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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 23155/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21857-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6, già [OSCURATO:PERSONA] H, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.21857/2019 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4185/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 3579/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4185 del 2018, ha accolto l’opposizione proposta dalla Azienda sanitaria ASL Roma H avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2011, emesso dal Tribunale di Velletri in favore di [OSCURATO:PERSONA], e ha revocato il medesimo decreto ingiuntivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in se de monitoria per la corresponsione dei compensi maturati per la partecipazione fuori dall’orario di lavoro alle Commissione mediche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap.

Avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione l’Azienda, che era stata respinta dal Tribunale di Velletri.

3. La Corte d’Appello ha accolto l’opposizione, atteso che i prospetti riepilogativi non potevano assumere valore probatorio in quanto non erano rappresentativi della volontà dell’Azienda,datore di lavoro, a impegnarsi verso l’esterno.

Le continue richieste di chiarimenti al contenuto dei prospetti, a firma del Dirigente della Medicina legale, dimostravano proprio la necessità di completare quei dati, evidentemente non chiari, ma ancor di più non accettati dall'Azienda che li avrebbe dovuti approvare.

Tali documenti erano , quindi , inidone i a dimostrare l'avvenuto svolgimento delle prestazioni fuori dall'orario di servizio.

La Corte d'Appello ha rilevato, inoltre, che la partecipazione alle Commissioni mediche comporta il riconoscimento dei compensi dovuti secondo la legge regionale n. 4 del 2006, purché tuttavia risulti la registrazione delle presenze al di fuori dell'orario di lavoro.

In merito a ciò, l'Azienda aveva dovuto attivare un sistema automatico, esplicitato dalla Circolare del 30 marzo 2006.

Inoltre, il rapporto Audit del 6 agosto 2014, trasmesso a tutto il personale dipendente interessato ad usufruire dei compensi in questione, evidenziava proprio la mancanza di chiarezza nei parametri utilizzati dai medici per la quantificazione dei compensi, circostanza che aveva imposto all'Azienda di approfondire con i dipendenti la determinazione delle richieste di liquidazione dei compensi.

La verifica della documentazione, quindi convinceva la Corte d’Appello circa l'insussistenza del carattere di certezza e liquidità del credito azionato dal lavoratore, proprio perché la pretesa creditoria non era fondata su atti idonei per l'ASL a provare l'assunzione di un impegno verso l'esterno.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Causarano prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria.

5. Resiste con controricorso l’ASL Roma 6, già ASL Roma H, che ha depositato memoria.

RAGIONE DELLE DECISIONI1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale Lazio n. 11 del 2004, come mod. dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 12 delle disp. att. sulla legge in generale ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello falsamenteapplicato l’art. 44 della suddetta legge, ritenendoche esso prevedesse,ai fini del riconoscimento dei relativi compensi,la “… registrazione delle presenze al di fuori dell’orario di lavoro… “ mediante “… rilevazione automatica”.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. La Corte d’Appello ha esaminato le risultanze probatorie al fine di verificare la sussistenza della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato,nella specie la partecipazione alle sedute delle Commissione mediche al di fuori dell’orario di lavoro.

2.2. La censura, sia pure rubricata con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., si sostanzia nella critica al “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

Trova in proposito applicazione il principio secondo cui nelquadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. p roc . c iv ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati.

Come è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017).

La valutazionedelle prove raccolte , anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione ( Cass. n. 1234 del 2019 , n. 20553 del 2021).

2.3. Nell’esercizio di tale attività valutativa la Corte d’Appello ha escluso che i prospetti riepilogativi potessero costituire prova della domanda proposta dal ricorrente, con argomentazioni che si sottraggono a censura.

La Corte d’Appello,non solo ha affermato che i prospetti riepilogativi non potevano assumere valore probatorio, in quanto non erano rappresentativi della volontà dell’Azienda datore di lavoro di impegnarsi verso l’esterno, ma ha rilevato che le continue richieste di chiarimenti al contenuto dei prospetti, a firma del Dirigente della Medicina legale, dimostravano proprio la necessità di completare quei dati, evidentemente non chiari, ma ancor di più non accettati dall'Azienda che li avrebbe dovuti approvare.

Va, inoltre considerato (Cass.

S.U. n. 19881 del 2014 e Cass.

S.U. n. 8053 del 2014) che ai sensi del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge della regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. ed agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte d’Appello erroneamente ha escluso, secondo il ricorrente, sia la natura di ricognizione di debito dei prospetti riepilogativi generali dei compensi a firma del Dirigente della UOC Medica legale della AUSL, allegati alle delibere n. 1949 e n. 1168, sia la capacità del [OSCURATO:PERSONA] della U.O.

Centrale di [OSCURATO:PERSONA] dell’ASLRoma 6 di impegnare la volontà di quest’ultima, nonostante l’esistenza del relativo rapporto di immedesimazione organica risultasse da atti organizzativi interni ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (deliberazione n. 120 dell’11 febbraio 2004, a firma del Direttore Generale della ASL, e deliberazione n. 54 del 3 giugno 2005, a firma del Direttore Generale f.f.della ASL).

4. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

4.1. Come questa Corte ha già affermato (si v., Cass., n. 2091 del 2022) la ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell’atto cui si riferisce il riconoscimento.

Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi,per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinereal momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.

4.2. Ove l’atto ricognitivo del debito provenga da una [OSCURATO:PERSONA] lo stesso richiede la forma scritta ad substantiame la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007).

Vi è, inoltre, necessità di un’idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l’Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell’atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall’art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l’efficacia (Cass. n. 8643 del 2003;Cass. n. 25435 del 2007).

4.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall’organo capace di impegnare all’esterno l’ente.

Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr.,sia pure con riferimento ad altri contesti, Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008).

4.4. Nella fattispecie in esame tali condizioni non risultano sussistenti, considerando in particolare che l’accertamento della Corte d’Appello della mancata conferma delle proposte di liquidazione nelle delibere aziendali non è stato contestato, e che la Corte d’Appello ha accertato la mancanza di prova delfatto posto a fondamento del diritto.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudiziodi cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali in misura del 15% eagli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21857-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6, già [OSCURATO:PERSONA] H, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.21857/2019 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4185/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 3579/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4185 del 2018, ha accolto l’opposizione proposta dalla Azienda sanitaria ASL Roma H avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2011, emesso dal Tribunale di Velletri in favore di [OSCURATO:PERSONA], e ha revocato il medesimo decreto ingiuntivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in se de monitoria per la corresponsione dei compensi maturati per la partecipazione fuori dall’orario di lavoro alle Commissione mediche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap. Avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione l’Azienda, che era stata respinta dal Tribunale di Velletri. 3. La Corte d’Appello ha accolto l’opposizione, atteso che i prospetti riepilogativi non potevano assumere valore probatorio in quanto non erano rappresentativi della volontà dell’Azienda,datore di lavoro, a impegnarsi verso l’esterno. Le continue richieste di chiarimenti al contenuto dei prospetti, a firma del Dirigente della Medicina legale, dimostravano proprio la necessità di completare quei dati, evidentemente non chiari, ma ancor di più non accettati dall'Azienda che li avrebbe dovuti approvare. Tali documenti erano , quindi , inidone i a dimostrare l'avvenuto svolgimento delle prestazioni fuori dall'orario di servizio. La Corte d'Appello ha rilevato, inoltre, che la partecipazione alle Commissioni mediche comporta il riconoscimento dei compensi dovuti secondo la legge regionale n. 4 del 2006, purché tuttavia risulti la registrazione delle presenze al di fuori dell'orario di lavoro. In merito a ciò, l'Azienda aveva dovuto attivare un sistema automatico, esplicitato dalla Circolare del 30 marzo 2006. Inoltre, il rapporto Audit del 6 agosto 2014, trasmesso a tutto il personale dipendente interessato ad usufruire dei compensi in questione, evidenziava proprio la mancanza di chiarezza nei parametri utilizzati dai medici per la quantificazione dei compensi, circostanza che aveva imposto all'Azienda di approfondire con i dipendenti la determinazione delle richieste di liquidazione dei compensi. La verifica della documentazione, quindi convinceva la Corte d’Appello circa l'insussistenza del carattere di certezza e liquidità del credito azionato dal lavoratore, proprio perché la pretesa creditoria non era fondata su atti idonei per l'ASL a provare l'assunzione di un impegno verso l'esterno. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Causarano prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 5. Resiste con controricorso l’ASL Roma 6, già ASL Roma H, che ha depositato memoria. RAGIONE DELLE DECISIONI1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge regionale Lazio n. 11 del 2004, come mod. dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 12 delle disp. att. sulla legge in generale ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello falsamenteapplicato l’art. 44 della suddetta legge, ritenendoche esso prevedesse,ai fini del riconoscimento dei relativi compensi,la “… registrazione delle presenze al di fuori dell’orario di lavoro… “ mediante “… rilevazione automatica”. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. La Corte d’Appello ha esaminato le risultanze probatorie al fine di verificare la sussistenza della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato,nella specie la partecipazione alle sedute delle Commissione mediche al di fuori dell’orario di lavoro. 2.2. La censura, sia pure rubricata con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., si sostanzia nella critica al “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. Trova in proposito applicazione il principio secondo cui nelquadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. p roc . c iv ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati. Come è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017). La valutazionedelle prove raccolte , anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione ( Cass. n. 1234 del 2019 , n. 20553 del 2021). 2.3. Nell’esercizio di tale attività valutativa la Corte d’Appello ha escluso che i prospetti riepilogativi potessero costituire prova della domanda proposta dal ricorrente, con argomentazioni che si sottraggono a censura. La Corte d’Appello,non solo ha affermato che i prospetti riepilogativi non potevano assumere valore probatorio, in quanto non erano rappresentativi della volontà dell’Azienda datore di lavoro di impegnarsi verso l’esterno, ma ha rilevato che le continue richieste di chiarimenti al contenuto dei prospetti, a firma del Dirigente della Medicina legale, dimostravano proprio la necessità di completare quei dati, evidentemente non chiari, ma ancor di più non accettati dall'Azienda che li avrebbe dovuti approvare. Va, inoltre considerato (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che ai sensi del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge della regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. ed agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d’Appello erroneamente ha escluso, secondo il ricorrente, sia la natura di ricognizione di debito dei prospetti riepilogativi generali dei compensi a firma del Dirigente della UOC Medica legale della AUSL, allegati alle delibere n. 1949 e n. 1168, sia la capacità del [OSCURATO:PERSONA] della U.O. Centrale di [OSCURATO:PERSONA] dell’ASLRoma 6 di impegnare la volontà di quest’ultima, nonostante l’esistenza del relativo rapporto di immedesimazione organica risultasse da atti organizzativi interni ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (deliberazione n. 120 dell’11 febbraio 2004, a firma del Direttore Generale della ASL, e deliberazione n. 54 del 3 giugno 2005, a firma del Direttore Generale f.f.della ASL). 4. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. 4.1. Come questa Corte ha già affermato (si v., Cass., n. 2091 del 2022) la ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell’atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi,per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinereal momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento. 4.2. Ove l’atto ricognitivo del debito provenga da una [OSCURATO:PERSONA] lo stesso richiede la forma scritta ad substantiame la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un’idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l’Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell’atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall’art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l’efficacia (Cass. n. 8643 del 2003;Cass. n. 25435 del 2007). 4.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall’organo capace di impegnare all’esterno l’ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr.,sia pure con riferimento ad altri contesti, Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008). 4.4. Nella fattispecie in esame tali condizioni non risultano sussistenti, considerando in particolare che l’accertamento della Corte d’Appello della mancata conferma delle proposte di liquidazione nelle delibere aziendali non è stato contestato, e che la Corte d’Appello ha accertato la mancanza di prova delfatto posto a fondamento del diritto. 5. Il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudiziodi cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali in misura del 15% eagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri
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