CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4439/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa sociale, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, via Emilia n. 88; - ricorrente - 2oZ2 contro 68R [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, C. Mirabello n. 23; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 688/2018, pubblicata il 27 giugno 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ravenna ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Giudice di pace di Faenza e, in totale riforma della sentenza di rigetto di prime cure, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. e condannato l'appellata ZEROCENTO s.c.s. al risarcimento dei danni nei confronti della predetta liquidati in Euro 1.540,08, oltre interessi e spese, nonché alla restituzione di quanto versato in suo favore in esecuzione della sentenza appellata. Per quel che qui ancora interessa, il Tribunale ha deciso osservando che, sebbene il contratto tra le parti non fu firmato, tuttavia il versamento dell'acconto di euro 200,00, richiesto dall'agenzia L'Albero dei Viaggi alla cooperativa a conferma dell'impegno assunto «costituisce in concreto prova della chiara volontà della cooperativa di dar seguito all'ordine già impartito». Ha ritenuto, tra l'altro, che «Le trattative contrattuali risultano improvvisamente interrotte senza alcuna valida giustificazione e l'agenzia ha titolo per pretendere in questa sede il risarcimento dei danni subiti per responsabilità precontrattuale dell'altra, danni che si quantificano nell'importo versato dall'Agenzia, a titolo di penale, al netto dell'acconto ricevuto di euro 200,00, per un totale finale di euro 1540,08. Le deposizioni dei testi, dipendenti della cooperativa, che hanno riferito di non aver mai voluto conferire alcun incarico specifico all'Agenzia, confligge con le risultanze delle prove documentali, giacché il versamento dell'acconto di Euro 200,00 «appare chiaramente quale conferma dell'ordine impartito, e nessun rilievo assume in questa sede una volontà inespressa o comunque non correttamente comunicata all'altra parte, che ha fatto ragionevolmente affidamento sulla conferma dell'ordine da parte del cliente tramite versamento dell'acconto richiesto». Avverso la sentenza del tribunale, la società ZEROCENTO cooperativa sociale ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi. Ha resistito con controricorso la società l'[OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositaYnemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "Omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art.360, c.1, n. 5, c.p.c." la ricorrente impugna il seguente punto di motivazione della decisione impugnata: «Le trattative contrattuali risultano improvvisamente interrotte senza alcuna valida giustificazione e l'agenzia ha titolo per pretendere in questa sede il risarcimento dei danni subiti per responsabilità precontrattuale dell'altra, danni che si quantificano nell'importo versato dall'Agenzia a titolo di penale, al netto dell'acconto ricevuto di euro 200,00, per un totale finale di euro 1540,08». «Le deposizioni dei testi, dipendenti della cooperativa, che hanno riferito di non aver mai voluto conferire alcun incarico specifico all'Agenzia, confligge con le risultanze delle prove documentali, giacché il versamento dell'acconto di Euro 200,00 appare chiaramente quale conferma dell'ordine impartito, e nessun rilievo assume in questa sede una volontà inespressa o comunque non correttamente comunicata all'altra parte, che ha fatto ragionevolmente affidamento sulla conferma dell'ordine da parte del cliente tramite versamento dell'acconto richiesto».I riportati passaggi motivazionali sarebbero frutto del cattivo uso del "prudente apprezzamento" da parte del giudice di appello in quanto dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali sarebbe emersa, in-vece, la "piana conferma" dell'esistenza tra le parti di un negozio qualificabile come "opzione" nonché l'esclusione di una responsabilità precontrattuale della cooperativa sociale Zerocento; addirittura, secondo parte ricorrente, anche dalla documentazione si evincerebbe che tra le parti era intercorsa una opzione, istituto non estraneo alle attività delle agenzie di viaggio in quanto il termine prenotazione nell'ambito dei contratti di turismo, come avvalorato dalla dottrina, è un particolare modo, assai diffuso in alcuni settori del traffico giuridico, di denominare il patto di opzione. La società ricorrente impugna inoltre l'ulteriore passaggio della motivazione secondo cui «la mail successiva confermava appunto l'accettazione della proposta a monte formulata. Né peraltro è pensabile che a pochi giorni dalla partenza, in pieno periodo estivo, [che] la [OSCURATO:PERSONA] consentisse di lasciare indefinito il vincolo per un numero importante di posti su ben n. 4 viaggi». Infine, evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] non era interlocutrice della ricorrente ma dell'agenzia dei viaggi e quindi se l'opzione non fosse stata in concreto praticabile, era quest'ultima che avrebbe darne contezza al cliente. 2. Con il secondo motivo "Violazione/falsa dell'art. 1362 cc in riferimento all'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.; Violazione/falsa dell'art. 1331 cc in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Violazione/falsa dell'art. 1337 cc in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.;" si contesta, in particolare, come violato il criterio ermeneutico di valutazione della "comune intenzione delle parti" (art. 1362 comma 2 c.c.) per aver ritenuto che la somma pagata dalla cooperativa avesse chiaramente la natura di una opzione sia in relazione alle prove documentali sia a quelle testimoniali raccolte; peraltro, la sentenza impugnata avrebbe configurato una responsabilità precontrattuale che non era configurabile nel caso di specie, con conseguente violazione degli artt.1337 e 1331 c.c..3. Con il terzo motivo "Violazione dell'art. 345 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c. inammissibilità della domanda in quanto introdotta per la prima volta in appello. Omessa pronuncia del giudice di appello su una eccezione tempestivamente sollevata dall'odierna ricorrente, allora appellata, in riferimento all'art. 360 c.1 n. 4" la ricorrente denuncia, in particolare, di aver eccepito in appello tempestivamente che la controparte aveva introdotto una domanda nuova; infatti, mentre in primo grado aveva parlato soltanto di responsabilità contrattuale o extracontrattuale e, poi, in appello aveva introdotto il tema della responsabilità precontrattuale, domanda che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile d'ufficio. 4. Preliminarmente vanno esaminati i profili di «improponibilità/inammissibilità» del ricorso sollevati dalla parte controricorrente; essi non meritano accoglimento tenuto conto che, da un canto, sussiste la specifica indicazione dei punti della motivazione contestati in relazione alle norme regolatrici della fattispecie e agli orientamenti giurisprudenziali e di dottrina espressi in proposito ai sensi del criterio imposto dall'art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. e, dall'altro canto, sul punto non ricorrono i termini di cui all'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. 4.1. Venendo ai motivi del ricorso (giova segnalare che essi non sono numerati ma indicati uno di seguito all'altro), per ragioni di priorità logica, va subito esaminato l'ultimo (pag. 27 del ricorso) tenuto conto che parte controricorrente ha debitamente dedotto e allegato di aver introdotto il riferimento alla responsabilità precontrattuale, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado dinanzi al giudice di pace e non, in appello. Motivo che risulta non fondato in quanto, da un canto, parte ricorrente non deduce in modo specifico, trascrivendo o riassumendo il contenuto dei contenuti salienti degli atti, come la controparte aveva concluso sia in prime che in seconde cure; dall'altro canto, emerge dal controricorso che il riferimento alla responsabilità precontrattuale era già stato compiuto in sede di precisazione delle conclusioni, di talché la domanda formulata in appello non presentava, su questo aspetto, profili di novità.Sotto un aspetto più generale, vale considerare che la responsabilità precontrattuale non costituisce un tertium genus di responsabilità, ulteriore rispetto a quelli della responsabilità contrattuale e della responsabilità aquiliana, collocandosi (secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità) nell'alveo della responsabilità aquiliana e pertanto, il riferimento ad essa -con la sua portata meramente qualificatoria e descrittiva - non sarebbe valso ad introdurre novità in una domanda che era già stata proposta dall'agenzia per far valere la responsabilità contrattuale e extracontrattuale della società cooperativa. Vale altresì richiamare il principio secondo cui la mera diversa qualificazione giuridica che non comporti sostituzione o integrazione dei fatti costitutivi della domanda originaria, come avvenuto nel caso di specie, i cui i fatti e le richieste sono rimaste immutate, non integra domanda nuova; in proposito, è stato affermato che in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile, la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (in tal senso, da ultimo: Cass. Sez. 3 29/03/2022 n. 10049; cfr. inoltre in senso conforme Cass. Sez. 5 23/07/2020 n. 15730 e Cass. Sez. 3 15/09/2020 n. 19186). 4.2. Inammissibili sono il primo e il secondo motivo (rispettivamente, illustrati a pag. 14 e a pag. 23 del ricorso) con cui la cooperativa ricorrente - in relazione a plurimi vizi di violazione o falsa applicazione di legge e all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - ha invocato la sussistenza di un negozio qualificabile come "opzione" intercorso tra le parti, con esclusione di una responsabilità precontrattuale della cooperativa sociale nei confronti dell'agenzia di viaggi e nell'evidenziare che non vi sarebbe conflitto tra quanto deposto dai testi e le risultanze documentali, tenuto conto che esse confermerebbero piuttosto che tra le parti fosse intercorsa una "opzione" e sostenuto che si sarebbe violato il criterio ermeneutico di valutazione della "comune intenzione delle parti" (art. 1362, comma 2, c.c. nonché gli artt. 1337 e 1331 c.c. ). Questa Corte ha già e ripetutamente, affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - 27/12/2019 n. 34476). Il Tribunale nella decisione impugnata ha correttamente esercitato il proprio prudente apprezzamento, ritenendo, per un verso che il versamento dell'acconto richiesto di euro 200,00 dall'agenzia di viaggi alla cooperativa sociale, a conferma dell'impegno, costituisse «in concreto prova della chiara volontà della cooperativa di dar seguito all'ordine già impartito» (avente ad oggetto l'acquisto di alcuni biglietti di andata e ritorno sul traghetto per e dalla Sardegna per due gruppi -ciascuno di 30 ragazzi e 2 adulti- per due decadi di luglio 2010) e affermando, per l'altro verso, che «Le trattative contrattuali risultano improvvisamente interrotte senza alcuna valida giustificazione e l'agenzia ha titolo per pretendere in questa sede il risarcimento dei danni subiti per responsabilità precontrattuale dell'altra, danni che si quantificano nell'importo versato dall'agenzia a titolo di penale» alla compagnia di navigazione Moby line. Ha inoltre aggiunto che quanto dichiarato dai «testi, dipendenti della cooperativa, che hanno riferito di non aver mai voluto conferire alcun incarico specifico all'agenzia, confligge con le risultanze delle prove documentali, giacché il versamento dell'acconto di Euro 200,00 appare chiaramente quale conferma dell'ordine impartito, e nessun rilievo assume in questa sede una volontà inespressa o comunque non correttamente comunicata all'altra parte, che ha fatto ragionevolmente affidamento sulla conferma dell'ordine da parte del cliente tramite versamento dell'acconto richiesto». Infine, ha concluso che «la mail successiva confermava appunto l'accettazione della proposta a monte formulata. Né peraltro è pensabile che a pochi giorni dalla partenza, in pieno periodo estivo, la [OSCURATO:PERSONA] consentisse di lasciare indefinito il vincolo per un numero importante di posti su ben n. 4 viaggi» di andata e ritorno sul traghetto per la Sardegna. 5. In conclusione, il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se