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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05095/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino ha revocato - su richiesta della locale Procura della Repubblica - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale in sede del 14/6/2010, irrevocabile il 2/11/2010, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato (minacce e lesioni, commesse il 13/10/2013, accertate con sentenza del 2/3/2020, definitiva il 16/10/2020), ai sensi dell'art. 168 n. 1 cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando erronea applicazione della legge penale con riferi- mento agli artt. 101 e 168 n. 1 cod. pen.

Si duole il ricorrente che sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, sebbene nel caso di specie il nuovo reato non sia della stessa indole di quello per il quale era stato concesso il beneficio, essendo demandata al giudice la valutazione discrezionale circa la sussistenza o meno dell'affinità di indole.

Invero, la disposizione dell'art. 101 cod. pen. è riferita ai "reati della stessa indole", e non si giustifica una limitazione di tale nozione alle sole contravvenzioni, come ha ritenuto il giudice dell'esecuzione, pur in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati contrastanti con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

In tali termini, ex multis, Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta e altri, Rv. 273453; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679.

A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enun- ciato normativo, si è osservato: «Nell'espressione "delitto ovvero contravven- zione della stessa indole", contenuta nell'art. 168 primo comma cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615).

5. Ne consegue la declaratcsria di inammissibilità del ricorso, con le conse- guenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino ha revocato - su richiesta della locale Procura della Repubblica - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale in sede del 14/6/2010, irrevocabile il 2/11/2010, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato (minacce e lesioni, commesse il 13/10/2013, accertate con sentenza del 2/3/2020, definitiva il 16/10/2020), ai sensi dell'art. 168 n. 1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando erronea applicazione della legge penale con riferi- mento agli artt. 101 e 168 n. 1 cod. pen. Si duole il ricorrente che sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, sebbene nel caso di specie il nuovo reato non sia della stessa indole di quello per il quale era stato concesso il beneficio, essendo demandata al giudice la valutazione discrezionale circa la sussistenza o meno dell'affinità di indole. Invero, la disposizione dell'art. 101 cod. pen. è riferita ai "reati della stessa indole", e non si giustifica una limitazione di tale nozione alle sole contravvenzioni, come ha ritenuto il giudice dell'esecuzione, pur in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati contrastanti con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. In tali termini, ex multis, Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta e altri, Rv. 273453; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679. A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enun- ciato normativo, si è osservato: «Nell'espressione "delitto ovvero contravven- zione della stessa indole", contenuta nell'art. 168 primo comma cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615). 5. Ne consegue la declaratcsria di inammissibilità del ricorso, con le conse- guenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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