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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1999

Cassazione n. 47965/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/06/1999 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31688_22 Rilevato che la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90, alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e € 20.000,00 di multa, in ordine alla detenzione per fini di spaccio di grammi 3.016,65 della sostanza stupefacente di tipo cocaina (pari a 17.844,8 dosi medie singole), per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in data 9 marzo 2021, in Modena.

Rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, i vizi di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 59 comma 2 cod.pen. in relazione alla conoscenza della circostanza aggravante e con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termine di mera equivalenza.

Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.

Fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna ( Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 - 01) ed avendo argomentato l'ignoranza colpevole tenuto conto delle circostanze di fatto (dimensione del pacco, luogo di occultamento e somma di denaro ricevuta per il trasporto, cfr. pag. 2).

Considerato che il secondo motivo appare inammissibile avendo la corte territoriale confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza sulla scorta degli elementi ex art 133 cod.pen. (confessione interessata e minimizzata).

In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 225 novembre 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/06/1999 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31688_22 Rilevato che la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90, alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e € 20.000,00 di multa, in ordine alla detenzione per fini di spaccio di grammi 3.016,65 della sostanza stupefacente di tipo cocaina (pari a 17.844,8 dosi medie singole), per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in data 9 marzo 2021, in Modena. Rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, i vizi di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 59 comma 2 cod.pen. in relazione alla conoscenza della circostanza aggravante e con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termine di mera equivalenza. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. Fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna ( Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 - 01) ed avendo argomentato l'ignoranza colpevole tenuto conto delle circostanze di fatto (dimensione del pacco, luogo di occultamento e somma di denaro ricevuta per il trasporto, cfr. pag. 2). Considerato che il secondo motivo appare inammissibile avendo la corte territoriale confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza sulla scorta degli elementi ex art 133 cod.pen. (confessione interessata e minimizzata). In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 225 novembre 0
Sentenza Cassazione n. 47965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris