CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21149/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3378/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, via degli Scialoja n. 18 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL] ) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL] ), e [OSCURATO:PERSONA]( cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia (pec.: [OSCURATO:EMAIL]) ; [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 1248/2020, depositata il 24 giugno 2020, della Commissione tributaria regionaledella Calabria; Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 14 febbraio 2014, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, per l’Agenzia delle Entrate, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte accolga il primo motivo del ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 1248/2020, depositata il 24 giugno 2020 , la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 13/1T/4964/000/P001) recante tassazione, per enunciazione in un verbale di assemblea presentato per la registrazione, di un finanziamento infruttifero intercorso tra socio e società. 1.1 – Il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado di giudizio, così rilevando, in sintesi, che: - legittimamente l’Agenzia aveva sottoposto a tassazione proporzionale di registro (3%) il finanziamento soci che, perfezionatosi per contratto verbale, risultava enunciato nel verbale di assemblea nel quale si deliberava la ricostituzione del capitale sociale dietro rinuncia alla restituzione del finanziamento, e ciò indipendentemente dalla «cessazione degli effetti dell'accordo difinanziamento non registrato»; -detto finanziamento, peraltro, non era riconducibile al campo di applicazione dell’IVA –con conseguente prospettabilità del principio di alternatività di detta imposta con quella di registro – siccome trattandosi di finanziamento infruttifero. 2. –[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso espone i seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 2, deducendo, in sintesi, che –avendo il finanziamento soci (dell’importo di € 10.000.000,00) già formato oggetto di rinuncia nel verbale di assemblea ordinaria della società, dietro sua imputazione a «versamento in conto futuro aumento del capitale sociale», e (così) a riserva liberamente disponibile per la società –la sua enunciazione nel verbale di assemblea straordinaria - che, presentato per la registrazione, giustappunto recava la delibera di aumento del capitale sociale che veniva integralmente sottoscritto, e liberato, dietro utilizzazione del citato finanziamento– non avrebbe potuto dar titolo alla liquidazione dell’imposta di registro in relazione all’atto enunciato i cui effetti erano già cessati e, ad ogni modo, cessavano al momento della liberazione del sottoscritto aumento del capitale sociale; 1.2 –col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale si era dedotto che – in ragione della già intervenuta rinuncia al finanziamento in sede di assemblea ordinaria recante approvazione del bilancio di esercizio – l’unico atto che formava oggetto di enunciazione, nel verbale di assemblea straordinaria presentato per la registrazione, si identificava col conferimento del socio, atto questo suscettibile di tassazione solo in misura fissa; 1.3 –il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione, per ultrapetizione, dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo la ricorrente che – tanto nell’atto impositivo oggetto di contestazione quanto nelle difese hinc et hindesvolte in corso di giudizio – nessuna delle parti aveva messo in discussione che, nella fattispecie, venisse in considerazione un finanziamento fruttifero, finanziamento che la stessa Agenzia aveva escluso dal campo di applicazione dell’Iva (solo) in ragione della natura soggettiva delle parti in quanto l’operazione non riconducibile allo svolgimento di attività bancaria o finanziaria; così che –nel rilevare la natura non onerosa dell’operazione (in quanto mutuo infruttifero) –il giudice del gravame aveva pronunciato oltre i limiti della domanda, e delle eccezioni, proposte dalle parti, escludendo dal campo di applicazione dell’IVA (e dal principio di alternatività Iva/registro) un’operazione che diversamente vi andava ascritta; 1.4 – col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,art. 3, comma 2, n. 3, ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, sull’assunto che, sinanche secondo la prospettazione desumibile della gravata sentenza, il giudice avrebbe dovuto rilevare l’applicabilità, nella fattispecie, del principio di alternatività Iva/Registro, seppur il finanziamento soci infruttifero. 2. – Il primo motivo di ricorso – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi –è fondato, e va accolto. 3. – Come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato che l a tassazione proporzionale di registro (3%), per enunciazione (nel verbale di assemblea presentato per la registrazione) di un finanziamento soci, perfezionatosi per contratto verbale, doveva ritenersi legittima indipendentemente dalla «cessazione degli effetti dell'accordo di finanziamento non registrato». In disparte che la pronuncia di legittimità evocata(Cass. 30 giugno 2010, n. 15585) si risolve nell’enunciazione del principio di diritto secondo il quale l’atto enunciato (il finanziamento soci) risultava legittimamente tassato per enunciazione (nella delibera societaria recante il ripianamento perdite ) « a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento», la Corte, più di recente, ha specificamente, e condivisibilmente, statuito che la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, così integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986( Cass., 8 febbraio 2023, n. 3841 cui adde Cass., 18 gennaio 2024, n. 1960; v. altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432). In particolare, si è rilevato che – laddove il (preesistente) finanziamento del socio abbia formato oggetto di rinuncia (alla restituzione), per imputazione definitiva « a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio», così determinandone l’estinzione - la cessazione degli effetti del finanziamento è riconducibile (proprio) all'atto enunciante, con conseguente applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 2, alla cui stregua «L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.».E si è, quindi, rimarcato che (solo) un’utilizzazione parziale del credito alla restituzione della somma (già) mutuata – con corrispondente permanenza di un debito restitutorio in capo alla società (per mutuo) –può venire in considerazione nella tassazione di registro per enunciazione (di un contratto verbale) , avuto riguardo (proprio) alla parte del finanziamento che, non utilizzata a sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, risulti tuttora oggetto del finanziamento (oneroso o meno) concesso dal socio. 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della sopravvenienza, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi ; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; - compensa, tra le parti, le s