CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG dott. P [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l ’ annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli , con ordinanza in data 2 3 ottobre 2025, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, respingeva l’istanza di ricusazione dei componenti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avanzata nell’interesse dell’imputatoDi [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 110 416-bis cod. pen. ed altro. Riteneva la Corte di appello che le valutazioni espresse dai componenti del collegio nella sentenza che aveva definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non avessero determinato una anticipazione del giudizio da esprimere nel successivo procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avver s o dett a ordinanza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo , con un unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., nonché apparenza, illogicit à ed assenza della motivazione; ricostruite le scansioni del procedimento nel contesto del quale era intervenuta una prima dichiarazione di astensione degli stessi componenti del Collegio respinta dal Presidente del Tribunale ed una successiva istanza di ricusazione respinta in appello con provvedimento annullato dalla Corte di cassazione(Sez. 6, n. 19416 del 29/04/2025, Rv. 288095 -01), la difesa esponeva che il Tribunale, nel motivare la sentenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 5,aveva compiuto apprezzamenti circa il merito della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] pur estraneo al processo, con conseguente assunzione di una decisione pregiudicante l’imparzialità; sul punto la decisione della Corte di appello doveva ritenersi affetta da apparenza, illogicità e contraddittorietà e ne chiedeva, conseguentemente, l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innan zi tutto premesso che l ’annullamento disposto dalla Corte di cassazione è intervenuto su un profilo preliminare la valutazione del merito della sussistenza dei presupposti per la ricusazione; invero,con la pronuncia indicata si è affermato che a i fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui la parte interessata ha acquisito effettiva e integrale conoscenza della stessa (Sez. 6, n. 19416 del 29/04/2025, cit.) e, sulla base di tale valutazione, si annullava la precedente dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazioneper tardività, senza nulla inferire sul merito. 2. Ciò posto il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero l’impugnazione deduce genericamente che il collegio chiamato a decidere sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espresso valutazioni pregiudicanti nel trattare la posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] condannato all’esito del separato procedimentonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] +5, senza però indicare specificamente in quali parti della pronuncia tali anticipazioni di giudizio che esporrebbero il Collegio ad un difetto di imparzialità siano state esposte. Peraltro,il giudice di appello, ha già segnalato c he mentre il [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato giudicato per il reato di partecipazione al clan Polverino, il [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, è chiamato a rispondere del diverso fatto di reato di concorso esterno in quell’associazione il che rende evidente che oggetto dell’accertamento del collegio chiamato a pronunciarsi su tale posizione è il diverso elemento del contributo di rafforzamento che si contesta avere [OSCURATO:PERSONA] assicurato al clan. Così che le conclusioni circa la partecipazione punibile del [OSCURATO:PERSONA] non possono ridondare automaticamente sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], differenti essendo i parametri decisori nel primo caso riferiti alla partecipazione punibile e, nel secondo, al contributo concreto e specifico di raffor zamento dell ’organizzazione criminale denominata clan. Polverino. 2.1 Quanto , poi, alla parziale identità della piattaforma probatoria valutata nel contesto dei due procedimenti,la corte di legittimità ha escluso la sussistenza di cause di ricusazione persino quando i diversi procedimenti riguardino lo stesso imputato; si è difatti affermato che non dà luogo a ricusazione, ai sensi dell'art.37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo in un altro(Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024, Zagari, Rv. 287030 -01). E del resto va ricordato come le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di un identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione(sul punto vedi anche: Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272845 -01). L’applicazione dei sopra esposti principi deve portare ad escludere che le valutazioni attinenti l’imputato [OSCURATO:PERSONA] svolte dal collegio nel separato procedimento possano avere determinato un’anticipazione del giudizio di responsabilità per un diverso titolo di reato anche nei riguardi dell ’ odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3. A lla declaratoria di in fondatezza del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta