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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17894/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che è intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura cautelare carceraria in atto applicata per l'illegale detenzione di numerose armi e munizioni da guerra con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale ha evidenziato che la richiesta per cui è giudizio è reiterazione di una precedente di circa un mese con medesimo contenuto.

Ha quindi rilevato che, anche a voler ritenere sussistenti elementi di novità, essi vanno circoscritti all'accordo tra le parti per la definizione con patteggiamento e alla lettera contenente dichiarazione confessoria depositata in udienza.

Ha quindi affermato che la misura di restrizione domiciliare, pur da eseguirsi in un domigilio lontano dal luogo di commissione del reato, è misura del tutto inadeguata in ragione della quantità e qualità delle armi e munizioni detenute dall'imputato.

In assenza di qualsivoglia elemento in merito all'origine delle armi e all'approvvigionamento v'è il pericolo che l'imputato, se fosse sostituita la misura carceraria, potrebbe reiterare i gravissimi comportamenti.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

Il Tribunale ha formulato la prognosi negativa sulla personalità dell'imputato esclusivamente sulla base della contestazione mossa nei suoi confronti.

Non ha infatti tenuto conto dello stato delle armi, tutte sottoposte a sequestro; della effettuata perquisizione presso l'appartamento in Sardegna, che ha dato esito negativo; l'intervenuta resipiscenza dell'imputato; il tempo trascorso in detenzione carceraria, che ha inciso sulla determinazione di rendere dichiarazioni confessorie; la sopravvenuta chiusura delle indagini preliminari e il già intervenuto accordo per la definizione del processo con patteggiamento.

Il Tribunale ha poi trascurato lo stato di salute dell'imputato, che durante la detenzione ha subito un peggioramento.

In riferimento alla adeguatezza della misura il Tribunale ha reso una motivazione apparente non descrivendo i rischi in concreto sussistenti qualora venisse disposta la sostituzione della custodia cautelare carceraria con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha adeguatamente motivato e ha ricordato come analoga richiesta fosse stata respinta in precedenza a breve distanza temporale dalla riproposizione.

Ha quindi valutato gli unici elementi di novità e ha dato conto di come essi non abbiano la forza di incidere su un quadro di gravità indiziaria e di pericolosità cautelare già definito e consolidato.

Di particolare rilievo, nel complesso della motivazione, è l'affermazione del Tribunale che, in assenza di qualsivoglia notizia in ordine alla provenienza e ai canali di approvvigionamento delle armi, il giudizio sul pericolo di cd. reiterazione criminosa e di assoluta adeguatezza della misura carceraria non è indebolito dalle prospettazioni difensive.

Il ricorso, lungi dal prospettare vizi della motivazione o comunque della decisione impugnata, ha operato una diversa valutazione del materiale informativo ma a questa prospettiva, di mero merito, non può essere piegato il controllo di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che è intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura cautelare carceraria in atto applicata per l'illegale detenzione di numerose armi e munizioni da guerra con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha evidenziato che la richiesta per cui è giudizio è reiterazione di una precedente di circa un mese con medesimo contenuto. Ha quindi rilevato che, anche a voler ritenere sussistenti elementi di novità, essi vanno circoscritti all'accordo tra le parti per la definizione con patteggiamento e alla lettera contenente dichiarazione confessoria depositata in udienza. Ha quindi affermato che la misura di restrizione domiciliare, pur da eseguirsi in un domigilio lontano dal luogo di commissione del reato, è misura del tutto inadeguata in ragione della quantità e qualità delle armi e munizioni detenute dall'imputato. In assenza di qualsivoglia elemento in merito all'origine delle armi e all'approvvigionamento v'è il pericolo che l'imputato, se fosse sostituita la misura carceraria, potrebbe reiterare i gravissimi comportamenti. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale ha formulato la prognosi negativa sulla personalità dell'imputato esclusivamente sulla base della contestazione mossa nei suoi confronti. Non ha infatti tenuto conto dello stato delle armi, tutte sottoposte a sequestro; della effettuata perquisizione presso l'appartamento in Sardegna, che ha dato esito negativo; l'intervenuta resipiscenza dell'imputato; il tempo trascorso in detenzione carceraria, che ha inciso sulla determinazione di rendere dichiarazioni confessorie; la sopravvenuta chiusura delle indagini preliminari e il già intervenuto accordo per la definizione del processo con patteggiamento. Il Tribunale ha poi trascurato lo stato di salute dell'imputato, che durante la detenzione ha subito un peggioramento. In riferimento alla adeguatezza della misura il Tribunale ha reso una motivazione apparente non descrivendo i rischi in concreto sussistenti qualora venisse disposta la sostituzione della custodia cautelare carceraria con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha adeguatamente motivato e ha ricordato come analoga richiesta fosse stata respinta in precedenza a breve distanza temporale dalla riproposizione. Ha quindi valutato gli unici elementi di novità e ha dato conto di come essi non abbiano la forza di incidere su un quadro di gravità indiziaria e di pericolosità cautelare già definito e consolidato. Di particolare rilievo, nel complesso della motivazione, è l'affermazione del Tribunale che, in assenza di qualsivoglia notizia in ordine alla provenienza e ai canali di approvvigionamento delle armi, il giudizio sul pericolo di cd. reiterazione criminosa e di assoluta adeguatezza della misura carceraria non è indebolito dalle prospettazioni difensive. Il ricorso, lungi dal prospettare vizi della motivazione o comunque della decisione impugnata, ha operato una diversa valutazione del materiale informativo ma a questa prospettiva, di mero merito, non può essere piegato il controllo di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.
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