CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16214/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12-Y1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Ministero della Giustizia di proroga del regime di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis O.P. del 19 agosto 2022. In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto di proroga è stato legittimamente emanato in quanto le circostanze in esso evidenziate risultano univocamente indicative della persistente pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi atti a dimostrare la cessazione della sua capacità di collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Salvatore deducendo violazione di legge in relazione all'art. 41 bis co. 2 O.P. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di perdurante pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato, non trascurando le allegazioni difensive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]