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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 42628/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • PETRULLO Massimo nato 'a Polla il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip Tribunale di Potenza visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria e chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Potenza, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza in data 13/10/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione di inefficacia, per decorrenza dei termini massimi di fase, della misura cautelare in carcere a costui applicata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Petrullo, eccependo la violazione di legge (art. 310 comma 3 cod. proc. pen.), esponendo a tal fine che: - l'indagato era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza del 23-30/03/2021, provvedimento che espressamente escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen; 42 L avverso l'ordinanza del Gip aveva proposto appello il PM ed il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l'impugnazione ritenendo sussistente l'aggravante in questione, con ordinanza del 15/06/2021, oggetto di separato ricorso per cassazione; ai fini del conteggio dei termini massimi di durata della misura coercitiva doveva farsi riferimento all'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 310, comma 3 cod. proc. pen.; erroneamente, con il provvedimento impugnato il gip aveva invece ritenuto non applicabile la norma, senza considerare che l'efficacia dei provvedimenti resi dal tribunale del riesame in sede di appello era sospesa fino alla definitività degli stessi, previsione che riguardava tutte le statuizioni, comprese quelle relative alle aggravanti.

3. Per costante giurisprudenza di questa corte, contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetta l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, presentata per ritenuta decorrenza dei termini di durata massima, è consentito appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., e non ricorso immediato per cassazione, che tuttavia va qualificato come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà (Cass. sez. 1, sent. n. 8786 del 20/02/2008 - dep. 27/02/2008 - Rv. 239143).

4. Pertanto, sebbene il ricorso si basi su argomentazioni apprezzabili per i motivi evidenziati dal P.G. nella requisitoria scritta alla quale ha fatto riferimento in sede di discussione, va disposta la trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà per la decisione a riguardo, previa qualificazione del ricorso come appello.

P.T.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'appello cautelare.

Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore iy -idente [OSCURATO:PERSONA] lll <rI iotallevi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • PETRULLO Massimo nato 'a Polla il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip Tribunale di Potenza visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria e chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Potenza, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza in data 13/10/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione di inefficacia, per decorrenza dei termini massimi di fase, della misura cautelare in carcere a costui applicata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Petrullo, eccependo la violazione di legge (art. 310 comma 3 cod. proc. pen.), esponendo a tal fine che: - l'indagato era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza del 23-30/03/2021, provvedimento che espressamente escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen; 42 L avverso l'ordinanza del Gip aveva proposto appello il PM ed il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l'impugnazione ritenendo sussistente l'aggravante in questione, con ordinanza del 15/06/2021, oggetto di separato ricorso per cassazione; ai fini del conteggio dei termini massimi di durata della misura coercitiva doveva farsi riferimento all'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 310, comma 3 cod. proc. pen.; erroneamente, con il provvedimento impugnato il gip aveva invece ritenuto non applicabile la norma, senza considerare che l'efficacia dei provvedimenti resi dal tribunale del riesame in sede di appello era sospesa fino alla definitività degli stessi, previsione che riguardava tutte le statuizioni, comprese quelle relative alle aggravanti. 3. Per costante giurisprudenza di questa corte, contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetta l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, presentata per ritenuta decorrenza dei termini di durata massima, è consentito appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., e non ricorso immediato per cassazione, che tuttavia va qualificato come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà (Cass. sez. 1, sent. n. 8786 del 20/02/2008 - dep. 27/02/2008 - Rv. 239143). 4. Pertanto, sebbene il ricorso si basi su argomentazioni apprezzabili per i motivi evidenziati dal P.G. nella requisitoria scritta alla quale ha fatto riferimento in sede di discussione, va disposta la trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà per la decisione a riguardo, previa qualificazione del ricorso come appello. P.T.M. Convertito il ricorso in appello, dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'appello cautelare. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore iy -idente [OSCURATO:PERSONA] lll <rI iotallevi
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