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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35102/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di ricettazione e truffa aggravata e ha ridotto il trattamento sanzionatorio, previa esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità del prevenuto e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata diffusamente argomentata e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrate, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, entrambe le fattispecie contestate all'imputato); che, inoltre, le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla doglianza relativa alla quantificazione della pena, atteso che, diversamente da quanto genericamente dedotto, a pagina 11 della sentenza impugnata i giudici d'appello hanno dato conto che il lieve discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base trova ragione nel valore economico del bene ricettato, nella complessiva condotta dell'imputato e nei precedenti a suo carico, con valutazione incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] N! C t-RIN Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di ricettazione e truffa aggravata e ha ridotto il trattamento sanzionatorio, previa esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità del prevenuto e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata diffusamente argomentata e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrate, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, entrambe le fattispecie contestate all'imputato); che, inoltre, le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla doglianza relativa alla quantificazione della pena, atteso che, diversamente da quanto genericamente dedotto, a pagina 11 della sentenza impugnata i giudici d'appello hanno dato conto che il lieve discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base trova ragione nel valore economico del bene ricettato, nella complessiva condotta dell'imputato e nei precedenti a suo carico, con valutazione incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] N! C t-RIN Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris