CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 35700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la rinuncia all'impugnazione del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenuta in data 14/07/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 aprile 2022, il Tribunale di Milano, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 27.1.2022 applicativa della misura della custodia in carcere per la contestazione cautelare di cui al capo 1), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.416b1s 1 cod. pen. La imputazione provvisoria di cui al capo 1) ( artt. 416 commi 1,2,3,6, art.416bis 1 cod. pen., art. 3 I.n146/2006) attiene ad una associazione operante tra Varese e Milano e zone limitrofe con perduranti legami con la 'ndrangheta nella articolazione di Nicoscia e con solide alleanze con gruppi imprenditoriali che gestiscono in regime di monopolio gli appalti per la manutenzione della rete ferroviaria italiana attraverso contratti di subappalto e di distacco della mano d'opera e nolo a freddo dei mezzi del gruppo Aloisio -Giardino; la realizzazione degli obiettivi comuni si realizza attraverso la commissione di una serie indeterminata di reati di natura fiscale come l'emissione di annotazione di fatture per operazioni inesistenti relative al distacco degli operai o dei noli a freddo. In particolare, il ricorrente forniva un supporto alle iniziative economiche ed imprenditoriali attraverso operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio utilizzando la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di cui era amministratore. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del capo di imputazione provvisoria sub 1). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in punto di attualità e di idoneità della misura applicata. In data 14 luglio 2022 il difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione contenuta nella dichiarazione sottoscritta dal difensore e procuratore speciale del Ranieri. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, (2016), Ricci, Rv. 266821). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 luglio 2022