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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26884/2026

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28/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall' art. 640 cod. pen.;ritenuto che il primo motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento (vedi p.4-5 della sentenza) fondatosulla ricostruzione degli artifici e raggiri posti in essere:che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula daipoteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.229369);che il secondo motivo in punto 131-bis cod. pen. è manifestamenteinfondato alla luce delle plurime condanne già riportate e richiamate dal giudicedi appello;che infine la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare lapena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie -non ricorre;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall' art. 640 cod. pen.;ritenuto che il primo motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento (vedi p.4-5 della sentenza) fondatosulla ricostruzione degli artifici e raggiri posti in essere:che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula daipoteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.229369);che il secondo motivo in punto 131-bis cod. pen. è manifestamenteinfondato alla luce delle plurime condanne già riportate e richiamate dal giudicedi appello;che infine la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare lapena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie -non ricorre;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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