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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 ottobre 2025

Cassazione n. 28477/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 12831-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; - controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 10231 del 2024, pubblicata il 19 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata ai ricorrenti in data 21 agosto 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 12831/2025 Numero sezionale 85/2025 Numero di raccolta generale 28477/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.

Data pubblicazione 27/10/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore del Comune di Canosa di Puglia, in euro 2.700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 27 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 12831-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; - controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 10231 del 2024, pubblicata il 19 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata ai ricorrenti in data 21 agosto 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 12831/2025 Numero sezionale 85/2025 Numero di raccolta generale 28477/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 27/10/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore del Comune di Canosa di Puglia, in euro 2.700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 27 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5
Sentenza Cassazione n. 28477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris