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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42970/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di BARIbuta_a_vvissa_alleApartii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1.

Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro sentenza con cui è stata applicata pena ex art. 444 cod. proc. pen, si deduce violazione dell'art. 129 proc. pen. per non avere il Giudice valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato è inammissibile.

Infatti, il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 2.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di BARIbuta_a_vvissa_alleApartii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro sentenza con cui è stata applicata pena ex art. 444 cod. proc. pen, si deduce violazione dell'art. 129 proc. pen. per non avere il Giudice valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato è inammissibile. Infatti, il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 42970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris