. 81/2006 (conformemente all’art. 4 d.lgs. 146/1997) aveva sostituito, per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato, il criterio del salario medio convenzionale con quello del salario previsto da norme di legge, di regolamenti o collettive o, se maggiore, previsto in sede di contrattazione individuale ed il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006 ai soggetti di cui all’art. 8 l. n. 334/1968 doveva intendersi riferito ai soli compartecipanti familiari ed i piccoli coloni per i quali non vi sono retribuzioni fissate sulla base dei contratti collettivi; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; resiste l’INPS con controricorso, illustrato da successiva memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 4 d.l. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006, così come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 785, l. n. 296/2006, nel senso che per isoggetti di cui all’art. 8 l. n. 334 del 1968, in cui sono ricompresi i giornalieri di campagna, e per gli iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 e dall’art. 7 l. n. 233 del 1990 con la conseguenza che la retribuzione di cui al comma 4 art. d.l. n. 2/2006 conv. in l. n. 81/2006 vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee degli operai a tempo determinato e che di conseguenza la Corte di merito aveva errato nel non accogliere la domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola secondo i parametri retributivi di cui agli artt. 28. D.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n 233/1990 (c.d. salario medio convenzionale); conil secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1 comma 55 l. n. 247/2007 e si rileva che tale disposizione, riferita ai trattamenti aventi decorrenza dal primo gennaio 2008, avrebbe riformato la normativa relativa ai lavoratori agricoli, stabilendo per il calcolo della prestazione di disoccupazione agricola il riferimento al salario medio convenzionale come per tutti i lavoratori dipendenti, dal momento che l’importo giornaliero dell’indennità di ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato dalla medesima disposizione nella misura del 40% della retribuzione di riferimento (art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989); entrambi i motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono infondati; va data continuità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità espressa ex plurimis da Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n. 29982; Cass. 28 gennaio 2022, n. 2705; 13 gennaio 2022 n. 930; n. 40400 del 2021); in particolare, è stata disattesa la tesi oggi proposta dalla ricorrente secondo la quale, avendo la L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 785, proceduto ad interpretare autenticamente il D.L. n. 2 del 2006, art. 1, comma 4, cit., prevedendo che per i soggetti di cui alla L. n. 334 del 1968, art. 8, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, e L. n. 233 del 1990, art. 7, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell'equiparazione sancita dalla L. n. 334 del 1968, art. 8, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all'anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l'applicazione del D.L. n. 338 del 1989, cit., art. 1, che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali; in conformità con i precedenti sopra indicati, deve escludersi che il richiamo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 785, alla L. n. 334 del 1968, art. 8, possa avere il significato di reintrodurre, per la determinazione dei contributi e delle prestazioni dovute ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il precedente sistema del salario medio convenzionale: trattandosi di norma recante interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2006, art. 1, cit., essa deve leggersi congiuntamente alla norma interpretata (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 424 del 1993 e 397 del 1994), che - al contrario - ha previsto che "per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato" si abbia riferimento alla retribuzione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1; e dunque, la circostanza che essa abbia fatto salve le disposizioni di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, per "i soggetti di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 334, art. 8", che a sua volta, al comma 1, equiparava "i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni (...) ai giornalieri di campagna" (ossia agli operai agricoli a tempo determinato), non può logicamente implicare una reviviscenza del sistema del salario medio convenzionale anche per gli operai a tempo determinato, dal momento che il riferimento ai "giornalieri di campagna", nella disposizione richiamata dalla norma d'interpretazione autentica, aveva piuttosto la funzione di indicare in costoro la categoria di prestatori cui rifarsi per l'individuazione dei contributi da versare e delle prestazioni da corrispondere ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, che ne erano sprovvisti, e non viceversa di estendere ai giornalieri di campagna il trattamento proprio dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Prova ne sia che la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 55, espressamente stabilisce, per quanto qui rileva, che "per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione (...) è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 10 gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento"; non si palesano dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, avendo il giudice delle leggi più volte affermato che la necessaria tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'art. 35 Cost., non impedisce al legislatore di approntare tutele differenziate in ragione di tali diverse forme (cfr., fra le tante, Corte Cost. nn. 365 del 1995 e 165 del 1972); in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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