CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08730/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e finisce per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito, senza l'indicazione di specifici vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni commesse dal condannato, il quale non era risultato presente nella sua abitazione nella fascia oraria prevista in due occasioni. Tale circostanza aveva reso impossibile la notifica della diffida del magistrato di sorveglianza alla luce delle informazioni fornite dai vicini, i quali avevano dichiarato di non averlo incontrato per mesi. Nel loro complesso, le violazioni e le informazioni acquisite sono state considerate sintomatiche dell'inadeguatezza della misura concessa a perseguire gli obiettivi di risocializzazione a causa dell'inaffidabilità del condannato Si tratta di valutazione pienamente rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 ge