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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 15291/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano, in parzialc riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 05.12.2023, a seguito di concordato in appello, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 7 di reclusione ed'uro 40.000 di multa, dichiarando inammissibili, per espressa rinuncia, tutti gli ulteriori motivi d gravame. 2.Avverso tale sentenza, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso p r cassazione, deducendo tre motivi attinenti a questioni di inutilizzabilità probatoria, ed in parti :olare: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 35 del D.L /o. 108/2017, per inutilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite mediante 0.E.I.; - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 415 bis c )d.proc.pen. e 36 del D.Lvo. 108/2017, per inosservanza dell'obbligo di inserire il contenut) della "chat" acquisite mediante O.E.I. nel fascicolo per il dibattimento, contestualment( alla notifica dell'avviso ex art 415 bis cod.proc.pen.; - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 430 cod.proc„pen., per aver erroneamente ritenuto che tali acquisizioni fossero avvenute successivamente al 'emissione del decreto di citazione a giudizio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve richiamarsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha applicato la pena su richiesti delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. è inammissibile, se proposto per motivi diversi dall'applicazione di pene illegali, quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di impugnazione in funzione dell'accordo sulla pena.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, «in tema di concordati in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c Dcl. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ìl concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità iella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/20 L8, Gueli, Rv. 272969 - 01) Il ricorrente, nel giudizio di appello, ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di impugnazione diversi dalla richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'ad 62-bis c.p., limitando così il perimetro cognitivo della Corte territoriale al solo punto della d ?terminazione della pena.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanchsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle annnner de.

Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano, in parzialc riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 05.12.2023, a seguito di concordato in appello, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 7 di reclusione ed'uro 40.000 di multa, dichiarando inammissibili, per espressa rinuncia, tutti gli ulteriori motivi d gravame. 2.Avverso tale sentenza, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso p r cassazione, deducendo tre motivi attinenti a questioni di inutilizzabilità probatoria, ed in parti :olare: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 35 del D.L /o. 108/2017, per inutilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite mediante 0.E.I.; - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 415 bis c )d.proc.pen. e 36 del D.Lvo. 108/2017, per inosservanza dell'obbligo di inserire il contenut) della "chat" acquisite mediante O.E.I. nel fascicolo per il dibattimento, contestualment( alla notifica dell'avviso ex art 415 bis cod.proc.pen.; - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 430 cod.proc„pen., per aver erroneamente ritenuto che tali acquisizioni fossero avvenute successivamente al 'emissione del decreto di citazione a giudizio. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve richiamarsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha applicato la pena su richiesti delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. è inammissibile, se proposto per motivi diversi dall'applicazione di pene illegali, quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di impugnazione in funzione dell'accordo sulla pena. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, «in tema di concordati in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c Dcl. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ìl concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità iella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/20 L8, Gueli, Rv. 272969 - 01) Il ricorrente, nel giudizio di appello, ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di impugnazione diversi dalla richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'ad 62-bis c.p., limitando così il perimetro cognitivo della Corte territoriale al solo punto della d ?terminazione della pena. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanchsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle annnner de. Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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