CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 21012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORDINO, (studio legale ELLED), rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in \ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, pressoNumero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende;- controricorrente -nonchè controD'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso l'ordinanza n. 25673/2021 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.25673/2021, relativa al ricorso RG 3789/2020, pubblicata indata 22/09/2021 - con riferimento al ricorso per cassazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione nei confronti delconfronti di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BertiniGiulia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'impugnazione dellasentenza n. 158/2019 della Corte di appello di Napoli, depositatail 17/12/2019 - emetteva il seguente dispositivo: «Dichiarainammissibile il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoRic. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.»Per mero errore materiale dopo l'epigrafe dell’ordinanza èstato allegato il file della motivazione relativa al ricorso RG3129/2020, deciso da questa Corte in data 04/05/2021 conordinanza n. 25671/2021, come si evince dalla stessa ordinanza,al posto del file relativo alla motivazione del ricorso RG n.3789/2020.La società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha presentatoistanza di correzione dell’errore materiale.Disposto il rinvio a nuovo ruolo per la riconvocazione delCollegio nella composizione che aveva trattato il ricorsooriginario all’adunanza del 04/05/2021, il ricorso per correzionedell’errore materiale è pervenuto all’odierna adunanza. Ilfallimento ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.- Questa Corte ha recentemente affrontato il tema dellacorrezione dell'errore materiale e dei confini in cui contenerlo,avuto riguardo alla emissione di provvedimenti predisposti inmaniera informatica. Ha statuito che «Il procedimento dicorrezione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt.287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difettodi corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materialerappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo delprovvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche infunzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nelprovvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale acontenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoriadi carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Puòinoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nelredigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore diRic. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022sostituzione del "file" informatico, abbia commesso uno scambiodi provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire,ad un'epigrafe pertinente, uno "svolgimento del processo", dei"motivi della decisione" ed un dispositivo afferenti ad unadiversa controversia decisa in data coeva nei confronti dellestesse parti: in tal caso, infatti, l'estensione della correzione nonintegra il deposito di una decisione affatto distinta, la qualeverrebbe interamente sostituita a quella corretta.» (Cass. n.4319/2019; conf. Cass. n. 16222/2020; Cass. n. 16087/2021),così superando un precedente diverso orientamento (cfr., dicontro, Cass. n. 2815/2016; Cass. n. 12035/2011).Può, invero, farsi ricorso a tale procedimento quando ilgiudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un meroerrore di sostituzione del "file" informatico, abbia commesso unoscambio di provvedimenti nella fase di impaginazione – comenel caso in esame - facendo seguire, ad un'epigrafe pertinente,la parte motiva dell'ordinanza ("ritenuto che...considerato che")afferente ad una diversa controversia concernente unprocedimento registrato con altro numero e deciso nella stessacamera di consiglio.2. - Che trattasi, nel caso in esame, all'evidenza di un meroerrore materiale nello scambio dei files informatici risulta: i) dalfatto che la parte motiva ("ritenuto che...considerato che")afferisce ad una diversa controversia, concernente unprocedimento registrato con altro numero, deciso nella stessacamera di consiglio del 04/05/2021 e pubblicato nei confrontidelle parti effettive del relativo procedimento con ordinanza n.25671/2021, sempre in data 22.09.2021; ii) dalla diversità delprovvedimento impugnato, correttamente individuato,nell'epigrafe dell’ordinanza, nella sentenza n. 158/2019 dellaCorte di appello di Napoli, depositata il 17/12/2019, mentre nelRic. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022file erroneamente allegato viene individuato nel decreto delTribunale di Monza; iii) dalla diversità dei soggetti: [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione contro [OSCURATO:PERSONA] SRLin liquidazione, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] indicati nell'epigrafe corretta dell’ordinanzada emendare, Comune di Venezia contro [OSCURATO:PERSONA] HotelSRL in liquidazione, desumibili dal file erroneamente inserito.Trattasi, quindi, di un errore di collazione rilevabile ictu oculi giàcon il semplice raffronto dell'intero contenuto del provvedimentoafferente ad una controversia che si è effettivamente svolta econclusa con differenti parti e concernente un procedimentoregistrato con altro numero.Non si tratta, dunque, di motivazione e dispositivo diversirispetto a quelli redatti dal relatore e condivisi dal Presidente, aseguito della decisione dell’adunanza collegiale svoltasi il04/05/2021, nella medesima composizione di quella convocataper l’odierna adunanza per l’esame del presente ricorso, madell'errore nella stampa del relativo file che può essereemendata con la procedura di correzione di errore materialesostituendo il file erroneamente inserito con quello corretto,senza alcuna variazione.Osserva la Corte che è l’ errore nell'espressione e non nelpensiero, dovuto a disattenzione o svista, che può dare ingressoal procedimento di correzione, sicchè - anche secondo lamigliore dottrina - esulano dal campo di applicazione di questoprocedimento i vizi che attengono alla formazione della volontàe al processo di manifestazione della stessa, rimanendo spaziosolo per quanto è involontario o si riferisce ad elementi che sonosottratti a qualunque forma di valutazione come nel caso disemplice di semplice sostituzione di files, conseguente ad errore,Ric. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022senza alcuna modifica degli stessi - come attestabile edrelatore- senza alcuna incidenza sul relativo contenuto di quelloeffettivo che sostituisce integralmente quello erroneamenteinserito dopo l'epigrafe della sentenza.3. - Va, conseguentemente, disposta la correzionedell’ordinanza con l'inserimento, dopo l'epigrafe dell’ordinanza,del file originario in luogo di quello erroneamente inserito, il cuicontenuto viene di seguito trascritto:«[OSCURATO:PERSONA]:La società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha propostoricorso per cassazione con un mezzo avverso la sentenza della Cortedi appello di Napoli, in epigrafe indicata, che ha confermato ilfallimento della medesima società dichiarato dal Tribunale diAvellino in data 26/6/2019. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare ha replicato concontroricorso.La Corte distrettuale, nel respingere il reclamo, per quantointeressa, ha confermato la valutazione compiuta in primo grado,secondo la quale, nonostante l’attivo iscritto al bilancio della societàin liquidazione fosse ben superiore alle passività (euro 2.874.176=),per un verso l’attivo risultava costituito quasi esclusivamente darimanenze, appostate in bilancio per euro 3.171.000=, e creditiappostati per euro 1.399.694=, i cui valori non apparivano fondati suelementi di riscontro circa la loro effettiva consistenza e stima, e perl’altro ricorrevano elementi tipicamente presuntivi di carenza diliquidità, come i pignoramenti con esito negativo posti in essere dailavoratori, la presumibile difficile realizzazione dei crediti, posto chenel bilancio 2017 risultavano esigibili crediti per euro 2.880.742=,Ric. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022mentre i ricavi nell’anno successivo ammontavano ad euro 558.562=,cioè ad un sesto dell’astrattamente realizzabile.In particolare la Corte di appello ha affermato che le poste iscrittein bilancio non costituivano prova assoluta della veridicità dei dati inrelazione ad elementi che necessitavano del prudente apprezzamentoe cioè, i crediti, circa il loro presumibile realizzo, e le rimanenze, inrelazione alla stima del valore di mercato, da commisurarsi alla loroappetibilità e facilità liquidatoria; ha soggiunto che in merito allarimanenze era stato offerto al tribunale «un elenco molto generico edinforme, contenente il numero dei beni, privi di una qualsiasidescrizione e stimato ad un valore di cd. “prezzo medio” che appareontologicamente approssimativo» ed ha concluso che ciò erainverosimile, alla luce della importante portata del valore dellerimanenze, che da solo avrebbe consentito di spostare in negativol’equilibrio tra attivo e passivo. Sul punto ha anche osservato che lostesso liquidatore, sottoscrittore della bozza di inventario di cui sopra,recante la data del 18/6/2019, appena un mese dopo, e cioè il24/7/2019, aveva riferito ai curatori in sede di interrogatorio che “siriservava di riferire, dopo aver parlato con i consulenti, in ordine adeventuali rimanenze” avvalorando ancor di più i dubbi circal’esistenza e la consistenza di dette rimanenze.La società ricorrente ed il Fallimento hanno depositato memorie.É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art.380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art.5 della legge fallimentare, richiamato inRic. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022combinato disposto l’art.2697 cod.civ., e degli artt. 112 e 116cod.proc.civ.La ricorrente sostiene che il fallimento sarebbe stato dichiaratoritenendo immotivatamente non attendibili i dati contabili, laddove ibilanci di esercizio depositati erano caratterizzati da equilibriofinanziario e contabile ed assumevano valore probatorio. Lamentainoltre che non era stata valutata l’esistenza reale o meno dellerimanenze di magazzino.Lamenta ancora la violazione dell’onere della prova perché ilgiudice - a suo dire - doveva assumere iniziative, compresa eventualeCTU, per accertare sul piano contabile la ricorrenza dei presuppostidi decozione in merito all’effettivo ammontare delle poste attive epassive.Contesta che l’esito negativo delle azioni esecutive presso terzipossa considerarsi decisivo per dedurre la sintomaticità dello stato diilliquidità perché i tentativi vennero eseguiti presso la sede legale, inAvellino, e non presso la sede operativa in Forlì e sul punto introduceuna denuncia per omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, primocomma, n.5, cod.proc.civ., senza tuttavia illustrare con la dovutaspecificità quando ed in che termini i fatti anzidetti vennero sottopostiai giudici di merito, con palesi ricadute in termini di inammissibilità.Insiste sul fatto che le passività non superavano la somma di euro300.000,00= e che la società godeva di ottima salute finanziaria epoteva contare su una liquidità di pronto e facile realizzo.2. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è in parteinammissibile - poichè, sotto spoglie di una critica in iure, si risolvein un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto in ordine aglielementi che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto sintomaticiRic. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022dell'insolvenza della società. Giuridicamente è altresì, comunque,infondato.3. È opportuno rammentare che «Quando la società è inliquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazionedell’art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se glielementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurarel’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò inquanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sulmercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere alsoddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, edalla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è piùrichiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività,di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfarele obbligazioni contratte.» (Cass. n. 25167 del 07/12/2016; Cass. n.24660 del 05/11/2020) ed il Collegio del reclamo ha espressamenteconsiderato che la società debitrice si trovava in stato di liquidazionee in questa prospettiva ne ha valutato la condizione di insolvenza,ritenendo che gli elementi attivi – ritenuti inattendibili conmotivazione esauriente e giuridicamente corretta - non avrebberoconsentito l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali; la criticain esame da un lato è volta a considerare elementi che in una simileprospettiva non assumevano alcuna importanza (quale l’ammontaredegli inadempimenti conclamati o altri fatti esteriori atti a dimostrarel'incapacità della società di soddisfare regolarmente le proprieobbligazioni), dall'altro sostiene che la fallita godeva di “ottima salutefinanziaria” e poteva contare su una liquidità di pronto e facilerealizzo tale da consentirle di soddisfare in poco tempo le sue debenze(fol. 10 del ric.) e intende così contestare l'accertamento del rapportoRic. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022fra attivo e passivo fallimentare compiuto dalla Corte di meritorispetto all'epoca in cui lo stesso era stato fatto e al risultato raggiunto;l'accertamento dello stato di insolvenza, tuttavia, doveva esserecompiuto con riferimento alla situazione esistente alla data dellasentenza dichiarativa di fallimento (Cass. n. 19790 del 5/10/2015); ilrisultato di questo accertamento rientra poi nel novero degliaccertamenti di fatto di pertinenza della Corte di merito ed ècensurabile in questa sede di legittimità esclusivamente sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formaledelle argomentazioni svolte (Cass. n. 7252 del 27/3/2014; Cass. n.6978 dell’11/3/2019).A ciò va aggiunto che - contrariamente a quanto sembra assumerela ricorrente – «Il bilancio di una società di capitali regolarmenteapprovato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresasoggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., inordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento èaffidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua diogni altro elemento acquisito agli atti di causa.» (Cass. n. 3190 del18/02/2016; Cass. 6547 del 14/03/2013) perché l'art. 2709 cod. civ.,nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle impresesoggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone unapresunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo;pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, cosìpossono essere liberamente valutate dal giudice del merito, allastregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativoapprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientementemotivato.Ric. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022-10-Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022Nel caso in esame, la Corte di appello, così come prima ilTribunale, ha proceduto all’articolato approfondimento istruttoriod’ufficio circa l’ammontare dell’attivo, sia considerando ilgrandemente ridotto realizzo dei crediti appostati nell’annoprecedente, sia valutando l’elenco “generico ed informe” dellerimanenze prodotto dalla società, ritenuto inidoneo a dare contezzadell’effettivo corrispondenza della valorizzazione al prezzo dipossibile realizzo della merce, sia acquisendo le dichiarazioni delliquidatore in merito, che lungi dal confortare la tesi della ricorrente,ebbero a confermare la aleatorietà della valutazione del magazzino,circostanze che la ricorrente trascura del tutto nel proporre la censura,dimostrando di non avere nemmeno colto la complessitàdell’accertamento compiuto dalla Corte partenopea e la ratiodecidendi, con evidenti ricadute sull’inammissibilità della doglianza,anche laddove lamenta del mancato espletamento di una CTU.Va infine rammentato che nel giudizio di opposizione alladichiarazione di fallimento l’accertamento dello stato d'insolvenzasottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore,oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computonon si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formatoma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabilio in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando(e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconoscaincidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, icespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o dimercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati perestinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - diregola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase dellaRic. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022-11-Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/2022liquidazione in cui la stessa si trovi - come nel presente caso - rendacompatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali edell'avviamento (Cass. n. 23437/17): la Corte distrettuale si è attenutaa questi criteri e la censura va disattesa.4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nellamisura liquidata in dispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, sensi dell’art.13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13(Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 100,00= peresborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del15%, ed accessori di legge;- Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, il giorno 4 maggio 2021.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])»Ric. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022-12-Numero registro generale 339/2022Numero sezionale 5984/2022Numero di raccolta generale 21012/2022Data pubblicazione 01/07/20224. – In conclusione, va ordinata la correzione dell’erroremateriale e va pertanto disposto che nella ordinanza n.25673/2021, relativa al ricorso RG 3789/2020, pubblicata indata 22/09/2021, dopo l'epigrafe dell’ordinanza sia inserita, insostituzione della originaria motivazione e dispositivo, lamotivazione e il dispositivo corretti sopra riportati sub 3.-.Va disposto, altresì, che la correzione sia annotata, a curadella Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza,riportando l'integrale contenuto della correzione.P.Q.M.La Corte dispone che nella ordinanza n. 25673/2021, relativaal ricorso RG 3789/2020, pubblicata in data 22/09/2021, dopol'epigrafe dell’ordinanza sia inserita, in sostituzione dellamotivazione e dispositivo, la motivazione e il dispositivo correttisopra riportati.Va disposto, altresì, che la correzione sia annotata, a curadella Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza,riportando l'integrale contenuto della correzione.Così deciso in Roma, camera di consiglio del 9 giugno 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Ric. 2022 n. 00339 sez. M1 - ud. 09-06-2022-13-