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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 16209/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile; secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, con motivazione congrua e logica, i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla suddivisione in singole dosi della stessa ed alla precedente cessione di una dose ad un anonimo acquirente, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente; rispetto a tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone rilievi in fatto, orientati ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, evidenziando il significativo quantitativo di sostanza stupefacente detenuto.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali, aggiungendo anche non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputata.

Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputata, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).

Rilevato che il quarto motivo, con il quale si censura la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.

Costituisce principio consolidato che non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez.6,n.51131 del 15/11/2019, dep. 18/12/2019, Rv. 277570 - 01; Sez.2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv.267913 - 01; Sez.1, n. 21872 del 12/02/2003, Rv.224400 - 01); nella specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 168, comma terzo, cod.pen. e, quindi, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello è del tutto legittima.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile; secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, con motivazione congrua e logica, i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla suddivisione in singole dosi della stessa ed alla precedente cessione di una dose ad un anonimo acquirente, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente; rispetto a tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone rilievi in fatto, orientati ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, evidenziando il significativo quantitativo di sostanza stupefacente detenuto. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali, aggiungendo anche non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputata. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputata, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). Rilevato che il quarto motivo, con il quale si censura la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato che non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez.6,n.51131 del 15/11/2019, dep. 18/12/2019, Rv. 277570 - 01; Sez.2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv.267913 - 01; Sez.1, n. 21872 del 12/02/2003, Rv.224400 - 01); nella specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 168, comma terzo, cod.pen. e, quindi, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello è del tutto legittima. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023
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