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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 36212/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Milano, procedimento nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] è indagato in relazione ai reati previsti dagli art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, fatto commesso in data antecedente e prossima al 2 settembre 2019, e dagli art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, cohima 1, d.lgs. n. 42 del 2004, fatti commessi in data 9 aprile 2018.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato évidenzia che il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare la produzione del deposito sismico, la cui assenza aveva determinato la revoca del titolo edificatorio, l'apertura del presente procedimento e il sequestro preventivo del cespite.

Aggiunge che la SCIA presentata il 29 marzo 2018 era finalizzata, data la fragilità strutturale dell'edificio, al suo consolidamento statico ai sensi dell'art. 3-bis d.P.R. n. 380 del 2001.

Ottenuto il titolo edilizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proceduto al consolidamento della struttura con la posa in opera di colonne e travi in acciaio.

A seguito delle osservazioni del Comune in data 19 dicembre 2018, la pratica era stata integrata il 18 gennaio 2019 con il deposito sismico.

Presentata tutta la documentazione occorrente, il Comune non aveva chiesto integrazioni fino all'ordinanza del 22 agosto 2019 con cui aveva disposto la revoca del titolo edilizio per inottemperanza alle richieste documentali del 5 marzo 2019.

Ribadisce di aver presentato il deposito sismico il 18 gennaio 2019 e che il 19 novembre 2019 aveva presentato la domanda di compatibilità paesaggistica, ancora giacente presso la Soprintendenza.

Sostiene la correttezza del suo operato e insiste per il dissequestro dell'opera onde effettuare i lavori urgenti necessari. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta affatto con la decisione secondo cui sulla materia si era già formata una preclusione cautelare a seguito dell'ordinanza in data 20 febbraio 2020 del Tribunale del riesame, in funzione di appello.

Al momento della decisione, l'unico elemento di novità è costituito dalla presentazione della domanda di edilizia convenzionata diretta, ma il procedimento amministrativo si trova allo stadio iniziale e non legittima l'espletamento di alcuna attività edilizia.

Peraltro, gli stessi Giudici hanno osservato che, ai fini della messa in sicurezza della struttura, secondo la prospettazione difensiva, non è necessario il dissequestro, ma piuttosto una richiesta di autorizzazione al Pubblico ministero alla rimozione temporanea dei sigilli per consentire di intervenire.

La decisione è immune da censure, non ravvisandosi la violazione di legge, unico vizio che consente di ricorrere per cassazione la misura cautelare reale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 febbraio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] K

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Milano, procedimento nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] è indagato in relazione ai reati previsti dagli art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, fatto commesso in data antecedente e prossima al 2 settembre 2019, e dagli art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, cohima 1, d.lgs. n. 42 del 2004, fatti commessi in data 9 aprile 2018. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato évidenzia che il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare la produzione del deposito sismico, la cui assenza aveva determinato la revoca del titolo edificatorio, l'apertura del presente procedimento e il sequestro preventivo del cespite. Aggiunge che la SCIA presentata il 29 marzo 2018 era finalizzata, data la fragilità strutturale dell'edificio, al suo consolidamento statico ai sensi dell'art. 3-bis d.P.R. n. 380 del 2001. Ottenuto il titolo edilizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proceduto al consolidamento della struttura con la posa in opera di colonne e travi in acciaio. A seguito delle osservazioni del Comune in data 19 dicembre 2018, la pratica era stata integrata il 18 gennaio 2019 con il deposito sismico. Presentata tutta la documentazione occorrente, il Comune non aveva chiesto integrazioni fino all'ordinanza del 22 agosto 2019 con cui aveva disposto la revoca del titolo edilizio per inottemperanza alle richieste documentali del 5 marzo 2019. Ribadisce di aver presentato il deposito sismico il 18 gennaio 2019 e che il 19 novembre 2019 aveva presentato la domanda di compatibilità paesaggistica, ancora giacente presso la Soprintendenza. Sostiene la correttezza del suo operato e insiste per il dissequestro dell'opera onde effettuare i lavori urgenti necessari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta affatto con la decisione secondo cui sulla materia si era già formata una preclusione cautelare a seguito dell'ordinanza in data 20 febbraio 2020 del Tribunale del riesame, in funzione di appello. Al momento della decisione, l'unico elemento di novità è costituito dalla presentazione della domanda di edilizia convenzionata diretta, ma il procedimento amministrativo si trova allo stadio iniziale e non legittima l'espletamento di alcuna attività edilizia. Peraltro, gli stessi Giudici hanno osservato che, ai fini della messa in sicurezza della struttura, secondo la prospettazione difensiva, non è necessario il dissequestro, ma piuttosto una richiesta di autorizzazione al Pubblico ministero alla rimozione temporanea dei sigilli per consentire di intervenire. La decisione è immune da censure, non ravvisandosi la violazione di legge, unico vizio che consente di ricorrere per cassazione la misura cautelare reale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 febbraio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] K
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