CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avvocatoAMETRANO GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SRLNumero registro generale 1224/2024Numero sezionale 4274/2025Numero di raccolta generale 8680/2026Data pubblicazione 07/04/2026-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente incidentale-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n.839/2023 depositata il 30/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Scerni ha utilizzato la propria rete di condotte perdistribuire il gas venduto da [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva acquistatoun ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]Il comune ha ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti dientrambe le società, in quanto responsabili in solido, per la sommadi 158.404,66 euro, a titolo di corrispettivo.Entrambe le società hanno proposto due distinte opposizioni, chehanno dato causa a due procedimenti, poi riuniti, dal Tribunale diVasto.La società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto domanda riconvenzionale per ilpagamento di 686.200,00 euro.2 di 7Numero registro generale 1224/2024Numero sezionale 4274/2025Numero di raccolta generale 8680/2026Il Tribunale di Vasto ha revocato il decreto ingiuntivo; ha riconosciutoData pubblicazione 07/04/2026il credito del comune di 246.869,00 euro, ma ha accolto altresì ladomanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA] per la somma da costeipretesa.Ha dichiarato cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] srle le altre parti.La Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado soloquanto alle spese, compensandole tra il Comune ed ESE ed inveceponendole a carico del comune nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi di censura, e ricorso incidentale la ESEGas, con tre motivi di censura. Si è costituita con controricorso laEstra Energie srlRAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ricorrente incidentale eccepisce la inammissibilità del ricorsoper cassazione, con il seguente argomento: il ricorso è statonotificato in copia telematica, anziché nel formato nativo digitale.Andava invece rispettato il formato pdf.Questa eccezione è infondata.Il ricorso è stato notificato in copia autentica, che è sufficiente adevitare l’invalidità dell’atto che comunque ha raggiunto lo scopo (arg.ex. Cass. 11222 2022 e Cass. 23951 2020).1.1- Il ricorso incidentale verte su questioni logicamente preliminaririspetto a quello principale.1.2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si eccepisceviolazione degli articoli 325, 326, 347 c.p.c..Il ricorrente eccepisce l’improcedibilità dell’appello, o megliolamenta la circostanza che era stata eccepita in appellol’improcedibilità e che erroneamente il giudice di appello ha rigettatol’eccezione.3 di 7Numero registro generale 1224/2024Numero sezionale 4274/2025In altri termini, era stato eccepito che risultando l’onere diNumero di raccolta generale 8680/2026depositare nel corso del processo di impugnazione copDaitaa pudbbelicllaazio ne 07/04/2026sentenza munita della relazione di notificazione funzionale al direttoriscontro da parte del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudiziodi gravame mediante la verifica d’ufficio della tempestivitàdell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato, gliappelli principali proposti dovessero essere dichiarati inammissibilie/o improcedibili per l’omesso deposito della sentenza notificata chenon consentiva al giudice la diretta verifica della tempestività delleimpugnazioni (p. 21 del ricorso incidentale).1.3.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 17 RDn. 2440 del 1923.La tesi è la seguente.Il contratto non è stato stipulato per forma scritta, contro il principio affermato da quella legge che statuisce il principio generale edinderogabile per cui ogni contratto stipulato con la P.A., ancorchéquest’ultima agisca “iure privatorum”, deve rivestire la forma scritta“ad substantiam” e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nellaredazione di un apposito documento (p. 27).Secondo la ricorrente la tesi fatta propria dalla Corte di Appellosecondo cui le norme di grado regolamentare emanatedall’Autorità per la regolazione ed il controllo del settore del gaspossano far ritenere implicitamente abrogata la norma di rangoprimario che stabilisce la necessità che i contratti conclusi dalla P.A.debbano rivestire la forma scritta “ad substantiam” non risultaassolutamente condivisibile, e ciò anche in virtù della “ratio” sottesaa tale norma relativa alla protezione degli interessi generali dellacollettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimentodell’attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, inandamento della P.A., di cui all’art.97 Cost. (p. 27).4 di 7Numero registro generale 1224/2024Numero sezionale 4274/20251.4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 14 l. n.Numero di raccolta generale 8680/2026164 del 2000 e dell’art. 1418 c.c. Data pubblicazione 07/04/2026Secondo la ricorrente il contratto doveva dirsi nullo per violazione diuna norma imperativa, che impediva al comune di gestiredirettamente la rete di distribuzione del gas, imponendogli diaffidarla a soggetti terzi, previa apposita gara.L’eccezione, fatta in primo grado, è stata rigettata anche dalla Cortedi Appello, la quale ha ritenuto che la normativa di settore, e dunquel’articolo 14 della legge n. 164 del 2000, che porrebbe il divieto didiretta gestione del servizio, non costituisce norma imperativa, bensìprogrammatica, trattandosi di una disciplina ancora non completa esuscettibile di specificazione. Ciò anche in base al successivo articolo15, che prevede che Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate daglienti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni delpresente decreto .Previsione oggetto poi di numerose proroghe.La ricorrente contesta questa tesi, sostenendo per contro che lanormativa è stata intesa dalla giurisprudenza amministrativa nelsenso che dalla sua entrata in vigore è abrogata la possibilità per icomuni di gestire il servizio di distribuzione del gas. (p. 32 del ricorsoincidentale).Con la conseguenza che ai sensi dell’art.14 D. Lgs. 164/2000,deve escludersi che il servizio di distribuzione del gas possa esseregestito direttamente dal Comune, al quale compete unicamentel’attività di programmazione e di controllo sull’espletamento inquestione, prevedendosi che tale servizio possa essere affidatoesclusivamente mediante gara (p. 32).Il ricorso principale.1.- Con il primo motivo si fa valere violazione dell’art.115 c.p.c.La Corte di Appello ha accolto la domanda riconvenzionale sulpresupposto che il comune non l’aveva specificamente contestata, o5 di 7Numero registro generale 1224/2024Numero sezionale 4274/2025Numero di raccolta generale 8680/2026meglio, sul presupposto che le contestazioni fossero troppoData pubblicazione 07/04/2026generiche.Ma, secondo la ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe distintotra fatti costitutivi della domanda, e fatti secondari. Solo rispetto aiprimi vi è onere di contestazione, non rispetto ai secondi. Da questopunto di vista, solo l'inadempimento costituisce fatto primario, postoa base della domanda, mentre conteggi sono fatti secondari.La ricorrente asserisce di avere contestato l'inadempimento, edindica gli atti in cui lo ha fatto, ed osserva di avere tra l'altro assuntouna difesa incompatibile con la mancata contestazione, ossia unadifesa che era significativa invece della contestazione.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 1242 c.c.Il motivo in realtà mira a far dichiarare errato il capo relativo allespese, cui il Comune di Serni è stato condannato a favore di EstraEnergie, nei cui confronti l’ente aveva eccepito una compensazione.Poiché tale compensazione, secondo il ricorrente, sarebbe statanegata, e dunque il Comune di Serni dichiarato soccombente, ne èseguita la condanna alle spese di ltie.Sostiene invece il ricorrente che erroneamente il giudice ha ritenutoche i crediti non fossero compensabili, sul presupposto che fossestata chiesta la compensazione legale, mentre in realtà era dadisporsi quella giudiziale, e dunque, non essendovi i presupposti inordine alla prima, avrebbero potuto esservi quelli per la seconda.3.- Con il terzo motivo si prospetta una non meglio precisata erronea interpretazione della normativa che disciplina ladistribuzione del gas .Secondo il ricorrente la disciplina di rete prevede un complessosistema di accertamento dell’inadempimento, che passa siaOssia il codice di rete impone una serie di meccanismi checomportano che l’accertamento dell’inadempimento debba essere6 di 7Numero registro generale 1224/2024Numero sezionale 4274/2025Numero di raccolta generale 8680/2026fatto in contraddittorio. Il che comporta che l’indennizzo dovuto allaData pubblicazione 07/04/2026società non è automatico.Il giudice di merito non avrebbe dunque tenuto conto invece delcomportamento in malafede della controparte, che non ha rispettatola procedura prevista dal codice di rete.4.- Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c.Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha errato nel compensare lespese verso [OSCURATO:SOCIETA], le cui domande erano state rigettate: IlGiudice di secondo grado pur ritenendo l’appello incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. completamente infondato compensava le spese dilite tra il Comune di Scerni e la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. (p. 22 delricorso).Ritiene il collegio che i motivi sopra esposti meritino unatrattazione in pubblica udienza, avuto riguardo in particolare allaquestione della forma che il contratto di distribuzione debbarivestire, e altresì alla questione della natura imperativa o meno delledisposizioni che prevedono il divieto di gestione diretta della rete. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, il 6/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7