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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50421/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta recidiva perché le precedenti condanne per l'art. 495 cod. pen. sarebbero state in qualche modo necessitate, è generico perché non coglie la ratio decidendi fondata su: la sussistenza di innumerevoli precedenti penali non solo per il titolo di reato in rassegna, ma anche per gravi delitti come violenza sessuale, lesioni personali, maltrattamenti, atti persecutori, rapina, danneggiamento incendio; la dichiarazione dell'imputato di essere solito ricorrere all'utilizzo di vari alias proprio allo scopo di ostacolare la propria identificazione (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta recidiva perché le precedenti condanne per l'art. 495 cod. pen. sarebbero state in qualche modo necessitate, è generico perché non coglie la ratio decidendi fondata su: la sussistenza di innumerevoli precedenti penali non solo per il titolo di reato in rassegna, ma anche per gravi delitti come violenza sessuale, lesioni personali, maltrattamenti, atti persecutori, rapina, danneggiamento incendio; la dichiarazione dell'imputato di essere solito ricorrere all'utilizzo di vari alias proprio allo scopo di ostacolare la propria identificazione (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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