CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 ottobre 2018
Cassazione n. 17915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12611/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (ADM) – Ufficio dei Monopoli per la Campania (già [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato-AAMS), in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4542/2018, depositata l’11/10/2018. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022Numero di raccolta generale 17915/2022Data pubblicazione 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica l’11 ottobre 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto le domande proposte contro la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Stato-AAMS, al fine di ottenere: a) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la risoluzione o l’annullamento per dolo del contratto di acquisto, per euro 4.020,00, di due apparecchi per il gioco (c.d. slot machines) risultati non conformi alle previsioni di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., oltre il risarcimento del danno; b) nei confronti dell’AAMS il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del ritiro dei predetti apparecchi (danni quantificati in euro 44.020,00), per aver esso ente deputato al relativo controllo rilasciato le apposite certificazioni e, quindi, ingenerato un legittimo affidamento all’acquisto delle “slot machines”. 2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede), osservava che: a) le censure articolate in sede di gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano incentrate “esclusivamente nei confronti dell’AAMS”; b) l’appellante si doleva che il Tribunale non avesse riconosciuto l’Amministrazione “responsabile per illecito provvedimentale ex art. 2043 c.c.”, sussistendone la colpa “in tutto l’iter procedimentale di rilascio delle certificazioni e nullaosta, nonché … per aver tollerato le inadempienze dell’ente di omologazione”, avendo colpevolmente “ingenerato l’affidamento del gestore, che aveva acquistato le macchine confidando sulla loro regolarità, come attestato proprio dal certificato di conformità”; b) le doglianze erano infondate in quanto, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’atto a determinare la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per esercizio illegittimo F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 della funzione pubblica, l’appellante, pur avendo “allegato la Numero di raccolta generale 17915/2022Data pubblicazione 01/06/2022 ricostruzione della colpa quale negligenza dell’AAMS, per aver omesso di effettuare i controlli sull’operato dell’ente di omologazione ed aver tollerato le inadempienze di quest’ultimo, come sarebbe emerso dal procedimento penale svoltosi a Venezia”, aveva “tuttavia omesso di dare la prova di tale prospettazione”; c) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva, infatti, “prodotto documentazione a riguardo, né articolato prova in merito”, né, ancora, aveva “prodotto gli atti del procedimento penale che pure ha richiamato nei propri scritti difensivi, per cui non (era) dato comprendere se e che tipo di controlli avrebbe dovuto effettuare e che tipo di omissioni o negligenze sono state addebitate all’ente omologatore”. 3. – Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), già [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS). 4. – La società ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini per la notificazione del ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., adducendo che le precedenti notifiche effettuate sia a mezzo PEC, che tramite posta ordinaria non erano andate a buon fine per intervenuta cancellazione della società, né era andata a buon fine la notificazione effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della stessa società. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Preliminarmente, non occorre dare seguito all’istanza di rimessione in termini avanzata dalla società ricorrente. E’ principio consolidato (tra le altre, Cass., S.U., n. 6826/2010; Cass. n. 3189/2012; Cass. n. 15106/2013; Cass. n. 12515/2018; Cass. n. 8980/2020) quello per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare, o impedire, attività processuali che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, se possibile nel “merito”, senza essere dettate da esigenze strettamente funzionali all’osservanza F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 effettiva del principio del contraddittorio ovvero impostNumero di raccolta generale 17915/2022e da effettive Data pubblicazione 01/06/2022 garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a spiegare i suoi effetti. Di qui, la superfluità che caratterizzerebbe, ad esempio, un provvedimento interlocutorio volto a disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti, a fronte del rilievo immediato di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione alla posizione della parte nei cui confronti quell’incombente rileverebbe. Nella specie, infatti, la superfluità dell’incombente richiesto dalla parte ricorrente è da apprezzare, anzitutto, in ragione del giudicato interno formatosi rispetto alla posizione della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., litisconsorte facoltativo (stante l’autonomia delle pretese, di natura contrattuale, spiegate contro di essa società), poiché nei suoi confronti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha coltivato, in grado di appello (come evidenziato dalla sentenza impugnata: cfr. p. 3, nonché sintesi al § 2 del “Ritenuto che”), le domande già azionate in primo grado e respinte dal Tribunale. Del resto, anche l’impugnazione in questa sede (in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c.) non ha attinto la posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo le doglianze rivolte esclusivamente contro l’ADM. 2. – Con il primo mezzo è denunciata “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, avendo la Corte territoriale erroneamente qualificato la fattispecie oggetto di cognizione come “responsabilità attribuibile alla p.a. ex art. 2043 c.c.”, omettendo “di motivare se il rigetto sia da attribuire alla non raggiunta dimostrazione del ritiro degli apparecchi di gioco o alla mancanza di prova della responsabilità della AAMS”. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 La ricorrente sostiene che, non essendo revocabile in Numero di raccolta generale 17915/2022Data pubblicazione 01/06/2022dubbio il ritiro di detti apparecchi da parte di esso gestore, il giudice di appello avrebbe dovuto “accertare se il detto ritiro fosse attribuibile per fatto o titolo alla responsabilità di alcuno” e tale responsabilità era da ravvisarsi in capo alla AAMS (ora ADM), che aveva violato gli obblighi di protezione, ex art. 1173 c.c., sulle verifiche tecniche, sui permessi di installazione, sui nulla osta di distribuzione, integrando ciò la violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona fede nell’ambito del quadro normativo di riferimento. La ricorrente deduce, quindi, che la fattispecie in esame andava ricondotta alla disciplina dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2049 c.c., discendente, quindi, non già “dall’illegittimità dell’atto adottato”, ma “al più generale comportamento dei suoi dipendenti, collegati da rapporto di servizio o di ufficio, il cui comportamento illecito eventualmente causativo di danno a privati, avrebbe tuttavia potuto essere evitato attraverso un diligente esercizio del potere di scelta (recte: preposizione organica), in capo ai componenti amministrativi”. Proprio in siffatta prospettiva – argomenta ancora la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – il giudice di appello avrebbe dovuto interpretare le domande di parte e così individuare il contenuto sostanziale delle pretese svolte da essa attrice, non arrestandosi “al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute”. 2.1. – Il motivo è inammissibile. 2.1.1. – Giova rammentare, anzitutto, che l’interpretazione della domanda giudiziale, l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate Numero di raccolta generale 17915/2022Data pubblicazione 01/06/2022 nel corso del giudizio. Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità: dunque, ove sia denunciato un error in procedendo, determinativo della nullità della sentenza o del procedimento (ad esempio, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero la nullità dell’atto introduttivo del giudizio), la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti; diversamente, negli altri casi, l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere oggetto di denuncia solo alla stregua del paradigma di cui al vigente art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 31546/2019). Nella specie, parte ricorrente non denuncia la commissione, ad opera del giudice di appello, di un error in procedendo, ma si duole, come “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, dell’erronea interpretazione della domanda giudiziale ai fini dell’inquadramento giuridico della pretesa azionata, la quale, in base al contenuto sostanziale dell’atto di citazione (che la Corte territoriale non avrebbe considerato, arrestandosi al tenore letterale dello stesso atto) e, dunque, dei fatti ivi dedotti, non avrebbe dovuto essere qualificata in termini di responsabilità aquiliana di cui all’art.2043 c.c., ma come responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di protezione gravanti, ex art. 1173 c.c., sull’ADM (già AAMS) in qualità di soggetto vigilante sulle concessioni del gioco on- line e, quindi, come responsabilità indiretta ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per il mancato controllo, da parte dell’ADM stessa, sui “suoi dipendenti, enti collegati da rapporto di servizio o di ufficio, il cui comportamento illecito … avrebbe tuttavia potuto essere evitato attraverso un diligente esercizio del potere di scelta”. F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 La complessiva doglianza, però, nell’intercettare la Numero di raccolta generale 17915/2022Data pubblicazione 01/06/2022quaestio facti apprezzata dal giudice di merito, non è articolata, neppure nella sostanza (al di là, quindi, della stessa prospettazione formale come vizio di violazione di legge), ponendo in risalto un omesso esame di fatti decisivi (secondo i criteri enunciati da Cass., S.U., n. 8053/2014), ma viene a proporre una interpretazione delle allegazioni a sostegno della domanda giudiziale diversa e alternativa a quella che il giudice di merito, in base ai poteri di cognizione ad esso riservati, ha effettuato; interpretazione, quest’ultima, di cui la stessa società ricorrente predica, peraltro, l’aderenza alla lettera del contenuto della citazione originaria. Di qui, inoltre, l’ulteriore e connesso profilo di inammissibilità della censura, che manca – in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. - di dare comunque contezza del contenuto specifico della domanda giudiziale, sia pure attraverso una sintesi, intelligibile, dell’atto introduttivo del giudizio, ma con la necessaria localizzazione dei punti ritenuti rilevanti ai fini della diversa qualificazione giuridica che si asserisce ricavabile dal tenore sostanziale di detto atto. Onere, questo, il cui mancato assolvimento sarebbe stato comunque preclusivo anche dell’esame di un eventuale error in procedendo, dovendo un tale vizio essere prospettato in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e, quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate, tra l’altro, dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (Cass., S.U., n. 8077/2012). Del resto, il mancato assolvimento dell’onere di specificazione e localizzazione si palesa particolarmente significativo nel caso in esame, proprio perché le deduzioni che sorreggono il motivo di ricorso – in coerenza con la premessa ivi esplicitata di una interpretazione letterale dell’atto introduttivo della domanda da parte del giudice di merito - introducono in questa sede delle questioni giuridiche - implicanti accertamenti di fatto – che non F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, Numero di raccolta generale 17915/2022Data pubblicazione 01/06/2022per cui la parte ricorrente era gravata, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità della questione per novità della stessa, di allegarne e dimostrarne, per l’appunto, l’avvenuta deduzione nei giudizi di merito (tra le altre, Cass. n. 32804/2019). 2.1.2. – Deve, altresì, osservarsi che le doglianze non colgono appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado rilevando, al pari del primo giudice, che la società appellante aveva del tutto omesso di dare prova delle proprie allegazioni in ordine alla colpa dell’Amministrazione convenuta (che si rendeva necessaria alla luce del consolidato indirizzo per cui la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti anche l’imputabilità dell’evento dannoso al dolo o alla colpa dell’amministrazione, senza che sia configurabile una colpa in re ipsa, connessa al mero dato obiettivo dell’esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo: tra le molte, Cass. n. 2340/2022), prospettata come “negligenza …, per aver omesso di effettuare i controlli sull’operato dell’ente di omologazione ed aver tollerato le inadempienze di quest’ultimo”. Orbene, tale ratio decidendi – che le censure non intercettano - è chiaramente orientata nei termini della assenza della responsabilità dell’ADM per difetto di prova dell’elemento psicologico dell’illecito extracontrattuale ad essa addebitato, non essendo in discussione, quindi, la questione – addotta dalla ricorrente – del “ritiro degli apparecchi di gioco” e, come detto, vertendo la decisione del giudice di appello proprio sul profilo della responsabilità della P.A., al cui accertamento lo stesso giudice ha provveduto con esito però negativo per la ragione anzidetta (assenza di prova della colpa). 2.1.3. – Va, infine, rilevato che la stessa articolazione delle censure si mostra intrinsecamente contraddittoria, ponendo sullo stesso piano la “responsabilità contrattuale dell’ADM”, per violazione F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 Numero sezionale 946/2022 di obblighi di protezione in ambito “procedimentale” nel “rilasciare le Numero di raccolta generale 17915/2022Data pubblicazione 01/06/2022 prescritte autorizzazioni, attraverso enti o dipendenti a tanto delegati”, con quella extracontrattuale di cui all’art. 2049 c.c., per “culpa in eligendo” di quegli stessi enti e dipendenti (là dove, peraltro, ai sensi del citato art. 2049 c.c., non rileva la colpa del preponente: Cass., S.U., n. 13246/2019), così da predicare al tempo stesso una responsabilità diretta dell’ADM per lesione dell’affidamento del privato nel legittimo esercizio della funzione pubblica ed una responsabilità indiretta dello stesso ente per la condotta illecita dei “preposti” (dipendenti o enti delegati). 2.1.4. - Peraltro, nella stessa ottica in cui si sviluppano le doglianze, la parte ricorrente, nell’evocare la responsabilità dell’ADM per lesione dell’affidamento, avrebbe dovuto comunque allegare e, quindi, provare che un tale affidamento si fosse concretizzato, ciò che, invece, è contraddetto proprio dall’accertamento di fatto della Corte territoriale sull’assenza di prova in ordine ad una pluralità di elementi necessari ad integrare l’illecito aquiliano (tipo di controlli sull’ente omologatore, nonché tipo di omissioni e negligenze di quest’ultimo ente che non sarebbero state impedite). Del resto, nella diversa ottica della responsabilità ex art. 2049 c.c. (pur predicata in ricorso), l’accertamento del giudice di merito diventa anche assorbente rispetto alla (mancanza di) prova, che la società attrice avrebbe dovuto fornire (in positivo), della condotta illecita dei “preposti”, giacché non è stato fatto oggetto di specifica censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con idonea e congruente deduzione dell’omesso esame di fatti storici, ulteriori, integranti quella condotta. 3. – Con il secondo mezzo è dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per essere la Corte territoriale pervenuta ad una “(e)rronea qualificazione del quantum”, considerato che essa ricorrente aveva fornito, già con l’atto introduttivo del giudizio, “un criterio di F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 12611/2019 quantificazione obiettivo riguardo al danno subito”, che avrebbe Numero sezionale 946/2022Numero di raccolta generale 17915/2022 potuto essere “suscettibile di integrazione con mezzi istruttoriData pubblicazione 01/06/2022 pertinenti ed adeguati, quali ad esempio una c.t.u., ma mai suscettibile di essere sanzionato come carente e/o mancante”. 3.1. - Il secondo motivo è inammissibile. Esso, infatti, è privo di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto censura il profilo della “quantificazione del danno”, là dove il giudice di appello si è fermato alla negazione, dirimente ed assorbente, dell’an debeatur, non esaminando affatto le doglianze relative al quantum debeatur. 4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a