CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42274/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vicenza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena "alla corresponsione della somma individuata a titolo di rimborso del sinistro". 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: i) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, in quanto le parti avevano concordato la concessione del beneficio ma senza prevedere alcuna condizione ex art. 165 cod. pen.; ii) illegalità della pena in relazione alla concessione del beneficio condizionato, stante l'assenza della parte civile nel processo e, comunque, tenuto conto del fatto che il danno è stato risarcito dalla Compagnia assicurativa. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria contenente motivi nuovi. 5. Il ricorso è fondato, sulla scorta del principio, recentemente affermato dal supremo consesso di questa Corte, secondo cui, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata; con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (cfr. Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191 - 01; Vedi anche Sez. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417). 6. Nel caso in disamina, è pacifico che l'accordo sulla pena era subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza alcuna condizione ex art. 165 cod. pen. Ne consegue che il Tribunale, riscontrati i presupposti per l'applicazione della citata disposizione, estranea alla pattuizione, avrebbe dovuto integralmente rLi respingere l'istanza e non subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno. 7. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. Così deciso il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] este