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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 20723/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01Z1U35) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Roma gli ha applicato la sanzione alternativa alla detenzione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ritenendo non provata l'asserita sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, risultando egli privo di permesso di soggiorno e non convivente con il fratello che possiede la cittadinanza italiana; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare il suo effettivo inserimento sociale in Italia, dimostrato dal permesso di soggiorno, dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016, 2017 e 2018, e dal rapporto familiare con il fratello, cittadino italiano, mentre era suo dovere, a fronte di tali allegazioni, compiere gli approfondimenti che avesse ritenuto necessari, al fine di bilanciare la sua pericolosità con il suo livello di integrazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il Tribunale ha valutato la sussistenza delle condizioni ostative indicate dal ricorrente e le ha ritenute insussistenti, con motivazione approfondita e logica, perché egli ad oggi non risulta possedere il permesso di soggiorno, non contestando il ricorrente l'accertamento del rigetto della domanda da lui presentata, e non ha dimostrato alcun rapporto di convivenza con il fratello, cittadino italiano, mentre l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 collega il divieto di espulsione alla sussistenza di un rapporto di convivenza con il parente entro il secondo grado; ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile anche per mancanza di specificità, dal momento che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e non attacca la sua ratio decidendi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01Z1U35) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Roma gli ha applicato la sanzione alternativa alla detenzione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ritenendo non provata l'asserita sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, risultando egli privo di permesso di soggiorno e non convivente con il fratello che possiede la cittadinanza italiana; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare il suo effettivo inserimento sociale in Italia, dimostrato dal permesso di soggiorno, dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016, 2017 e 2018, e dal rapporto familiare con il fratello, cittadino italiano, mentre era suo dovere, a fronte di tali allegazioni, compiere gli approfondimenti che avesse ritenuto necessari, al fine di bilanciare la sua pericolosità con il suo livello di integrazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il Tribunale ha valutato la sussistenza delle condizioni ostative indicate dal ricorrente e le ha ritenute insussistenti, con motivazione approfondita e logica, perché egli ad oggi non risulta possedere il permesso di soggiorno, non contestando il ricorrente l'accertamento del rigetto della domanda da lui presentata, e non ha dimostrato alcun rapporto di convivenza con il fratello, cittadino italiano, mentre l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 collega il divieto di espulsione alla sussistenza di un rapporto di convivenza con il parente entro il secondo grado; ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile anche per mancanza di specificità, dal momento che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e non attacca la sua ratio decidendi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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