CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 42665/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (Ki_k _ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett~le-_C-Ecrici del [OSCURATO:PERSONA] g2-17"A_ e - -‘17;\ .• r udito il difensore r-A-k (), C1Q [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 16 aprile 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato ricorso per cassazione l'impugnazione proposta, personalmente ) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], in data 15 aprile 2021, avverso il rigetto pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, il 13 aprile 2021, avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione ai colloqui telefonici con il figlio Salvatore, detenuto presso altra casa circondariale. 1.1. Il ricorrente censura il rigetto, considerato pregiudizievole per i rapporti familiari ed affettivi con il suo figlio, coindagato, stante l'assenza di provvedimenti di censura epistolare e di divieto di incontro. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comnna 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richíedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). A ciò si aggiunga che, comunque, i motivi risultano genericamente formulati. 3. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2021 Il Consigliere est