CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la esclusione di una detenzione di droga per solo uso personale evidenziando, in particolare, il quantitativo, corrispondente a 331 dosi medie singole di hashish nel cui possesso il ricreante è stato colto nella pubblica via; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente